Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Settore Famiglia
n. ord. 140
2005 05648/019
OGGETTO: RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE.
Proposta dell'Assessore Borgione.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 febbraio 1984 (mecc. 8309598/19), sulla base di precedenti sperimentazioni, veniva istituito il servizio di assistenza domiciliare, quale intervento svolto da personale con qualifica professionale regionale e consistente in attività di supporto alle persone ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario di consentire il più possibile la permanenza al proprio domicilio di minori, disabili ed anziani.
A tale prestazione principale se ne sono affiancate nel tempo numerose altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di conseguenza con differenziazioni sia sul piano dei criteri di accesso che delle modalità gestionali.
In particolare sono stati normati:
- l'affidamento diurno a volontari di minori
(Consiglio Comunale del 30 giugno 1986 - mecc. 8606570/19) e successivamente
anche di disabili ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre
1989 - mecc. 8909698/19);
- il telesoccorso (Consiglio Comunale del 4 febbraio
1985 - mecc. 8500914/19) per anziani e disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio Comunale del
4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19) per anziani ed inabili;
- le prestazioni integrative al servizio di assistenza
domiciliare (Giunta Comunale del 13 ottobre 1998 - mecc. 9808433/19),
che non consistono in una nuova tipologia di servizio ma in interventi
complementari relativi all'igiene della persona e alla manutenzione
della casa previsti dal capitolato di gara dell'appalto concorso
n. 48/98, approvato con deliberazione Giunta Comunale del 23 aprile
1998 (mecc. 9802942/19);
- i servizi di tregua (Consiglio Comunale dell'8
novembre 1999 - mecc. 9908665/19)
consistenti in interventi integrati resi da operatori professionali
e volontari volti a garantire un sollievo ai familiari che quotidianamente
si occupano della cura di propri congiunti anziani non autosufficienti;
- gli assegni di cura per minori, disabili ed
anziani con problemi di autosufficienza e i contributi per il
sostegno domiciliare di minori non disabili (Consiglio Comunale
del 12 febbraio 2001 mecc. 2000
05700/19), entrambi consistenti in una erogazione economica
finalizzata all'assunzione di collaboratori/trici familiari.
Il sistema delle prestazioni domiciliari offerte dai servizi sociali della Città risulta pertanto composito e diversificato e necessita di una revisione organica, che lo riconduca ad un disegno unitario, senza al tempo stesso eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti.
Sulle modalità di tale revisione,
prevista nel documento programmatico del Sindaco per il 2001/2006,
è intervenuta la mozione
n. 5 approvata dal Consiglio Comunale in data 28 gennaio 2002,
che in particolare prevede la necessità di:
- sviluppare, in accordo e con la partecipazione
finanziaria delle ASL, gli interventi per favorire l'assistenza
al proprio domicilio delle persone non autosufficienti e per supportare
le loro famiglie, anche con l'avvio di nuove iniziative e misure
di aiuto quali ad esempio i buoni servizio per poter utilizzare
lavoratori e lavoratrici domiciliari di imprese accreditate;
- introdurre il riconoscimento di un contributo
economico ai familiari che si prendono cura al domicilio dei congiunti
non autosufficienti.
I contenuti di tale riordino sono stati oggetto di ampio confronto nell'ambito dei tavoli, ed in particolare di quello denominato Anziani e Domiciliarità, di concertazione realizzati per l'approvazione del Piano dei Servizi Sociali 2003-2006, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 novembre 2003 (mecc. 2003 06026/19).
In considerazione degli obiettivi/azioni
di tali atti risulta necessario ricomporre il sistema dell'assistenza
a domicilio, attraverso un'identificazione più precisa
dei ruoli da attribuire/riconoscere ai vari attori interagenti
nel sistema attraverso:
- la promozione, il sostegno ed il riconoscimento
del ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività
prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà
intrafamiliare, per le quali è necessario sviluppare attività
di sostegno e sollievo, dallo svolgimento di prestazioni riconducibili
al lavoro di cura, per le quali occorre prevedere un riconoscimento
anche economico mediante rimborsi spese forfettari eventualmente
utilizzabili, in caso di necessità, per versare contributi
previdenziali volontari;
- la promozione, il sostegno e il riconoscimento
dell'assunzione di un ruolo parafamigliare da parte di volontari
singoli e il conseguente riordino della prestazione dell'affidamento
famigliare distinguendo, anche ai fini della determinazione dell'entità
del rimborso spese riconosciuto, tra l'esercizio di funzioni tipiche
della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni
riconducibili al lavoro di cura;
- la definizione del ruolo esercitato dagli operatori
professionali di diversa qualifica nel sistema della cura, in
particolare assistenti domiciliari e collaboratori familiari,
in relazione allo specifico professionale e alla necessità
di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
- la distinzione dei ruoli esercitati nel sistema
dal servizio pubblico (titolare della presa in carico, che deve
garantire prioritariamente i compiti della valutazione del bisogno
e della verifica/monitoraggio sugli interventi in atto) e dalle
imprese sociali, cui va riconosciuta autonomia nella progettazione
operativa e nella gestione degli interventi, nonché la
responsabilità dell'esecuzione del progetto assistenziale.
Perchè tale ricomposizione sia realizzabile operativamente sul piano tecnico ed organizzativo, occorre però che vengano definite nuove regole al fine di:
1) superare l'attuale disomogeneità
tra i criteri di accesso alle varie prestazioni domiciliari, che
troppo spesso finisce per condizionare, a scapito dell'appropriatezza,
la scelta di una rispetto all'altra. Si tratta di adottare modalità
di valutazione della condizione socio-economica e procedure analoghe
per l'accesso a tutte le prestazioni domiciliari, tali da incentivare
il ricorso a tali interventi rispetto a quelli residenziali, senza
peraltro penalizzare chi necessita di ricovero. Inoltre, in considerazione
della rilevante consistenza dell'offerta privata in quest'ambito,
vanno individuate le modalità attraverso le quali il servizio
pubblico possa garantire un servizio di segretariato sociale/valutazione/orientamento
alla popolazione che lo richiede e che necessita di queste prestazioni,
indipendentemente dalle sue condizioni socio-economiche e quindi
anche nel caso non siano dovuti interventi a carico parziale/totale
dell'Amministrazione.
Pertanto, nelle more dell'adozione da parte della Regione Piemonte
del provvedimento di cui all'art. 40 della L.R. 1/2004 in materia
di criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni
sociali, è necessario approvare le norme sui criteri di
accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1, facente
parte integrante del presente provvedimento;
2) adeguare l'offerta pubblica alla evoluzione
della domanda di domiciliarità proveniente dalla popolazione
torinese, che in particolare riguarda l'utenza anziana: oltre
ai dati demografici che vedono nella nostra città, a fronte
di una popolazione di circa 900.000 unità, la presenza
di oltre 89.000 anziani ultrasettantacinquenni (di cui 42.000
anagraficamente soli e circa 23.000 senza figli o con figli residenti
fuori Torino), con un indice di vecchiaia più alto del
60% di quello della cintura e dell'11% di quello regionale, un'indagine
condotta sugli accessi ai servizi sociali della Città in
corso 2003 evidenzia che il 50% delle richieste di intervento
riguardano persone anziane mentre i dati relativi alla erogazione
delle prestazioni domiciliari nell'ultimo triennio segnalano un
forte incremento assoluto e percentuale delle risposte a persone
anziane, che risultano beneficiarie nel 70% dell'assistenza domiciliare,
nel 95% del telesoccorso e a favore delle quali in corso 2004
sono stati gestiti 1225 affidi familiari (a fronte dei 712 del
2001) e 1570 assegni di cura (a fronte degli 810 del 2001).
In particolare la recente notevole crescita del ricorso a tali
prestazioni e l'analisi qualitativa dei casi che ne hanno beneficiato
suggerisce la necessità di una rivisitazione più
complessiva degli strumenti a disposizione degli operatori sociali
nei confronti degli anziani, riconoscendo anche in ambito sociale
una specificità dei servizi loro offerti e declinando le
forme concrete della domiciliarità.
In quest'ambito da un lato occorre promuovere, attraverso il coinvolgimento
della comunità locale, azioni di natura preventiva e di
vigilanza attiva volte a ritardare il più possibile la
perdita dell'autonomia e la conseguente necessità della
presa in carico individuale: in tal senso si tratta di ricondurre
a sistema le azioni sperimentali realizzate con il progetto "Domiciliarità
leggera" avviato con deliberazione della Giunta Comunale
del 15 luglio 2003 (mecc. 2003
05506/019) e implementato con deliberazione della Giunta Comunale
del 27 luglio 2004 (mecc. 2004
06313/019).
Dall'altro, quando invece la presa in carico diventi necessaria,
occorre attuare una progettazione individualizzata degli interventi
e una scelta appropriata delle prestazioni, distinguendo i percorsi
degli utenti e le modalità organizzative dei servizi in
relazione alla condizione di autosufficienza o meno dell'anziano
richiedente/beneficiario delle prestazioni.
Nel caso di non autosufficienza della persona infatti, in base
all'accordo sull'attuazione regionale dei Livelli Essenziali di
Assistenza, intervenuto con D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51,
la titolarità degli interventi domiciliari risulta in capo
al Servizio Sanitario Nazionale e le prestazioni assumono prevalente
rilevanza socio-sanitaria.
Conseguenza fondamentale di tale accordo è il riconoscimento
di rilevanza sanitaria alle prestazioni domiciliari fornite dalla
Città agli anziani non autosufficienti, ambito di intervento
in cui in collaborazione con le ASL cittadine si è avviato
sperimentalmente in materia sin dal gennaio 2003 il Progetto Torino
Domiciliarità, finanziato con l'art. 71 ex Legge 448/1998
(Legge finanziaria per l'anno 1999) e attuato con le modalità
di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 28 gennaio
2003 (mecc. 2003
00445/019) e del 1° dicembre 2004 (mecc. 2004
10460/019), realizzando un proficuo confronto sui contenuti.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario approvare
il documento di indirizzo, costruito al fine di orientare direttamente
l'azione in materia degli operatori sociali e sanitari, denominato
Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari
per gli anziani di cui all'allegato 2, facente parte integrante
del presente provvedimento;
3) individuare le specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari così ridefinite in favore di altre tipologie di utenza: minori e disabili. A tal proposito va sottolineato che l'accordo regionale di cui alla succitata D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51 non consente ancora la definizione di un sistema globale ed integrato di prestazioni domiciliari a favore di tutte le tipologie di utenza, rinviando in particolare la regolamentazione degli interventi nei confronti di persone con problemi psichiatrici, affette da dipendenze o da HIV o con malattie terminali, nei cui confronti per altro il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 prevede che gli interventi socio-sanitari di natura domiciliare siano totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, nelle more di tali accordi con il presente atto è possibile prevedere l'erogazione di prestazioni domiciliari a eventuale carico dell'Amministrazione comunale, oltre che in favore delle persone anziane di cui al punto precedente, solamente nei confronti di minori e disabili. Pur nella generale unitarietà del sistema, le prestazioni descritte nell'allegato 2 si applicano a tali tipologie di utenza con le modalità descritte nell'allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli obiettivi particolari e i necessari adattamenti ai bisogni specifici, da perseguirsi in tali casi;
4) stipulare un accordo di programma con le
Aziende Sanitarie Locali torinesi in materia di interventi domiciliari,
da adottarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale,
che dovrà definire le modalità organizzative per:
a) garantire modalità
di erogazione delle prestazioni domiciliari che favoriscano percorsi
unitari per l'utenza, con particolare riferimento alla continuità
assistenziale tra la fase dell'acuzie/postacuzie, a totale titolarità
sanitaria, e la fase della lungo-assistenza in cui, a seconda
delle condizioni socio-economiche del beneficiario, l'Amministrazione
può o meno essere chiamata a riconoscere una integrazione
di natura economica;
b) realizzare la valutazione
congiunta da parte dei servizi sociali e sanitari circa l'assistibilità
a domicilio in particolare degli anziani non autosufficienti che
avranno richiesto l'intervento dell'Unità Valutativa Geriatrica
delle ASL, attraverso il raccordo con gli interventi dei Medici
di Medicina Generale e dei Servizi di Cure Domiciliari delle Aziende
Sanitarie;
c) giungere all'approvazione
congiunta di progetti individualizzati di massima applicabili
alle varie tipologie di utenza standardizzabili in relazione alle
condizioni di autosufficienza e alla consistenza della rete sociale,
sulla base dei quali definire sin dalla fase valutativa l'ipotesi
di mix di prestazioni fino al massimale erogabile e l'entità
del concorso finanziario dei due enti e dell'utente, che dovranno
costituire il riferimento per le progettualità operative
da mettere in atto;
d) gestire le eventuali liste
d'attesa per l'attivazione degli interventi secondo criteri di
trasparenza e di omogeneità definiti a livello cittadino
e, mediante il ricorso alle modalità ed agli strumenti
di valutazione di cui alla D.G.R. 17-15226 del 30 marzo 2005,
garantendo priorità alle situazioni connotate da debolezza
socio-economica, correlata al grado di limitazione dell'autonomia
personale;
5) prevedere un nuovo sistema di erogazione
delle prestazioni che permetta:
a) la regolazione del mercato
privato, ampiamente diffuso in questo settore e sviluppatosi negli
anni in modo scoordinato, a tutela della qualità delle
prestazioni rese agli utenti e della regolarità dei rapporti
di lavoro degli operatori coinvolti;
b) l'utilizzo
non solo da parte dei servizi sociali della città ma anche
di tutti i suoi potenziali e diversificati "clienti"
presenti sul territorio cittadino: siano essi privati, qualora
non intendano avvalersi o per la parte per cui non hanno diritto
ad usufruire dell'intervento pubblico oppure altri enti pubblici,
prime fra tutte le Aziende Sanitarie Locali per la parte a loro
totale/parziale carico a seconda delle fasi dell'intervento o
della tipologia di utenza in questione;
c) l'espressione da parte del
beneficiario e/o della sua famiglia, qualora ne abbiano la capacità
e se lo desiderano e nell'ambito di regole predefinite di correttezza
e trasparenza, delle proprie preferenze in merito alle modalità
di erogazione della prestazione e nella scelta del fornitore di
fiducia.
A tali fini con il presente provvedimento occorre pertanto introdurre progressivamente in quest'ambito e con particolare ma non esclusivo riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare qualificata, la modalità dei titoli per l'acquisto di servizi sociali di cui all'art. 17 della Legge 328/2000 a fianco di altri sistemi di erogazione come il trasferimento monetario; prevedere l'utilizzo di tali strumenti nell'ambito di una progettazione individualizzata curata dai servizi pubblici dei due comparti. Pertanto occorre demandare alla Giunta Comunale l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo che tenga conto da un lato della necessaria continuità degli interventi in atto sia sotto il profilo dei bisogni dei beneficiari che delle garanzie occupazionali dei lavoratori impegnati e dall'altro delle esigenze di informazione ed orientamento da garantire agli utenti perché la possibilità di scelta di cui all'art. 3 comma 4 della Legge 328/2000 possa essere esercitata con piena consapevolezza.
Il sistema che deriva dall'approvazione del presente provvedimento, in forza del quale vengono abrogate le succitate disposizioni istitutive delle singole prestazioni, presenta caratteristiche fortemente innovative rispetto a quello attualmente in essere e quindi risulta necessario normare in modo particolarmente circostanziato la transizione, che, tenuto conto della particolare fragilità dei destinatari, non potrà che essere realizzata in modo graduale ed al contempo flessibile, in modo da non costituire un brusco ed immotivato cambiamento dei singoli percorsi individuali.
In particolare dal momento che il riordino
comporta regole diverse sia in materia di criteri di accesso sia
in materia di indirizzi per l'utilizzo delle prestazioni si prevede
che il nuovo sistema si applichi in modo complessivo alle richieste
presentate dopo 45 giorni dall'esecutività del provvedimento
che approva il primo elenco di fornitori accreditati, mentre,
relativamente ai casi in corso, al momento del rinnovo si applichino
le seguenti regole:
- sul piano della valutazione della situazione
economica, a meno che siano intervenute variazioni che l'abbiano
migliorata, è possibile conservare nel tempo, senza quindi
procedere al calcolo del massimale secondo i nuovi criteri, il
valore economico delle prestazioni in corso di erogazione al momento
del riordino: stante la diversa considerazione nei due sistemi
dell'indennità di accompagnamento, il beneficiario di tale
provvidenza e di un assegno di cura erogato per la prima volta
dopo l'aprile 2003 ha comunque facoltà di richiedere l'applicazione
del nuovo conteggio;
- sul piano invece della tipologia di prestazioni
erogate, occorre procedere ad una valutazione della loro appropriatezza
alla luce dei nuovi indirizzi: i servizi sociali che hanno in
carico il caso, di concerto con i servizi sanitari qualora si
tratti di situazione rimessa alla competenza delle Unità
Valutative operanti presso le ASL, formulano una nuova ipotesi
di progetto assistenziale individualizzato e concordano con il
beneficiario/la sua famiglia il passaggio al nuovo sistema, che,
qualora non siano intervenute modificazioni nella situazione della
persona che avrebbero comunque determinato la variazione del progetto,
può anche essere attuato per fasi in un arco di tempo massimo
di anni due dall'avvio del nuovo sistema.
Il sistema di erogazioni ed interventi che deriva dall'applicazione del presente atto deve essere necessariamente considerato come sperimentale, per i complessi effetti che genera. Pertanto in fase di avvio del riordino attuato con il presente atto, per un periodo di 24 mesi dalla sua esecutività, la Giunta, sentita la IV Commissione Consiliare, può adottare provvedimenti per introdurre modalità correttive, al fine di adattare i criteri del presente atto alle conseguenze che emergeranno nella sua applicazione, sia rispetto alla compatibilità economica con le risorse disponibili per la Città, sia rispetto agli effetti delle prestazioni sui cittadini. Tali provvedimenti dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in sede di predisposizione della deliberazione di indirizzi in tema di tariffe per l'esercizio finanziario successivo alla loro adozione.
Ai sensi degli articoli 43, comma 1, e 44 del Regolamento del Decentramento, in data 18 luglio 2005 prot. 31394, è stata richiesta l'espressione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali.
Non hanno espresso parere le Circoscrizioni 2 e 10 in quanto i Consigli Circoscrizionali non hanno deliberato entro il termine previsto.
Le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 hanno deliberato entro il termine previsto.
Di queste, hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 6, 7 e 8 (all. 4-7 - nn. ) senza osservazioni.
Le Circoscrizioni 3, 4, 5 e 9 (all. 8-11 - nn. ) hanno espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le osservazioni di seguito riportate.
Circoscrizione 3
Formula osservazioni di carattere generale,
senza chiedere emendamenti specifici, e propone di:
a) supportare organizzativamente
il riordino;
b) monitorare il processo attuativo.
Nel merito si osserva che:
a) contestualmente all'iter
deliberativo è già stato predisposto un piano di
riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto di preintesa
sindacale, che accompagnerà il cambiamento del sistema
di erogazione delle prestazioni domiciliari;
b) tale osservazione è
già contenuta a pagina 7 della narrativa del provvedimento
deliberativo - secondo capoverso e al punto 7) del dispositivo
laddove viene stabilito "
. di approvare le modalità
transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già
beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'approvazione
del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti
correttivi adottabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività
del presente atto".
Circoscrizione 4
Propone le seguenti osservazioni:
a) considerare la condizione
economica di parenti e richiedere loro contributi è in
contrasto con la vigente normativa ISEE;
b) prevedere riduzione degli
oneri a carico del beneficiario se egli ha familiari a carico;
c) non considerare la casa
di abitazione, se di proprietà, come fonte di reddito;
d) non viene chiarito come
si definisce la condizione di "non autosufficienza";
e) è preferibile differenziare
le franchigie in base alla gravità della condizione di
non autosufficienza;
f) non considerare l'indennità
di accompagnamento tra i redditi dei beneficiari;
g) non è corretto il
mero rinvio ad atti della Giunta regolare il meccanismo dell'accreditamento
dei fornitori e dell'acquisto dei buoni servizio. Vi sono rischi
di crescita di occupazione precaria per i lavoratori delle imprese
fornitrici. Vi sono rischi nel pervenire alla scelta del fornitore
quando egli sia incapace si scegliere;
h) è improprio definire
"clienti" i beneficiari.
Nel merito si osserva quanto segue:
a) il meccanismo di calcolo
proposto dalla deliberazione non porterà l'Amministrazione
a chiedere direttamente contributi ai parenti ma semplicemente
contiene la presunzione del concorso da parte di una cerchia molto
ristretta di questi alle spese assistenziali del loro congiunto.
In proposito si precisa altresì che la normativa ISEE prevede
espressamente che gli Enti erogatori le prestazioni sociali possano
utilizzare criteri aggiuntivi a quelli in esse descritti (art.
3, comma 1, del D.Lgs. 109/1988 coordinato con il D.Lgs 130/2000).
Inoltre con la modifica del Titolo V della Costituzione del 2001
la competenza a determinare i criteri di valutazione delle condizioni
economiche dei richiedenti prestazioni sociali è stata
attribuita in modo esclusivo alle Regioni, salvo che lo Stato
esplicitamente includa tale regolazione all'interno della definizione
dei Livelli Essenziali delle prestazioni da garantire (funzione
che compete allo Stato ma che sinora non è stata esercitata).
In merito la Regione Piemonte, all'art. 40 della L.R. 1/2004,
pur rinviando ad un apposito atto della Giunta Regionale la determinazione
dei criteri di valutazione della situazione economica dei beneficiari,
ha esplicitato:
- al comma 1 dell'art. 40 che "La compartecipazione
degli utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni
sociali richieste prevedendo la valutazione della situazione economica
del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso
il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente
o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione";
- ai commi 1 e 5 dell'art. 40 che la valutazione
della condizione economica deve avvenire con indicatori appropriati,
"anche in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 109/1988
coordinato con il D.Lgs. 130/2000".
La Legge Regionale 1/2004 pertanto, relativamente alla valutazione
della situazione economica del richiedente, fornisce come indicazioni
che tale valutazione deve essere eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo familiare",
definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico
o con i soli conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E.,
ma anche di altri strumenti.
Tale osservazione pertanto non è accolta, tuttavia si ritiene
opportuno introdurre nell'Allegato 1, punto
1 "Principi generali" specifico emendamento esplicativo;
b) l'eventuale accoglimento
di tale osservazione nel meccanismo di calcolo della delibera
equivarrebbe ad aumentare la franchigia sui redditi del beneficiario
oppure a detrarre dal reddito del beneficiario ciò che
egli spende (o versa) ai familiari a carico. Si ritiene più
opportuno non introdurre modifiche al testo in questa fase e svolgere
invece azione di attento monitoraggio sull'intera materia delle
franchigie utilizzando allo scopo il periodo sperimentale di 24
mesi previsto;
c) l'immobile non è
considerato quale "fonte di reddito", ma come valore
posseduto. Si ritiene di non accogliere l'osservazione, in quanto
se si eliminasse la casa di proprietà dal valore dei beni
immobiliari posseduti l'intero meccanismo perderebbe significato;
d) la competenza riguardante
la definizione dei criteri di valutazione spetta alla Regione
nel disporre il funzionamento delle Commissioni valutative UVG
/UVH;
e) si fa notare che il provvedimento
riconosce già franchigie più elevate per le persone
con disabilità grave, per garantire loro la fruizione degli
interventi ex lege 162/1998 (vedi Allegato 3
pag. 4 [1], ultimo capoverso "Prestazioni
ex lege 162/1998");
f) l'indennità di accompagnamento
in realtà, ai sensi del presente provvedimento, non viene
calcolata tra i redditi (vedi Allegato 1 punto
2, primo capoverso e Allegato 2 pag. 22 penultimo
capoverso [2]), bensì considerata come
"ulteriore quota a disposizione del beneficiario per procurarsi
servizi aggiuntivi ricompresi nel Pai";
g) sull'accreditamento si rinvia
alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998
(mecc. 9805122/19)
che norma in via generale le procedure di accreditamento ed attribuisce
alla Giunta la competenza a definire i criteri per l'istituzione
dei relativi albi fornitori. Sui rischi per i lavoratori dei fornitori
la presente delibera già prevede (a pag. 6 della narrativa,
terzo capoverso) che il nuovo sistema venga avviato gradualmente
a tutela sia delle garanzie occupazionali che della consapevole
scelta del beneficiario; inoltre a pag. 25 [3]dell'Allegato
2, penultimo capoverso del punto 4), laddove si prevede la
costituzione dell'albo fornitori, si precisa che il servizio che
"sceglie per conto del beneficiario" deve scegliere
il fornitore classificato primo nella sezione dell'albo degli
accreditati insistente sul territorio di riferimento;
h) si tratta di una mera scelta
linguistica, peraltro già iscritta tra "virgolette"
nel testo e utilizzata, in un punto (pag. 5 punto
5b) che non si riferisce solo a cittadini richiedenti prestazioni
sociali.
Circoscrizione 5
Propone le seguenti osservazioni:
a) introdurre nell'Allegato
1 la possibilità di derogare dal calcolo della condizione
economica dei parenti allorchè il beneficiario non desideri
contattarli in seguito a gravi dissapori familiari, senza che
ciò comporti una segnalazione alla Autorità Giudiziaria;
b) prevedere che siano possibili
deroghe rispetto alla considerazione della condizione economica
dei parenti qualora i minori dispongano di beni immobiliari e
occorra un intervento per fronteggiare un rischio educativo;
c) prevedere che siano i servizi
ad identificare il fornitore della prestazione per i minori con
genitori che non siano in grado di farlo (o tralascino di farlo)
anche in assenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
d) prevedere che i fornitori
individuino personale qualificato per intervenire su minori a
rischio educativo;
e) non sono adeguatamente descritti
negli Allegati 2 e 3,
tra le prestazioni, gli "assegni di cura";
f) poiché il nuovo sistema
implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza
di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si evidenzia:
a) il provvedimento già
prevede una deroga sul tema (cfr Allegato 1
punto 10, terzo capoverso). Si ritiene di non accogliere l'osservazione
in quanto recepire la generalizzazione che la Circoscrizione propone
vanificherebbe la considerazione delle condizioni dei parenti.
Peraltro la segnalazione all'Autorità Giudiziaria sarà
effettuata dai servizi solo se emerge una conclamata situazione
di abbandono;
b) il provvedimento all'Allegato 3 punto 2.3 prevede già
che nel caso di interventi per fronteggiare rischi educativi si
considerino reddito e beni del solo minore e non quelli dei parenti.
Se invece si intendeva sottolineare la necessità di poter
attivare interventi pur in presenza di beni di proprietà
del minore, l'osservazione è accolta e recepita dall'emendamento
al punto 10 dell'Allegato 1 che viene adottato
al fine di recepire una osservazione più generale fatta
dalla Circoscrizione 9;
c) le possibilità per
i servizi di intervenire senza ricorso alle scelte di chi esercita
la potestà genitoriale sono regolate dalla normativa nazionale
di tutela dei minori, che prevede le fattispecie che richiedono
il ricorso a provvedimenti della Magistratura ovvero legittimano
un ruolo sostitutivo dei servizi pubblici;
d) è misura da prevedere
tra i requisiti di accreditamento che la Giunta dovrà definire;
e) a pag.
1 dell'Allegato 2 [4], settimo capoverso (primo
trattino) si prevede espressamente che gli assegni di cura vengano
ricompresi tra le prestazioni descritte. Per ulteriore chiarezza
comunque tale materia sarà oggetto di specifico emendamento,
all'allegato 2, "Le prestazioni" (descrizione generale)
- Assistenza domiciliare, anche al fine di meglio esplicitare
le modalità di utilizzo di questa prestazione;
f) si precisa che, contestualmente
all'iter deliberativo, è già stato predisposto un
piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto
di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento
del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.
Circoscrizione 9
Propone le seguenti osservazioni:
a) aumentare il valore della
franchigia per i patrimoni immobiliari;
b) prevedere una maggiorazione
di tale valore di franchigia quando il beneficiario sia unico
proprietario dell'abitazione principale (e non la possieda ad
esempio in quota col coniuge);
c) prevedere, anche nel paragrafo
8) relativamente ai patrimoni immobiliari, la stessa deroga del
paragrafo 7) in materia di interventi in situazione di abbandono,
in presenza di valori mobiliari superiori alla franchigia;
d) uniformare i criteri di
valutazione delle condizioni economiche ai fini delle prestazioni
domiciliari e residenziali per evitare domande improprie verso
la residenzialità;
e) chiarire le modalità
di ricorso e tutela possibili per il beneficiario quando non concorda
col PAI;
f) i servizi descritti all'Allegato
2 (pag. 29/32 [5]) come
"altri servizi" devono essere attivati anche al di fuori
di un PAI per motivi di urgenza;
g) non rinviare alla deliberazione
sull'assistenza economica la regolazione dei sostegni domiciliari
per minori non disabili;
h) riconsiderare i budget previsti
per i servizi circoscrizionali per gli affidamenti diurni;
i) poiché il nuovo sistema
implica un aumento dell'utenza possibile, si evidenzia l'esigenza
di potenziare le risorse umane e gli strumenti dei servizi.
Nel merito si evidenzia:
a) come già sopra evidenziato,
non appare opportuno introdurre modifiche nel testo in questa
fase, ma si preferisce fare oggetto di attento monitoraggio l'intera
materia delle franchigie;
b) valgono in proposito le
medesime considerazioni di cui al punto precedente;
c) l'osservazione è
accolta. Si propone pertanto specifico emendamento prevedendo
la deroga sia per i beni immobiliari che mobiliari al punto
10 dell'Allegato 1;
d) con la DGR del 17-15226
del 30 marzo 2005 la Regione Piemonte ha assunto l'impegno a definire
in tempi brevi i criteri relativi alla residenzialità:
appare dunque inopportuno assumere misure comunali in pendenza
di tali atti regionali;
e) le modalità di ricorso
devono essere definite a cura della Regione (in quanto attengono
al funzionamento delle UVG/UVH) oppure, in assenza di indicazioni,
verranno regolate nell'ambito dell'accordo di programma con le
Aziende Sanitarie;
f) la delibera già prevede
che le prestazioni di supporto, i pasti a domicilio ed il telesoccorso
siano attivabili anche come prestazioni individuali in attesa
di definire un PAI: le modalità di attivazione degli interventi
di urgenza dovranno comunque essere definite nell'ambito dell'accordo
di programma con le ASL;
g) i sostegni domiciliari per
minori non disabili sono normati dalla presente delibera all'Allegato 3;
h) non è materia di
competenza del Consiglio Comunale;
i) si precisa che, contestualmente
all'iter deliberativo, è già stato predisposto un
piano di riorganizzazione dei servizi sociali decentrati, oggetto
di preintesa sindacale, che accompagnerà il cambiamento
del sistema di erogazione delle prestazioni domiciliari.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49
del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare le Norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari di cui all'allegato 1 (all. 1 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare le Linee guida per l'appropriatezza degli interventi domiciliari per anziani di cui all'allegato 2 (all. 2 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
3) di approvare le Specifiche per l'utilizzo delle prestazioni domiciliari in favore di minori e disabili di cui all'allegato 3 (all. 3 - n. ) facente parte integrante del presente provvedimento;
4) di demandare alla Giunta l'adozione di un accordo di programma con le A.S.L. cittadine in materia ed in attuazione dell'accordo regionale di cui alla D.G.R. 51 del 23 dicembre 2003 sulla base degli indirizzi di cui in narrativa;
5) di autorizzare l'introduzione progressiva di nuove modalità di erogazione delle prestazioni con le caratteristiche descritte in narrativa e demandare alla Giunta la definizione delle procedure per l'istituzione della sezione C dell'Albo dei fornitori accreditati di prestazioni socio-sanitarie relativa a quelle domiciliari e la contestuale identificazione di caratteristiche qualitative degli interventi e di tariffe calmierate, prevedendo modalità per il suo utilizzo che favoriscano una transizione graduale del sistema nel tempo in considerazione delle esigenze degli utenti e dei lavoratori impegnati nel settore, descritte in narrativa;
6) di disporre l'abrogazione dei precedenti
provvedimenti concernenti:
- l'affidamento diurno di disabili
ed anziani (Consiglio Comunale del 28 settembre 1989 - mecc. 8909698/19
e s.m.i.);
- il telesoccorso (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1985 - mecc. 8500914/19 e s.m.i.) per
anziani e disabili;
- i pasti a domicilio (Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1987 - mecc. 8614433/19 e s.m.i.) per
anziani ed inabili;
- le prestazioni integrative
al servizio di assistenza domiciliare (Giunta Comunale del 13
ottobre 1998 - mecc. 9808433/19);
- servizi di tregua (Consiglio
Comunale dell'8 novembre 1999 - mecc. 9908665/19
e s.m.i.) consistenti in interventi integrati resi da operatori
professionali e volontari;
- gli assegni di cura per minori,
disabili ed anziani con problemi di autosufficienza e i contributi
per il sostegno domiciliare di minori non disabili (artt. 12 e
13 deliberazione del Consiglio Comunale del 12 febbraio 2001 -
mecc. 2000
05700/19 e s.m.i.);
7) di approvare le modalità transitorie descritte in narrativa per la gestione dei casi già beneficiari di prestazioni domiciliari al momento dell'attuazione del presente provvedimento e per l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi adattabili nei primi 24 mesi successivi all'esecutività del presente atto;
8) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
1) Principi generali
2) Definizioni
3) Il reddito mensile: come si considera
4) I patrimoni mobiliari: come si considerano
5) I patrimoni immobiliari: come si considerano
6) Il calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni
erogabili
7) Valore dei patrimoni mobiliari che superano
la franchigia
8) Valore dei patrimoni immobiliari che superano
la franchigia
9) Procedure di rapporto con i servizi comunali
10) Possibili deroghe
11) Interventi indebitamente percepiti
1) Principi generali
Non sono considerate in questo allegato le prestazioni di
domiciliarità a totale o parziale rilievo sanitario, in
quanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto
la valutazione della condizione economica descritta nel presente
atto si utilizza esclusivamente per determinare gli oneri eventualmente
a carico del Comune.
In attesa che la Regione emani disposizioni in materia di accesso
e contribuzione al costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie,
in applicazione della legge regionale 1/2004, con il presente
allegato si precisano gli obiettivi descritti in narrativa della
delibera:
1. assumendo la scelta di considerare la situazione
economica del solo beneficiario delle prestazioni, e non dei suoi
conviventi o familiari, quando egli sia persona non autosufficiente.
Ciò in coerenza con l'ordine del giorno votato dal Consiglio
Comunale sull'argomento il 10 gennaio 2000 mozione n. 1/2000;
2. quando il beneficiario sia invece persona
autosufficiente, considerando anche le risorse economiche che
potrebbero essere rese disponibili per integrare l'assistenza
a suo favore dai familiari con più stretti legami, anche
non conviventi, per le seguenti motivazioni:
- le prestazioni di assistenza
domiciliare sono erogate, seppur indirettamente, a sostegno anche
delle persone che hanno legami familiari con la persona in stato
di bisogno. Un operatore domiciliare, intervenendo non solo sulla
persona ma sul contesto abitativo (acquisti, pulizie, e attività
simili), svolge infatti attività fruite anche dagli altri
familiari;
- se si considerasse la condizione
economica del solo beneficiario si otterrebbe la conseguenza di
erogare lo stesso volume di prestazioni a carico della Città
a persone che sono in condizioni molto diverse: effettivamente
soli e senza reti proprie di aiuti possibili, oppure con reti
familiari che possono disporre anche di notevoli risorse economiche
proprie. Ciò produrrebbe una iniquità distributiva
delle risorse dei servizi pubblici, perché non se ne fornirebbero
in misura maggiore alle persone che sono in condizioni complessivamente
più deboli. Inoltre se si considera la situazione economica
dei soli familiari conviventi col beneficiario si rischia di penalizzare
e disincentivare la convivenza dei familiari con le persone in
difficoltà, ad esempio con gli anziani.
Si prevede di considerare soltanto il reddito dei familiari superiore
a determinati importi, tenendo conto della composizione dei singoli
nuclei familiari, al fine di prevedere che gli oneri a carico
dei familiari siano proporzionali alla numerosità dei nuclei
e non superino limiti previsti;
3. Quando il beneficiario di interventi sia un
minore, vengono considerati, ai fini della concorrenza ai costi
delle prestazioni a lui dirette, esclusivamente i genitori e gli
ascendenti, secondo le disposizioni del Codice Civile e secondo
i criteri descritti all'ALLEGATO 3 della presente
deliberazione.
La definizione delle eventuali contribuzioni a carico dei cittadini,
dei valori di prestazioni erogabili a carico della Città,
delle soglie che identificano le diverse condizioni economiche
dei cittadini costituiscono gli elementi che regolano l'offerta
dei servizi domiciliari. E' perciò necessario che possano
essere adattati al mutare dei bisogni, delle priorità di
intervento e delle risorse disponibili. Le tariffe dei servizi
verranno quindi progressivamente adeguate all'effettivo costo
dei servizi stessi, con atti del Consiglio Comunale relativamente
ai criteri generali e della Giunta relativamente agli importi.
Con le stesse modalità potranno essere modificate le soglie
delle condizioni economiche dei cittadini dalle quali derivano
gli oneri a loro carico e il volume delle prestazioni erogabili.
Le procedure e modalità operative da adottare nei servizi
per attuare i criteri definiti nel presente atto saranno oggetto
di appositi atti organizzativi.
Si ritiene che una valutazione della situazione economica effettuata
utilizzando esclusivamente i meccanismi previsti per il calcolo
dell'I.S.E.E (D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000)
introduca rischi di iniquità, in quanto tale calcolo prevede:
- che siano considerati nella situazione economica
solo i beni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente ed i
redditi dell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre è
opportuno considerare la condizione economica del momento nel
quale il cittadino richiede le prestazioni comunali;
- non consente di differenziare all'interno dei
nuclei familiari modalità diverse di considerazione dei
redditi dei diversi componenti, come si prevede al punto 3 di
questo atto;
- prevede una franchigia sui beni immobiliari
inferiore a quella descritta nel presente atto.
Per questi motivi si prevede che i richiedenti devono presentare
ai servizi comunali, ai fini delle prestazioni regolate dal presente
atto, una dichiarazione che consenta di acquisire le informazioni
sulla condizione economica come in esso descritte, per integrare
l'eventuale dichiarazione I.S.E.E. della quale siano già
in possesso.
Tale previsione trova fondamento:
a) nella disposizione dell'articolo 3 del D.Lgs.
109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, che attribuisce
agli Enti erogatori la facoltà di utilizzare criteri ulteriori
di selezione dei beneficiari aggiuntivi a quelli descritti in
tali decreti legislativi;
b) in quanto previsto ai commi 1 e 5 dell'art.
40 della Legge Regionale 1/2004, che, relativamente alla valutazione
della situazione economica del richiedente, indicano che tale
valutazione deve essere eseguita:
- con riferimento "al suo nucleo familiare",
definizione che non coincide di per sé con il nucleo anagrafico
o con i soli conviventi;
- con l'utilizzo non esclusivo dell'I.S.E.E.,
ma anche di altri strumenti.
2) Definizioni
Per la valutazione della condizione economica dei cittadini
si considerano il reddito periodicamente percepito, il patrimonio
mobiliare, il patrimonio immobiliare, che sono definiti in modo
analogo a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale
(mecc. 2000 05700/19) del 12 febbraio 2001 e s.m. e i. che disciplina
gli interventi di assistenza economica, con le seguenti modificazioni
ed integrazioni:
a) il valore di donazioni, lasciti (purché
non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi
del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a
titolo oneroso o di altri redditi percepiti in anni precedenti
la domanda di prestazioni ai servizi comunali si considera:
- nei due anni precedenti tale
domanda, anziché cinque anni;
- dividendolo per il valore
delle prestazioni domiciliari a carico della Città;
b) non concorrono alla formazione del reddito
anche gli oneri sostenuti per la contribuzione al costo di prestazioni
socio assistenziali, ovvero già calcolati come compartecipazione
a tali interventi, in Torino ed in altri Comuni, non concorrono
altresì le tredicesime mensilità di stipendi e pensioni.
Per massimale erogabile dal Comune si intende il valore
massimo della spesa che può essere a carico della Città.
Per franchigie sul reddito e sui patrimoni si intende il
valore del reddito mensile e dei patrimoni del beneficiario e
dei suoi familiari (quando considerati) che non viene considerato
nel calcolo della condizione economica, in quanto deve restare
in loro piena disponibilità.
Per quota di solidarietà si intende il valore che,
solo per le tipologie di intervento previste, si presume i familiari
possano utilizzare autonomamente per l'assistenza del beneficiario autosufficiente, salvo dimostrazione
contraria.
Per valore erogato a carico del Comune si intende quanto
può essere fornito a carico della Città per il beneficiario,
in seguito alla valutazione dei bisogni e della situazione economica.
I massimali delle prestazioni di aiuto domiciliare sono descritti
negli altri allegati alla presente deliberazione e riguardano
esclusivamente le prestazioni ivi elencate.
I familiari del beneficiario indicati, quando la loro condizione
economica abbia rilievo, vengono considerati ovunque risiedano,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del presente atto.
Il coniuge del beneficiario non divorziato o non legalmente separato,
anche se non incluso nella sua scheda anagrafica, viene considerato
sino a quando il beneficiario non documenti di aver intrapreso
azioni per definire in sede giurisdizionale la propria posizione
nei confronti del coniuge non divorziato o non legalmente separato.
Tale coniuge non legalmente separato non si considera qualora
l'Autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino
la diversa residenza dei coniugi.
3) Il reddito mensile: come si considera
Si definisce reddito il complesso delle entrate, al netto
delle imposizioni fiscali e contributive, percepito mensilmente
alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi
comunali. Il reddito percepito mensilmente si considera solo per
la parte che supera una franchigia sul reddito, con le seguenti
differenze:
1. il beneficiario fruisce di una franchigia
sui suoi redditi personali;
2. le altre persone, suoi familiari o meno, che
vivono nella stessa abitazione del beneficiario, fruiscono
di una franchigia proporzionale al numero di tali persone. Si
considerano a tali fini tutti i conviventi da almeno tre mesi
con il richiedente la prestazione, anche se non inclusi nella
scheda anagrafica, con esclusione delle persone conviventi perché
prestano attività lavorativa per il nucleo, o in quanto
affittuari, od ospitati per motivi di studio o lavoro se non parenti
non componenti la famiglia anagrafica.
Gli iscritti sulla scheda anagrafica del beneficiario e le altre
persone con lui conviventi si considerano purché siano
effettivamente con lui conviventi;
3. i coniugi, i genitori ed i figli non conviventi
fruiscono di una franchigia proporzionale al numero delle persone
iscritte nella loro scheda anagrafica. Viene considerato esclusivamente
il loro reddito personale che supera tale franchigia del loro
nucleo, per consentire che la partecipazione agli oneri di assistenza
del beneficiario sia riferita ai soli redditi dei figli, genitori
e coniuge, e non anche ai redditi degli altri familiari con essi
conviventi;
4. quando il beneficiario di interventi è
un minore vengono considerati esclusivamente i redditi di genitori
ed ascendenti.
Le franchigie sul reddito sono ottenute moltiplicando per un indice
moltiplicatore il Reddito di Mantenimento (previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale che regola gli interventi di assistenza
economica) delle persone e dei nuclei familiari sopra descritti:
moltiplicatore individuato in 1 per il beneficiario e 2 per i
suoi parenti. Inoltre alla franchigia del beneficiario e a quella
dei nuclei familiari dei suoi parenti non conviventi sono aggiunte,
sino ad un importo massimo di 400 Euro mensili, le seguenti spese
sostenute per l'abitazione principale: locazione, spese condominiali,
spese accessorie generali, ratei per l'estinzione degli eventuali
mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto:
- il beneficiario fruisce di una franchigia pari
a 1 Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione
sostenute sino ad un massimo di 400 Euro mensili. Qualora il beneficiario
sia un minore, tali spese per l'abitazione sono invece aggiunte
alla franchigia del nucleo col quale vive il minore;
- gli altri conviventi col beneficiario fruiscono
ciascuno di una franchigia pari a 2 volte il Reddito di Mantenimento
del nucleo senza considerare il beneficiario, diviso il numero
di tali conviventi;
- coniuge, genitori e figli non conviventi del
beneficiario fruiscono ciascuno di una franchigia pari a 2 volte
il reddito di Mantenimento dei loro nuclei familiari più
le spese per l'abitazione sostenute sino ad un massimo di 400
Euro mensili, diviso il numero di coniuge, genitori, figli. Qualora
il beneficiario sia un minore si considerano esclusivamente i
suoi genitori ed ascendenti, con il medesimo criterio.
Qualora nei 6 mesi precedenti la richiesta di intervento, ovvero
durante il periodo di fruizione di prestazioni con spesa a carico
della Città il beneficiario riscuota arretrati di pensione
o stipendio, si divide il loro importo per il valore mensile delle
prestazioni comunali fruite, ed esse vengono sospese per il numero
di mesi risultanti a decorrere dal percepimento degli arretrati.
A tale calcolo si applica, ove ne ricorrano le circostanze, le
detrazioni descritte all'articolo 2, comma 11 della deliberazione
quadro sull'assistenza economica.
4) I patrimoni mobiliari: come si
considerano
I patrimoni mobiliari si considerano nel valore posseduto
alla data della richiesta di intervento presentata ai servizi
comunali e soltanto per il valore che supera una franchigia sul
patrimonio mobiliare, così individuata:
a) la franchigia sul patrimonio mobiliare personale
del beneficiario è di 5.000 Euro;
b) le franchigie sul patrimonio mobiliare dei
coniugi, genitori e figli (quando tale patrimonio sia considerato)
sono proporzionali al numero delle persone del loro nucleo; pertanto
la franchigia è determinata applicando a 15.000 Euro la
scala di equivalenza prevista per i Redditi di Mantenimento dalla
deliberazione che regola gli interventi di assistenza economica,
secondo i seguenti criteri:
Per i conviventi col beneficiario:
numero di coniugi, genitori e figli conviventi col beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
1 | 1 | |
2 | 1,70 | |
Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Per i familiari non conviventi col beneficiario:
numero di persone del nucleo anagrafico di coniugi, genitori e figli del beneficiario | Franchigia = 15.000 Euro moltiplicato per: | |
1 | 1 | |
2 | 1,70 | |
Oltre 2 | Si aggiunge al moltiplicatore 0,40 per ogni ulteriore componente |
Si considera esclusivamente il patrimonio mobiliare personale di coniugi, genitori e figli. Se il beneficiario degli interventi è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.
5) I patrimoni immobiliari: come si
considerano
Si considera il valore imponibile ai fini del versamento dell'ICI
della quota detenuta alla data della richiesta di intervento presentata
ai servizi comunali sui fabbricati e terreni edificabili ed agricoli sui quali si abbiano diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfituesi;
è esclusa la c.d. "nuda proprietà". Dovrà essere detratto il valore
del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione
del bene. Si considera soltanto il valore che supera una
franchigia sul patrimonio immobiliare così identificata:
a) tra i beni del beneficiario: 70.000 Euro per
l'insieme dei beni posseduti, se tra questi è inclusa l'abitazione
principale; 20.000 Euro se si possiedono esclusivamente beni diversi
dall'abitazione principale. Per abitazione principale/prima casa
ai fini del presente provvedimento deve intendersi o l'abitazione
in cui il beneficiario vive o, qualora non viva in abitazione
su cui gode di diritti reali, l'eventuale immobile a carattere
abitativo di cui disponga a tale titolo se sito nel comune di
Torino;
b) tra i beni dei conviventi col beneficiario
e dei suoi parenti anche non conviventi (quando tale patrimonio
sia considerato) non si considera la prima abitazione posseduta;
si individua una franchigia di 20.000 Euro per gli altri beni
immobiliari.
Non sono considerati i beni immobili esenti dall'applicazione
dell'ICI.
Si considera esclusivamente il patrimonio immobiliare personale
di coniugi, genitori e figli; se il beneficiario degli interventi
è un minore, esclusivamente quello dei genitori ed ascendenti.
Si considerano esclusivamente le quote proprietarie dei singoli
in caso di proprietà divisa. Le pertinenze sono considerate
facenti parte del valore dell'immobile cui sono collegate. Il
valore da considerare è quello utilizzato come quota imponibile
ai fini I.C.I.. I patrimoni immobiliari posseduti all'estero sono
valutati con un valore convenzionale pari a 250 Euro al metro
quadrato.
6) Il calcolo delle contribuzioni
e delle prestazioni erogabili.
Gli interventi comunali sono articolati in tre tipologie:
1. a totale carico del Comune;
2. calcolati considerando la condizione economica
del solo beneficiario;
3. calcolati considerando la condizione economica
del beneficiario e dei suoi conviventi e parenti.
Negli altri allegati alla presente deliberazione è descritto
come ogni intervento, per diverse tipologie di utenza, afferisca
ad una di queste tipologie.
Quando si considera la condizione economica del solo beneficiario,
il valore mensile delle prestazioni comunali erogate o della compartecipazione
al costo che si richiede al beneficiario si ottiene sottraendo
al massimale mensile di spesa a carico del Comune il reddito mensile
del beneficiario che supera la rispettiva franchigia.
Quando si considera la condizione economica anche dei parenti
del beneficiario, se dopo il calcolo sopra descritto l'intervento
prevede una spesa a carico del Comune ovvero una contribuzione
al costo inferiore alla tariffa, si detrae ulteriormente la somma
dei redditi mensili e dei patrimoni mobiliari dei familiari che
superano le rispettive franchigie. Tale esubero è tuttavia
considerato soltanto fino ad un valore massimo, pari a una quota
di solidarietà prefissata, così individuata:
- per il genitore (convivente o meno): 400 Euro
mensili;
- per il coniuge (convivente o meno): 400 Euro
mensili;
- per il figlio/a (convivente o meno): 250 Euro
mensili;
- per gli ascendenti dei minori (conviventi o
meno): 250 Euro mensili;
- per ogni altro convivente con il beneficiario:
100 Euro mensili.
Se i beneficiari degli interventi sono minori, tra i familiari
si considerano esclusivamente i genitori e, solo qualora la considerazione
delle loro condizioni economiche implichi un costo a carico della
Città, gli ascendenti. Si assume pertanto che i familiari
del beneficiario che vengono considerati (soltanto genitori, coniuge,
figli, ovvero soltanto genitori ed ascendenti se egli è
un minore), e gli altri conviventi, possano contribuire alla sua
assistenza facendosi carico al massimo di una quota di solidarietà
pro capite mensile fissa. Questa quota non si considera se i familiari
sono in condizioni economiche tali da non poter farsene carico,
perché i rispettivi redditi e patrimoni sono inferiori
alle franchigie definite. In altri termini redditi e patrimoni
mobiliari dei familiari vengono considerati soltanto nella misura
superiore alla loro franchigia, e soltanto sino alla concorrenza
della quota di solidarietà prevista per i diversi parenti.
Il meccanismo è sintetizzato nella Tabella al termine di
questo Allegato, e viene specificato nei successivi commi ed articoli.
La dichiarazione presentata dai richiedenti circa la propria situazione
economica ha validità per 12 mesi. Qualora dopo la presentazione
della dichiarazione e prima della sua scadenza intervengano variazioni,
colui che ha presentato la dichiarazione od il beneficiario della
prestazione deve comunicare ai servizi sociali, non oltre 30 giorni
dalla data in cui ne viene a conoscenza:
- ogni variazione relativa alla composizione
dei nuclei familiari considerati;
- ogni variazione delle componenti la condizione
economica (reddito periodico, patrimoni mobiliari, patrimoni immobiliari)
dichiarate all'atto della richiesta di prestazioni quando tali
variazioni, relativamente alla singola componente, sono pari o
superiori al 20% dei valori inizialmente dichiarati. Modifiche
alle prestazioni erogate o alle compartecipazioni al costo dei
servizi a carico dei beneficiari saranno possibili solo in presenza
di tale entità delle variazioni;
- il ricovero in ospedale o struttura residenziale
della persona che fruisce degli interventi a carico del Comune.
In caso di ricoveri temporanei superiori ad un determinato periodo,
occorrerà infatti procedere a modificare di conseguenza
il progetto assistenziale e gli interventi di sostegno domiciliare
appropriati.
Alla richiesta di rinnovo delle prestazioni i servizi comunali
verificano la permanenza dei requisiti di accesso. In ogni momento
i servizi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza
delle condizioni in base alle quali le prestazioni sono state
erogate.
7) Valore dei patrimoni mobiliari
che superano la franchigia
Qualora i patrimoni mobiliari del beneficiario superino la
franchigia per essi prevista, non è possibile erogare prestazioni
a carico della Città, od applicare compartecipazioni al
costo delle prestazioni inferiori alla tariffa massima.
Qualora i patrimoni mobiliari dei conviventi e dei parenti del
beneficiario (quando si tratti di intervento che ne preveda la
considerazione) superino la franchigia per essi prevista, dal
valore della prestazione a carico della Città si detrae
la "quota di solidarietà" a loro carico prevista.
Qualora i patrimoni mobiliari consistano in contratti di assicurazione
mista sulla vita e di capitalizzazione, polizze a premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto, titoli o azioni
o obbligazioni che possono essere ceduti solo con oneri di smobilizzo
del capitale, ai loro possessori le prestazioni comunali possono
essere erogate se alla data della loro richiesta essi abbiano
richiesto la restituzione del capitale maturato e siano in attesa
della relativa liquidazione. La prestazione viene erogata quale
anticipazione delle somme in attesa di liquidazione dall'intermediario
finanziario ed è subordinata alla sottoscrizione di impegno
di versamento del ricavato a favore del Comune al momento della
liquidazione. Tale impegno deve essere formalizzato e corredato
dall'ordine irrevocabile alla banca o all'intermediario di bonificare
il controvalore dei titoli sino all'ammontare del valore della
prestazione direttamente al Comune al momento dell'effettivo
incasso. L'importo finale della prestazione non può
superare il 75% dei titoli di stato o titoli obbligazionari e
non può superare il 50% dei titoli azionari o assimilabili,
ed è in ogni caso decurtato del saggio legale degli interessi
vigente aumentato di un punto calcolato sul capitale investito.
Qualora l'intervento appropriato alla condizione del beneficiario
consista in un affidamento familiare va considerato che tale prestazione
non può essere acquistata direttamente dal beneficiario
con le proprie risorse. Pertanto se il valore dei patrimoni mobiliari
del beneficiario supera la franchigia prevista, l'affidamento
può essere ugualmente attivato dai servizi, ed il beneficiario
verserà alla Città il valore della quota affido
erogata all'affidatario, sino alla concorrenza del valore del
suo patrimonio mobiliare superiore alla franchigia.
8) Valore dei patrimoni immobiliari
che superano la franchigia
Qualora il valore della prima casa del beneficiario superi
la franchigia per essa prevista, l'erogazione di prestazioni a
carico della Città o la compartecipazione al costo in misura
inferiore alla tariffa massima non è possibile, ovvero
è subordinata alla concessione alla Città di garanzia
reale sull'immobile. Il beneficiario dovrà sottoscrivere
allo scopo apposito contratto, assistito da garanzia reale, con
il quale si impegna a restituire la spesa che il Comune anticiperà
erogandogli la prestazione. Il beneficiario della prestazione
concederà, pertanto, ipoteca sul bene immobile a garanzia
della restituzione del prestito, maggiorato di rivalutazione,
interessi legali e spese. Le spese per la iscrizione dell'ipoteca
sono poste a debito dell'utente.
In alternativa alla predetta garanzia reale è in facoltà
della Città di Torino erogare la prestazione previa stipulazione
di contratto nel quale un congiunto di qualsiasi grado o un terzo
assume verso la Città di Torino il debito del beneficiario
per il pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1272 del codice
civile. Il contratto avrà per oggetto la restituzione delle
somme spese dalla Città di Torino e sarà stipulato
con l'utente o con suo rappresentante legale o con un terzo che
assuma il debito.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari ulteriori rispetto
alla prima casa del beneficiario superi la franchigia per essi
previsti, l'erogazione di prestazioni a carico della Città
o la compartecipazione al costo in misura inferiore alla tariffa
massima non è possibile.
Qualora il valore dei patrimoni immobiliari dei conviventi e dei
parenti del beneficiario (quando si tratti di intervento che ne
preveda la considerazione) superino la franchigia per essi prevista,
dal valore della prestazione a carico della Città si detrae
la "quota di solidarietà" a loro carico prevista,
descritta al precedente articolo 6.
9) Procedure di rapporto dei cittadini
con i servizi comunali.
Il meccanismo descritto prevede un rapporto dei cittadini
con i servizi comunali finalizzato a ridurre le incombenze di
certificazione delle condizioni economiche: infatti quando il
beneficiario presenta una richiesta di prestazione viene considerata
la sua personale condizione economica; qualora per dimensionare
la prestazione o la compartecipazione al costo vadano considerati
anche i suoi genitori, coniuge e figli, i servizi comunali considerano
nel calcolo anche la presenza della loro quota di solidarietà,
che non verrà conteggiata quando tali familiari (informati
del calcolo) documentino l'impossibilità di sostenerla
perché i loro redditi e beni rientrano nelle franchigie
previste.
Il meccanismo descritto nel presente atto si applica a due tipologie
che implicano costi a carico della Città:
- l'erogazione di servizi tramite trasferimenti
monetari o buoni servizio dalla Città al beneficiario;
- oppure la contribuzione ai costi di un servizio
da parte del beneficiario in misura ridotta rispetto alle tariffe
stabilite, il che implica o una minore entrata per la Città
rispetto alle tariffe, oppure una integrazione che la Città
versa al gestore del servizio per colmare la differenza tra la
contribuzione dell'utente e la tariffa.
Nel primo caso il meccanismo non implica una corresponsione di
denaro ai servizi comunali da parte dei familiari, ma individua
il volume di prestazioni che la Città può fornire
a proprio carico al beneficiario, lasciando al beneficiario stesso
o ai familiari l'integrazione con proprie risorse delle prestazioni
comunali.
Nel secondo caso se il valore dei redditi e patrimoni che vengono
considerati è pari o superiore alla tariffa massima del
servizio, la compartecipazione al costo è pari alla sua
tariffa massima; se è inferiore è pari alla quota
dovuta dal beneficiario più, per gli interventi nei quali
si considerano, le quote di solidarietà dei familiari.
Relativamente alle prestazioni di aiuto domiciliare questa situazione
si realizza nel caso dell'affidamento familiare: per questo intervento
la "quota affido" che la Città versa agli affidatari
opera per il beneficiario affidato come una tariffa da versare
alla Città.
Per fruire di prestazioni a carico della Città il beneficiario
dovrà aver avviato le procedure per ottenere le altre prestazioni
ed agevolazioni fiscali utilizzabili nella sua condizione di bisogno,
che siano previste dalla normativa vigente. I servizi comunali
promuoveranno l'informazione dei possibili beneficiari di tali
misure.
10) Possibili deroghe
Le modalità descritte nel presente atto prevedono che,
solo per alcuni interventi e tipologie di beneficiari, alcuni
familiari (coniuge, genitori, figli) provvedano ad integrare le
prestazioni comunali con una loro "quota di solidarietà"
che essi, salvo che le loro condizioni economiche non lo consentano,
forniscono direttamente al loro congiunto. Qualora ciò
non accada il beneficiario potrebbe non poter fruire di tutte
le prestazioni adeguate alla sua condizione, in quanto fruirebbe
soltanto di quelle che possono essere a carico del Comune. E'
perciò opportuno prevedere misure correttive adottabili
in queste circostanze.
I servizi comunali provvedono ad informare (previo consenso del
beneficiario) anche genitori, coniuge e figli maggiorenni del
beneficiario del volume di prestazioni che può essere erogato
a carico della Città, e delle quote di solidarietà
che secondo i criteri del presente atto si presuppone siano da
essi fornite al beneficiario.
Qualora la mancata corresponsione di tali quote di solidarietà
profili una situazione di abbandono del beneficiario, i servizi
comunali, con provvedimento dirigenziale motivato possono procedere
all'erogazione di interventi a carico della Città senza
tenere conto nel calcolo del loro importo delle quote di solidarietà
descritte nel presente atto. Tale deroga è applicabile
esclusivamente in presenza di oggettive e documentate motivazioni
che prefigurino l'impossibilità di una relazione tra il
beneficiario ed i parenti che dovrebbero corrispondergli tali
quote. I servizi sociali attiveranno poi le eventuali necessarie
segnalazioni alla Magistratura per l'attivazione delle procedure
di tutela del beneficiario.
Qualora gli interventi da attivare siano previsti in provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria, ovvero risultino indispensabili
per evitare situazioni di abbandono di persone incapaci, si possono
erogare prestazioni a carico della Città se i redditi mensili,
i patrimoni mobiliari od immobiliari superano le franchigie per
essi previste, con le stesse modalità descritte al paragrafo
precedente.
11) Interventi indebitamente percepiti
I servizi comunali possono accertare che sono state erogate
indebitamente prestazioni con costi a carico della Città,
ad esempio quando i controlli che si eseguono su quanto dichiarato
dai richiedenti relativamente alla propria condizione economica
dimostrano la non veridicità di tali dichiarazioni, o qualora
persone che dovevano comunicare ai servizi variazioni delle condizioni
economiche considerate, ai sensi dell'art. 6, comma 8; non lo
facciano nei termini previsti. In tali casi si attiva una procedura
di rivalsa finalizzata alla restituzione alla Città del
costo degli interventi indebitamente percepiti.
E' tuttavia necessario contemperare l'esigenza di attivare il
meccanismo di restituzione alla Città con l'esigenza di
poter proseguire nell'erogazione degli interventi, quando la loro
sospensione rechi pregiudizio al fruitore, specialmente se si
trova in condizioni di non autosufficienza. Si prevede pertanto
che a coloro che abbiano percepito indebitamente o impropriamente
interventi e non abbiano restituito interamente il relativo costo
alla Città, sia possibile prevedere la prosecuzione degli
interventi per un periodo di tre mesi, esclusivamente qualora
non sussistano altri motivi di esclusione all'erogazione e qualora:
il beneficiario, se questi è il debitore;
oppure un terzo fideiussore, ossia una persona (parente o non
parente) che garantisca il pagamento del debito,
abbiano preventivamente sottoscritto un impegno di restituzione
alla Città, anche rateale per un periodo non superiore
a 24 mesi e versino la prima rata.
I servizi comunali possono proporre il rinnovo degli interventi
per un ulteriore periodo di tre mesi eventualmente rinnovabile
per un pari periodo e per tutto il periodo di durata dell'impegno,
esclusivamente dopo avere verificato l'avvenuto puntuale pagamento
delle rate relative al trimestre precedente. Non costituisce motivo
ostativo a fruire di prestazioni regolate dai criteri introdotti
col presente atto la circostanza che il beneficiario debba restituire
somme alla Città perché ha indebitamente percepito
prestazioni assistenziali erogate con criteri precedenti.
Qualora l'utente debitore sia un incapace naturale (ossia non
sia in grado di esprimere compiutamente la propria volontà),
sia privo della presenza di terzi che si assumano il debito, e
necessiti comunque dell'intervento, i servizi comunali provvederanno
a:
- valutare la necessità di segnalare l'utente
incapace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario,
per l'individuazione di misure di tutela e protezione mediante
la nomina di un rappresentante
- a seguito di tale segnalazione, attivare la
prosecuzione degli interventi.
Il recupero del credito non sarà attivato in via coattiva
per cifre complessivamente per ciascun debitore pari o inferiori
a 150 Euro. Il recupero del credito potrà essere sospeso
in ipotesi di documentata insolvibilità del debitore o
di altro soggetto tenuto; si considerano ipotesi di documentata
insolvibilità l'esito negativo dell'esperimento di tutte
le procedure di esecuzione e l'assunzione di notizie certe sulla
totale indigenza del debitore mediante cumulativamente:
- dichiarazione sostitutiva a pena di responsabilità
penali;
- esito negativo della consultazione delle banche
dati patrimoniali e reddituali a disposizione di Pubbliche Amministrazioni
(esemplificativamente: Enti Previdenziali, Agenzia delle Entrate,
Camere di commercio, ecc.).
In ipotesi di sospensione dell'attività di recupero del
credito il Comune potrà previa motivata determinazione
erogare le prestazioni ritenute urgenti e improcrastinabili.
Il recupero del credito potrà riprendere il suo corso una volta venuta meno la causa di sospensione.
Allegato A
|
||||
PERSONE: |
REDDITI MENSILI: |
BENI MOBILIARI: |
|
|
|
|
|||
BENEFICIARIO | 1 Red.to di Manten.to più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro |
5.000 Euro (se il valore posseduto è superiore
non si erogano interventi con costi a carico dal Comune) |
70.000 Euro (se il valore posseduto è superiore si erogano interventi con costi a carico dal Comune solo previa ipoteca | 20.000 (se il valore posseduto è superiore non si erogano interventi con costi a carico dal Comune) |
CONIUGE, GENITORI, FIGLI |
2 Volte il Red.to di Manten.to del nucleo (senza
considerare il beneficiario nel nucleo dei suoi conviventi) Più spese per l'abitazione sino a un massimo di 400 Euro per i nuclei diversi da quello del beneficiario |
15.000 Euro (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
Non si considera tale bene |
20.000 (*) (se il valore posseduto è superiore si considera che essi eroghino al beneficiario la loro quota di solidarietà) |
(*) La franchigia è proporzionale al
numero delle persone del nucleo: si ottiene moltiplicando il valore
base della franchigia secondo questa scala di equivalenza:
N° di persone Franchigia
= valore base (15.000 per i beni mobiliari, 20.000 per gli immobiliari)
moltiplicato per:
1 1
2 1,7
oltre 2 si
aggiunge 0,40 per ogni altra persona
|
|||
PERSONE |
|
|
(per interventi valutati come appropriati nel piano di assistenza) |
Beneficiario | Reddito mensile personale superiore a 1 volta il suo Reddito di Mantenimento più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Patrimoni personali | Tutto il reddito superiore alla franchigia |
1) MASSIMALE EROGABILE PER LA SPECIFICA PRESTAZIONE QUOTA A CARICO DEL BENEFICIARIO
2) SE DOPO TALE CALCOLO RIMANE UN COSTO A CARICO DELLA CITTA', PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE LA CONSIDERAZIONE DEI PARENTI E CONVIVENTI: SOMMA DELLE QUOTE A CARICO DEI PARENTI E CONVIVENTI |
Coniuge convivente |
Redditi mensili superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare composto da queste persone senza il beneficiario. Valori dei patrimoni dei soli genitori, coniugi, figli, superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
Genitore convivente | Fino a 400 Euro | ||
Figlio/a convivente | Fino a 250 Euro | ||
Altro convivente | Fino a 100 Euro | ||
Coniuge non convivente |
Redditi mensili personali superiori a 2 volte
il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più
le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 400 Euro | |
Genitore non convivente | Fino a 400 Euro | ||
Figlio/a non convivente |
Redditi mensili personali superiori a 2 volte il Red. Mant.to del nucleo familiare col quale vive, più le spese per l'abitazione sino a 400 Euro. Valori dei patrimoni personali superiori alle franchigie |
Fino a 250 Euro | |
Nel 2005 il valore del Reddito di Mantenimento per 1 persona è di 420 E. Per altre persone nel nucleo tale valore decresce con la scala in nota alla tabella precedente |
INTRODUZIONE
1. LE PRESTAZIONI (DESCRIZIONE GENERALE)
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Telesoccorso
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
2.1. Le prestazioni collettive
- Le attività del volontariato
- Lo Spazio Anziani
- La domiciliare di comunità
- I servizi fruiti presso le strutture residenziali
del territorio
- La comunità alloggio
2.2.Le prestazioni individuali
- Pasti a domicilio
- Prestazioni di supporto
- Telesoccorso
- Affidamento
- Assistenza domiciliare
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
I percorsi di accesso
3.1. Le prestazioni
- Assistenza domiciliare
- Cure familiari
- Affidamento
- Pasti a domicilio
- Telesoccorso
- Altri servizi
- Prestazioni di tregua
- Ricoveri di sollievo
- Pasti occasionali
- Prestazioni di supporto
- Telesoccorso
TABELLE MASSIMALI PRESTAZIONI DOMICILIARI (a
- b - c)
QUADRO SINTETICO CRITERI DI ACCESSO (tab.
d)
INTRODUZIONE
I nuovi bisogni della popolazione anziana comportano per la
loro intensità e consistenza una profonda rivisitazione
del sistema dell'offerta dei servizi, che non si può limitare
alla semplice moltiplicazione degli interventi, cui si è
ricorso negli ultimi anni per far fronte alla domanda incipiente.
Il servizio più tradizionale, la cosiddetta assistenza
domiciliare, così come normata in Piemonte a metà
degli anni settanta, si rivolgeva sostanzialmente ad un anziano,
per lo più autosufficiente, che necessitava però
di un supporto da parte degli operatori per provvedere autonomamente
alle proprie necessità. A questa esigenza, che oggi continua
a sussistere, ma che appare risolvibile con altre risorse, l'età
avanzata raggiunta da un sempre maggior numero di persone, associata
alla presenza di malattie cronico-degenerative con conseguenti
gravi limitazioni funzionali, pone problemi di intensità
e adeguatezza dell'assistenza erogata, che va affidata a figure
professionali qualificate.
Inoltre vanno considerati altri due aspetti: da un lato risulta
opportunamente sviluppata in questi ultimi tempi la cultura della
domiciliarità, cioè lo sforzo di mantenere la persona
a casa il più a lungo possibile, avvalendosi degli ausili
e delle diverse forme di assistenza; dall'altro è profondamente
mutata la struttura familiare in grado di assicurare la continuità
delle cure.
Ci si trova infatti sempre più spesso a dover dare risposte
a nuclei composti da coniugi entrambi anziani, dove il più
valido si trova a farsi carico del coniuge meno autonomo, da persone
sole, senza figli, con figli residenti lontano, o, quando conviventi,
con gravi problematiche che impediscono l'assistenza ai genitori.
Anche quando la famiglia è presente, spesso non ce la fa,
perché il carico assistenziale è gravoso, spesso
ricade sulle donne, poiché tradizionalmente ad esse vengono
affidati i compiti di cura, con problemi di conciliazione tra
i diversi impegni familiari e lavorativi.
Di qui l'esigenza, nata dalle riflessioni maturate anche nell'ambito
del Piano di Zona circa l'appropriatezza delle prestazioni erogate
e, ancor più del modello di offerta prestato, di ripensare
le modalità di erogazione delle prestazioni, partendo dal
presupposto che bisogni diversificati richiedono risposte diversificate,
che offrano però la possibilità di personalizzare
gli interventi, graduando le diverse componenti del "pacchetto
assistenziale", garantendo interventi a valenza preventiva
per i soggetti dotati di un discreto livello di autosufficienza
e dall'altro l'impiego di professionalità specifiche per
le esigenze più rilevanti.
Ciò significa innanzitutto superare la tradizionale logica
d'intervento per prestazioni, che, pur avendo ciascuna di loro
caratteristiche precise, possono essere diversamente utilizzate
a seconda dei bisogni delle diverse tipologie di utenza ed in
ultima analisi del singolo caso.
Le presenti linee guida pertanto hanno l'obiettivo di:
- ridefinire alla luce dell'evoluzione degli
interventi le caratteristiche proprie delle varie prestazioni,
nate in tempi diversi, riconducendole ad un unico sistema omogeneo
ed in particolare ricomprendere tra queste, gli assegni di
cura, sinora normati come erogazione economica;
- introdurre nuove prestazioni, come ad esempio
"le cure familiari" o nuove modalità di erogazione
di quelle attualmente in essere;
- specificarne le modalità di utilizzo
nei confronti degli anziani a seconda se autosufficienti o non
autosufficienti;
demandando invece alla progettazione individualizzata la definizione
degli interventi assistenziali di cui necessita il caso singolo.
Nell'ambito delle prestazioni destinate ai soggetti autosufficienti
vengono infine definite a regime le modalità operative
sperimentate nell'ambito del Progetto "Domiciliarità
Leggera", avviato a luglio 2003 con deliberazione della Giunta
Comunale del 15 luglio 2003 n. mecc. 2003
05506/19 esecutiva dal 3 agosto 2003 ed ulteriormente implementato
con Deliberazione della Giunta Comunale del 21 luglio 2004 n.
mecc. 0406313/19
esecutiva dal 14 agosto 2004 che vede la regia delle Circoscrizioni
cittadine in un'azione volta alla valorizzazione delle risorse
territoriali, sia istituzionali che non, da mettere in contatto
tra loro, al fine di costruire una rete di protezione locale di
tipo preventivo, che renda meno necessario (non escludendolo però
totalmente) l'intervento individuale nei confronti degli anziani
dotati di un discreto livello di autonomia, ma che necessitano
comunque di un supporto, per mancanze legate alla vita quotidiana,
anche al fine di prevenire e contrastare l'inevitabile processo
di degrado, che altrimenti li coinvolgerebbe.
Questo processo di sviluppo a livello locale, coinvolge e valorizza
il personale dei servizi, sia nel dialogo con le risorse del territorio
e le associazioni di volontariato nella costruzione di una progettualità
comune, sia nella relazione con l'utenza, laddove gli operatori
si qualificano sempre più come esperti della rete esistente,
integrando le azioni professionali proprie con quelle svolte dal
volontariato.
1. LE PRESTAZIONI (descrizione generale)
Di seguito si descrivono le fondamentali prestazioni oggetto
del presente riordino identificandone le caratteristiche principali
e descrivendone il processo di evoluzione.
Successivamente le stesse verranno richiamate specificandone le
modalità di utilizzo a seconda che la progettualità
da definire sia riferita ad un anziano autosufficiente oppure
non autosufficiente.
Che cos'è
Tradizionalmente le prestazioni di assistenza domiciliare,
servizio istituito con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14 febbraio 1984 n. mecc. 8309598/19, consistono in
interventi di supporto alla persona nella gestione della vita
quotidiana e/o con esigenza di tutela, al fine di garantire il
recupero/mantenimento dell'autosufficienza residua, attraverso
un sostegno diretto nel suo ambiente domestico e nel suo rapporto
con l'esterno, nell'intento di consentire la permanenza a domicilio
il più a lungo possibile e ritardando un eventuale ricorso
all'istituzionalizzazione. Costituiscono pertanto ambiti di intervento
la cura e igiene della persona, prestazioni igienico-sanitarie
di semplice attuazione, la cura e l'igiene ambientale, il disbrigo
pratiche, l'accompagnamento a visite, la spesa e la preparazione
dei pasti, l'aiuto nella vita di relazione ecc., in eventuale
integrazione con altre figure professionali.
Chi lo fa
Nel corso del tempo, anche in relazione al sorgere di
nuovi interventi (es. assegni di cura normati con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. mecc. 2000
05700/19 esecutiva dal 26 febbraio 2001) le prestazioni domiciliari
surrichiamate sono state svolte sia da personale in possesso di
specifica qualifica professionale che da persone prive di un percorso
professionale, assunte direttamente dall'interessato/famiglia,
con un'attribuzione spesso molto eterogenea dei compiti assistenziali
e di cura della persona, sia in ambito pubblico che ancor più
privato.
Con il riordino, occorre procedere ad una progressiva differenziazione
dei ruoli svolti attraverso l'attribuzione alle diverse figure
coinvolte di competenze specifiche che ne valorizzino la funzione
all'interno del progetto definito con l'interessato, la sua famiglia,
il fornitore, i servizi sociosanitari, evitando sovrapposizioni
o all'opposto, vuoti di intervento nella cura, tenendo conto dei
percorsi formativi già consolidati o di quelli che prenderanno
avvio con il riordino e riconoscendo al contempo esperienze di
cura maturate.
Occorre altresì precisare che, sulla scorta del disegno
complessivo del riordino, le due figure possono avere percorsi
lavorativi diversi in quanto:
- l'adest/oss è una figura professionale
alle dipendenze del fornitore e da questi messa a disposizione;
- l'assistente familiare può essere assunta,
direttamente dalla famiglia/beneficiario, utilizzando il contratto
nazionale di lavoro per i lavoratori domestici, qualora il beneficiario/famiglia
intenda esercitare direttamente il ruolo di datore di lavoro,
avvalendosi del trasferimento economico denominato assegno di
cura.
In alternativa, le prestazioni di assistenza familiare possono
essere acquistate presso il fornitore mediante l'utilizzo di buoni
servizio.
Il fornitore potrà essere, nei confronti dell'assistente
familiare sia colui che la reperisce e la mette a disposizione
o colui che ne cura, per conto dell'interessato/famiglia, gli
aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.
L'assistente familiare in ogni caso non potrà essere un
familiare entro il IV grado del beneficiario, che può invece
ricevere il rimborso spese previsto dalla prestazione denominata
cure familiari.
Assistente domiciliare
Il profilo professionale Adest è stato definito in
sede regionale inizialmente con la DCR del 15 novembre 1984 n.
772-11265 revocata dalla DCR del 31 luglio 1995 n. 17-13219; la
recente normativa regionale (DGR n. 46-5662 del 25 marzo 2002),
sulla scorta di quanto definito a livello statale, ha recepito
l'unificazione dei profili OTA/Adest in quello dell'operatore
sociosanitario (OSS), ridefinendo gli ambiti di intervento, estesi
oltre che al comparto socio-assistenziale anche a quello sanitario.
Per gli operatori Adest/Oss viene pertanto individuato come peculiare
e vincolante l'esercizio di un ruolo di supporto professionale,
in rapporto con il personale medico e infermieristico nelle situazioni
di non autosufficienza, con delega ad altre figure, come l'assistente
familiare, della gestione della quotidianità degli interventi
domiciliari. L' Adest/OSS trasforma il proprio ruolo e l'agire
professionale, affinando le capacità di osservazione delle
realtà familiari, della lettura e rilevazione dei bisogni,
nonché dei fattori che possono danneggiare la persona in
difficoltà, concorrendo alla definizione dei PAI e della
loro adeguatezza, in quanto presenza coinvolta direttamente nel
progetto.
L'operatore, di cui qui si descrive il ruolo, è quello
operante alle dipendenze del fornitore delle prestazioni domiciliari,
il quale assume un ruolo centrale in quanto garante dell'esecuzione
del progetto, attraverso la collaborazione con altre figure professionali
e con gli operatori pubblici che hanno effettuato la prima valutazione
della situazione e che mantengono un monitoraggio costante su
di essa.
L'Adest/OSS diventa pertanto figura fondamentale nella presa in
carico di soggetti non autosufficienti con una maggiore complessità
assistenziale(bassa-media-medioalta intensità), dove nel
quotidiano lavoro di cura svolto dai familiari e/o dall'assistente
familiare, porta conoscenze e capacità di tipo professionale,
coniugando saperi e operatività concreta.. In questo senso
l'adest/oss si avvale delle proprie competenze e tecniche per
migliorare l'assistibilità a domicilio, garantendo al contempo
una presenza per lo svolgimento di alcune attività quali
ad esempio il bagno assistito, dove chi è esperto della
cura può fornire utili suggerimenti su come agire nei confronti
di una persona con problemi di deambulazione, mobilizzare un allettato
per l'igiene personale, prevenire le piaghe da decubito, ecc.
L'esercizio di questa importante funzione di supporto professionale
nella gestione del quotidiano certamente non esenta l'adest/OSS
dall'esercizio di un ruolo operativo, come peraltro previsto dal
profilo professionale, che lo vede impegnato direttamente nell'esecuzione
di compiti assistenziali, collaborando attivamente con chi si
occupa della cura.
In particolare, il mantenimento specie nelle situazioni di non
autosufficienza, di un passaggio settimanale dell'assistente domiciliare/OSS,
sottolinea la valenza di figura professionale che oltre a svolgere
una funzione di supporto nei confronti dell'assistente familiare,
è l'operatore che "tiene le fila" delle diverse
prestazioni svolte a domicilio, con attenzione alla progettualità
complessiva e alle sue diverse componenti, svolgendo un'importante
funzione di sostegno e orientamento del beneficiario o dei familiari
in situazioni di difficoltà, coniugando il sapere professionale
con le conoscenze del territorio e delle risorse presenti, agevolando
percorsi di accesso ai servizi sanitari o altri, sollevando chi
cura da incombenze che spesso richiedono anche il possesso di
una visione complessiva sulle condizioni necessarie per garantire
l'assistibilità a domicilio.
Per quanto concerne la declaratoria sul ruolo cui sono chiamati
gli operatori domiciliari (adest/oss) dipendenti pubblici con
l'avvio del riordino si prevede la completa attuazione di quanto
previsto dalla determinazione del Direttore Generale del 20 marzo
2001 relativa all'organizzazione dei Servizi Socio Assistenziali
Circoscrizionali in merito alle funzioni attribuibili a tali figure
professionali rispetto alla referenza nella gestione di progetti
e alla titolarità nella gestione dei casi.
In tale ottica gli operatori domiciliari pubblici assumono tra
i loro compiti prevalenti quello di collaborare nella valutazione
sociale, affinando progressivamente quella capacità di
lettura dei bisogni socioassistenziali della persona anziana e/o
del suo nucleo, della presenza e soprattutto capacità della
rete di riferimento di svolgere adeguatamente i compiti di cura,
con un rafforzamento della propria autonomia sul piano professionale
che trova poi all'interno del proprio gruppo di lavoro occasione
di confronto, scambio e supporto nella valutazione e progettazione
adeguata.
Assistente familiare
Con il termine "assistenti familiari" si intende
qui unificare quel vasto ed eterogeneo mondo prevalentemente femminile,
spesso di origine straniera, impropriamente definito "colf"/"badante"
che quotidianamente ha compiti e responsabilità di cura.
L'intento è quello di circoscrivere e al contempo valorizzare
le molteplici competenze maturate dall'esperienza, da percorsi
formativi brevi magari effettuati in ambito privato, da personali
esperienze nate in ambito familiare ecc, declinando ruoli e compiti
peculiari.
Nella differenziazione dei ruoli e ridistribuzione dei compiti
diventa più forte la necessità di una figura che
sappia gestire con competenze multiple sia il lavoro domestico
di gestione della casa che il lavoro di cura svolto a domicilio
in modo continuativo e/o residenziale, in rete con gli altri soggetti
coinvolti (familiari, operatori pubblici e privati ecc.). L'assistente
familiare che qui si descrive può essere rappresentato
dalla persona "di fiducia", scelto direttamente dall'interessato/famiglia,
che il fornitore ha il compito di accompagnare in un processo
di apprendimento professionale, oppure messo a disposizione dal
fornitore stesso, in quanto parte integrante e peculiare del progetto
di domiciliarità come figura che insieme o in alternativa
al familiare garantisce la continuità assistenziale.
I compiti svolti da un'assistente familiare sono legati alla quotidianità,
del tutto affini a quelli che può svolgere un familiare,
necessitando per alcuni momenti specifici, specie per i non autosufficienti
o per soggetti con gravi patologie, di un supporto di una figura
professionale quale l'adest/oss, secondo le modalità di
cui sopra. Ed è sul rapporto di sostegno, non di prevaricazione,
ma di affiancamento che si gioca l'interazione tra assistente
familiare e adest/Oss messa a disposizione dal fornitore, nell'intento
di garantire qualità ed adeguatezza alle cure domiciliari.
Mentre l'adest/oss è garante dell'attuazione del progetto,
l'assistente familiare diventa il/la responsabile della cura:
si ritiene pertanto di doverne valorizzare capacità e competenze
maturate con l'esperienza, prevedendo a carico del fornitore percorsi
formativi e di accompagnamento/sostegno al lavoro di cura e domestico,
anche utilizzando i percorsi modulari della formazione OSS o le
altre iniziative in corso di predisposizione in materia da parte
della Regione.
Che cosa sono
Sono cure prestate ad un congiunto da parte di chi ha
con l'interessato legami di tipo familiare, per legami di
parentela o di affinità, oppure convive anagraficamente
o di fatto con il beneficiario, attraverso un'assistenza diretta
e personale durante l'arco della giornata, secondo le diverse
scansioni del PAI previsto, che tiene conto della disponibilità
di tempo del familiare o dei famigliari impegnati nella cura,
dell'intensità del carico assistenziale, degli eventuali
altri supporti esterni ad integrazione/sostituzione del coinvolgimento
diretto, per sgravare anche solo temporaneamente chi è
impegnato quotidianamente. Sino ad oggi tale prestazione non è
mai stata riconosciuta da atti dell'Amministrazione, ma in proposito
è stata approvata la mozione del Consiglio comunale del
28 gennaio 2002 n.5 n. mecc. 2001
11792/002 che sollecita un impegno della stessa Amministrazione
verso il riconoscimento del lavoro di cura lavoro di cura intrafamiliare
prestato a titolo di volontariato nei confronti di familiari maggiorenni
non autosufficienti.
La centralità della famiglia nei compiti di cura è
peraltro ribadita anche nella legge 328/2000, dove la famiglia,
intesa nella sua più ampia accezione, viene riconosciuta
come beneficiaria di prestazioni e come interlocutore privilegiato
da parte delle Amministrazioni pubbliche per la progettazione
e realizzazione di interventi a favore dei propri congiunti. Laddove
c'è una famiglia capace in grado di prendersi cura dei
propri cari, secondo il principio della sussidiarietà è
importante sostenere e valorizzare tale ruolo, definendo progetti
che possano affiancare le famiglie nelle responsabilità
assistenziali, individuando tempi e modalità di sostegno,
anche sul piano psicologico.
Promuovere il volontariato intrafamiliare prevede sia l'adozione
di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo
di cura, che culturalmente ha interessato finora soprattutto il
genere femminile (su cui convergono molto spesso richieste tra
loro divergenti provenienti dalla famiglia e dal mondo del lavoro),
sia l'introduzione di un riconoscimento anche sul piano economico
del lavoro di cura, specie nei casi in cui la scelta di occuparsi
di un familiare in difficoltà comporta il ricorso al part-time,
o addirittura la rinuncia ad un'attività lavorativa vera
e propria.
Questo non comporta una remunerazione vera e propria del lavoro
di cura svolto dal familiare, bensì costituisce una forma
di rimborso spese forfettario con valore di indennizzo, giustificabile
sia in relazione al "danno previdenziale" che al mancato
guadagno, con modulazioni diverse in relazione alle condizioni
del soggetto da assistere. Un riconoscimento economico alla famiglia
riveste pertanto un valore simbolico, che, specie nelle situazioni
in cui il care giver si è allontanato dal mondo del lavoro,
può rappresentare un sostegno per il versamento dei contributi
previdenziali volontari.
Chi le fa
Per "famiglia che si prende cura" ci si riferisce
a quei familiari che risultano parenti o affini entro il 4°
grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o i componenti del
nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario
(con esclusione dell'assistente familiare convivente per ragioni
lavorative), che possano, in quanto non dediti (perché
disoccupati o in quiescenza) o impegnati in misura ridotta (in
relazione all'impegno richiesto) ad attività lavorative
dedicare del tempo all'assistenza del beneficiario.
Questa dimensione di famiglia allargata, che considera non solo
le persone fisicamente conviventi o vicine di casa del beneficiario,
ma si spinge fino a far rientrare i nipoti diretti/indiretti comporta,
al momento della stesura del PAI, un'attenta valutazione circa
le effettive e reali capacità della rete di farsi carico
della cura, considerando molto bene la disponibilità di
tempo, le capacità di organizzazione, di sostituzione/alternanza
tra i componenti, il recepimento dei bisogni e la loro consapevolezza,
il sapersi orientare all'interno dei servizi, la tenuta allo stress,
la capacità/abilità di essere risorsa come perno
attorno al quale ruota il PAI. I servizi sociali dovranno valutare
la capacità di tenuta e adeguatezza dei familiari impegnati
nel lavoro di cura, prevedendo, qualora gli stessi ne facciano
esplicita richiesta o emergano, nel corso delle verifiche, elementi
di difficoltà/incapacità da parte loro, la possibilità
di rivedere la progettualità a favore del congiunto, con
una rivisitazione dei ruoli agiti e dei soggetti coinvolti/prestazioni
erogate.
La centralità dei familiari nella cura comporta dar
visibilità ad un lavoro spesso sommerso, che si svolge
tra le pareti domestiche attraverso la ripetizione quotidiana
di compiti assistenziali, avendo molto spesso le donne come protagoniste,
facendo emergere la fatica, la responsabilità e l'impegno
fisico e mentale di chi cura, soprattutto se rivolto a soggetti
non autosufficienti, valorizzando il loro ruolo, attraverso un
riconoscimento anche sul piano economico.
Laddove c'è una famiglia che svolge compiti di cura tale
impegno diventa parte del PAI a tutti gli effetti, in alternativa
ad altre specifiche prestazioni (es. assistente familiare, affidamento
a volontari, erogazione pasti giornalieri ecc.).
Si precisa che, nell'ambito delle cure familiari prestate ad anziani:
- i familiari (secondo l'accezione surrichiamata)
possono svolgere lavoro di cura con i rimborsi previsti a favore
di un solo nucleo, in quanto, qualora svolgessero il ruolo di
caregiver a favore di un altro congiunto, tale impegno non verrebbe
monetizzato, in quanto intrinseco al legame di parentela;
- qualora, all'interno del nucleo seguito dal
familiare come lavoro di cura siano presenti più soggetti
anziani, verrà corrisposta un'unica quota;
- le cure familiari che prevedano un rimborso
spese e l'affidamento sono prestazioni alternative e non cumulabili
a favore dello stesso soggetto.
Che cos'è
E' un intervento di carattere non professionale prestato
tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili
a sostenere nel quotidiano anziani singoli o in coppia, nell'intento
di mantenerli a domicilio. E' stato riconosciuto dall'Amministrazione
a far data dal 1976 (deliberazione Consiglio Comunale doc.1398
dl 14 settembre 1976) e normato con successive deliberazioni (deliberazione
C.C. 14 marzo 1979 n. mecc. 7900838/19;deliberazione G.C. 25 giugno
1985 n. mecc. 8508763; deliberazione G.C. 21 marzo 1985 n. mecc.
8503614/19; deliberazione C.C. 28 settembre 1989 n. mecc. 8909698/deliberazione
G.C. 6 marzo 1990 n. mecc. 9003026/19; deliberazione C.C. 11 marzo
1992 n. mecc. 9203354/19; deliberazione C.C. 26 aprile 1995 n.
mecc. 9502007/19 deliberazione G.C. 19 settembre 1995 n. mecc.
9506654/19) e trova nel presente atto, anche grazie alla miglior
identificazione e "scomposizione" delle funzioni che
assolve, una più piena definizione rispetto all'utilizzo
nei confronti di un'utenza anziana, pur avendo alle spalle
una consolidata tradizione di impiego da parte degli operatori
dei servizi.
Si configura sempre come rimborso spese al volontario e non come
pagamento di un corrispettivo orario per l'attività svolta,
prevedendo una copertura assicurativa per responsabilità
civile verso terzi per danni causati dal volontario al domicilio
dell'anziano.
Con il riordino permangono due tipologie di affidamento, una diurna
ed una residenziale, con le diverse declinazioni sotto specificate,
dove la seconda si connota con una maggiore prevalenza del lavoro
di cura, oltre a comportare un vero e proprio inserimento dell'anziano
all'interno del nucleo affidatario
Per meglio valorizzare tale intervento come strumento a disposizione
dell'azione professionale degli operatori, recuperando altresì
risorse dalla comunità locale, occorre impostare, come
l'esperienza insegna a riguardo dei minori, percorsi di conoscenza
e formazione dei volontari, prevedendo specifici momenti informativi
e di accompagnamento e sostegno durante l'esperienza. A fianco
di momenti seminariali su tematiche mirate, quali ad es. gli aspetti
psicologici legati all'invecchiamento e alla perdita di autonomia,
potrebbero essere attivati gruppi di confronto avvalendosi della
collaborazione di chi ha già ha vissuto questa esperienza,
fino ad ipotizzare la costituzione di gruppi di automutuo aiuto.
Chi lo fa
Il ruolo di affidatario è esercitato da un volontario
capace di relazionarsi con una persona anziana nella quotidianità
in un'ottica di solidarietà e vicinanza affettiva, per
offrire un riferimento e un aiuto concreto a quelle persone prive
di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati
ad esercitare un ruolo significativo (es. presenza di coniuge
anch'esso anziano, figli residenti lontano dal beneficiario o
conviventi ma con problematiche rilevanti ecc.). Permette di riconoscere
e valorizzare precedenti rapporti di conoscenza, fiducia e/o amicali
che possono rappresentare una preziosa risorsa per delineare e/o
rafforzare un progetto di domiciliarità. In questo senso
i vicini di casa possono costituire un prezioso bacino di reperimento,
in quanto la loro disponibilità ad occuparsi dell'anziano
solo, senza rete, una volta valutata la loro capacità,
può essere utilmente impiegata nell'esercizio di tale ruolo.
Al volontario si richiede (e tali requisiti dovrebbero essere
valutati in sede di selezione e abbinamento) disponibilità
relazionale e flessibilità, capacità di "prendersi
cura" della persona anziana, cogliendo i suoi bisogni e le
sue necessità, rispettandone la soggettività, mettendosi
in gioco e rivedendo i propri atteggiamenti qualora necessario,
in un'ottica di collaborazione con le diverse componenti che concorrono
all'attuazione del progetto individuale.
Per la sua natura volontaristica non richiede competenze professionali
specifiche, mentre richiede invece competenze e disponibilità
simili a quelle normalmente assicurate da una famiglia presente
e valida, in integrazione con altre prestazioni, quali ad esempio
quelle svolte da assistenti familiari, adest/OSS; o interventi
quali pasti, telesoccorso. La letteratura corrente riconosce un
ruolo centrale alla figura di "caregiver" in quanto
esercita un ruolo non professionale, agito dai familiari o attraverso
una figura sostitutiva, che, in relazione a come viene svolto
(presenza continuativa se necessaria e comunque "a chiamata",
vicinanza affettiva) non può essere attribuito ad operatori
pubblici. Spesso si registra la tendenza da parte di questi ultimi
a sentirsi caregivers e ad agire come tali, specie in situazioni
di solitudine e totale assenza di reti di riferimento; ciononostante,
si ritiene che, in ragione nel numero di casi di norma seguiti,
della stessa articolazione dell'orario di lavoro, ad un operatore
non possa e non debba essere richiesto l'esercizio esclusivo di
tale ruolo, che è connotato da un forte significato di
solidarietà, vicinanza e riferimento affettivo-relazionale,
aspetti diversi dall'empatia che nasce nella relazione di aiuto
ed è propria del ruolo professionale.
Con il riordino, l'appropriatezza dello strumento "affidamento"
si misura quando, nella progettazione individuale, esso diventa
un componente dell'insieme di prestazioni, secondo le due diverse
declinazioni precisate al paragrafo successivo, scelto dagli operatori
come tipologia di intervento più adeguato a rispondere
alla complessità dei bisogni della persona, in ragione
della sua storia, del contesto di vita, delle preferenze, delle
condizioni di autosufficienza, della rete di riferimento e dei
rapporti affettivi stabiliti.
All'affidatario possono essere riconosciuti due ruoli, diversamente
esercitati a seconda del progetto individuale, dei bisogni della
persona e delle scelte dell'interessato:
- il fondamentale ruolo dell'affidatario come
"caregiver", al posto di un familiare assente o incapace,
che prevede un sostegno sul piano relazionale, di verifica e monitoraggio
della situazione, esercitato anche a favore degli anziani autosufficienti,
in termini di vicinanza solidale. In questo caso l'affidatario/caregiver
è colui che supporta l'anziano nelle scelte del quotidiano,
diventa il suo riferimento affettivo ed amicale, rappresentando
"la famiglia che non c'è" o fa fatica. L'affidatario
che esercita tale ruolo, preferibilmente quando vicino di casa,
può seguire fino ad un massimo di due nuclei. Nel caso
in cui i due soggetti seguiti abitino nello stesso stabile, nelle
immediate vicinanze o appartengano alla stesso nucleo verrà
corrisposta un'unica quota, prevedendo per la seconda situazione
in carico unicamente il riconoscimento della copertura assicurativa;
- possiamo inoltre avere l'affidatario che oltre
ad essere caregiver svolge compiti di cura e concorre al soddisfacimento
dei bisogni della vita quotidiana, ovvero compie un costante affiancamento
dell'anziano, con passaggi giornalieri e si occupa della preparazione
pasti, accompagnamenti esterni, aiuto nella cura della persona,
piccoli lavori domestici, del tutto assimilabili a quelli svolti
da un familiare che cura. Questa tipologia ovviamente rappresenta
un impegno più massiccio e comporta un riconoscimento economico
proporzionale, prevedendo la possibilità di prendersi cura
di un solo nucleo.
Le indicazioni sopra espresse si intendono di norma applicate
alla totalità delle situazioni di affidamento, salvo casi
particolari, debitamente documentati da parte degli operatori
di riferimento, che costituiscono una deroga a quanto previsto
e dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione, sulla
scorta dello specifico progetto delineato.
Pertanto si precisa che, nel caso di interventi a favore di anziani:
- un affidatario non può seguire più
di due nuclei in affidamento, sia quando svolge il ruolo di caregiver
con le limitazioni di cui sopra o, alternativamente seguire due
nuclei svolgendo funzioni differenti (es. per uno caregiver e
per l'altro compiti di cura);
- l'affidatario che svolge compiti di cura non
può seguire contemporaneamente due nuclei con tale ruolo;
- l'affidamento e le cure familiari sono prestazioni
alternative.
Più in generale, il massimale di due nuclei seguiti si
applica alla totalità delle tipologie di affidamento: pertanto,
negli abbinamenti gli operatori dovranno prestare attenzione al
fatto che il volontario individuato non segua contemporaneamente
affidi di minori o disabili oltrechè di anziani sull'intera
Città, requisito peraltro contemplato dalla modulistica
in vigore e oggetto di sottoscrizione da parte del volontario;
inoltre, per ragioni di compatibilità connesse all'esercizio
del ruolo professionale, l'affidatario non può essere
un operatore sociale dipendente dall'Amministrazione, dal fornitore
operante nel territorio in cui è richiesto l'intervento
o dal beneficiario.
Che cos'è
E' un servizio istituito con deliberazione del Consiglio
Comunale del 4 febbraio 1985 n. mecc. 8500914 che, attraverso
l'installazione di un terminale sul telefono di casa mette in
collegamento la persona 24 ore su 24 con una centrale operativa
in grado di attivare un intervento immediato in situazioni di
necessità. L'interessato viene dotato di un telecomando
da portare con sé, attivabile tramite un pulsante in caso
di richiesta di aiuto. Il terminale è dotato di un dispositivo
"a viva voce" che consente la comunicazione anche senza
l'utilizzo del ricevitore telefonico. Sono previste periodiche
telefonate di compagnia/monitoraggio, effettuate dal personale
messo a disposizione dal fornitore.
Chi lo fa
E' un servizio che il fornitore accreditato può
svolgere in proprio o in associazione d'impresa o affidare a terzi.
In tutti i casi è necessario che il gestore metta a disposizione
personale presente 24 ore su 24 presso la sede della centrale
operativa, in grado sia di ricevere le telefonate ed attivare
gli opportuni interventi, sia di effettuare telefonate di compagnia
ai soggetti in carico.
Che cos'è
E' un servizio consolidato che ha avuto una importante
evoluzione nel tempo. Avviato inizialmente con deliberazione G.C.
del 22 aprile 1981 n. mecc. 8103504/19 come utilizzo della mensa
da parte degli anziani presso il presidio "Villa Primule",
nel 1989 era stato avviato con formula sperimentale per un ristretto
numero di utenti che beneficiavano del pasto a domicilio (deliberazione
G.C. del 29 agosto 1989 mecc. 8909875/19) limitatamente al territorio
della Circoscrizione 1.
Nel 1987 (deliberazione C.C. 4 febbraio 1987 n. mecc. 8614433/19)
l'accesso al servizio era stato esteso anche agli inabili.
Bisogna attendere il 1994 perché l'intervento assuma una
valenza pressochè cittadina (deliberazione C.C. del 5 luglio
1994 n. mecc. 9404771/19), con le caratteristiche di un servizio
di consegna pasti espletato direttamente presso l'abitazione dell'anziano.
Con il nuovo affidamento della fornitura (determinazione dirigenziale
del 26 marzo 2003 n. mecc. 2003 02201/003) al beneficiario viene
consegnata una card elettronica (contenente i dati anagrafici
ed il numero individuale) che consente alla persona di usufruire
del pasto a casa, permettendo anche l'accesso a punti di ristoro
convenzionati presenti in città. In alternativa alla card
è possibile ottenere l'autorizzazione per l'accesso alle
mense collocate presso i presidi residenziali, utilizzando i buoni
cartacei.
A richiesta degli interessati, coloro che usufruiscono del pasto
a domicilio possono richiedere al fornitore la consegna del pasto
serale in linea refrigerata, consegna che avviene in concomitanza
con il pasto del mezzogiorno. Nel caso di pasto serale il costo
è interamente a carico dell'anziano che lo corrisponde
direttamente al fornitore.
Chi lo fa
Nel caso di consegna del pasto a domicilio l'aggiudicatario
del servizio (appalto al momento gestito dalla Divisione Servizi
Contratti Appalti Economato ed Archivi - Settore Acquisto di servizi
- Sezione Ristorazione) provvede direttamente al confezionamento
e alla consegna a domicilio degli anziani di un pasto giornaliero
durante l'intero arco dell'anno, festività comprese, eventualmente
integrato dal pasto serale, se richiesto.
Al momento della consegna l'autista provvede all'annullamento
del pasto attraverso lo scaricamento della card su apposito terminale,
mentre il pagamento per l'eventuale pasto serale avviene direttamente
tra l'utente e la ditta.
L'aggiudicatario ha inoltre un pool di punti di ristoro distribuiti
sulla città con cui ha stabilito preesistenti accordi di
collaborazione che forniscono un pasto giornaliero completo alle
persone in possesso del buono pasto. E' inoltre possibile prevedere
la consegna dei pasti in multirazione presso centri di aggregazione
o Spazi Anziani.
Anche a regime, a riordino avviato, si prevede che tale prestazione
continui ad essere disaggregata dal pacchetto complessivo di prestazioni
richieste al soggetto accreditato, prevedendo specifiche procedure
di gara per l'affidamento del servizio stesso. Tale scelta è
giustificata dalla peculiarità stessa del servizio offerto,
laddove è richiesta la messa a disposizione di capacità
tecniche elevate per garantire adeguati standard qualitativi nell'intero
ciclo di produzione/confezionamento/consegna del prodotto, in
possesso di una ristretta cerchia di fornitori che realizzano
forti economie di scala per garantire un'offerta competitiva sul
mercato.
Che cosa sono
Nate come "prestazioni integrative" all'interno
del Capitolato d'appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare
(aggiudicato con deliberazione GC. del 13 ottobre 1998 n..mecc.
9808433/19)
hanno rappresentato utile complemento alle prestazioni domiciliari,
anche con la più recente integrazione avvenuta a seguito
della determinazione dirigenziale n. mecc. 2001 07047/19 esecutiva
dal 31 agosto 2001 che ne ha dettagliato ulteriormente i contenuti.
L'esperienza maturata dalle Circoscrizioni in questi ultimi anni
in particolare, ha consentito di sperimentarne la fattibilità
nei confronti dell'utenza anziana, e, sulla scorta delle risorse
finanziarie trasferite dalla Divisione, ripensarne l'utilizzo,
alla luce delle concrete esigenze del territorio e delle caratteristiche
dell'utenza: in alcuni casi la loro erogazione è stata
affidata a cooperative sociali di tipo B, in altri territori si
è previsto allo scopo la costituzione di un albo fornitori
locale tramite la rete di artigiani e commercianti disponibili
a fornire prestazioni a prezzi agevolati.
In ogni caso si configurano come prestazioni molto eterogenee
che possono "supportare" l'anziano nel quotidiano, garantendogli
sia la cura della persona che la manutenzione della casa.
In questo senso vanno pensati come supporto il bagno assistito
effettuato presso un presidio residenziale del territorio o lo
Spazio anziani, la fruizione di prestazioni di lavanderia e cucito
nelle stesse strutture, ecc., il podologo o il parrucchiere, come
"interventi leggeri" che concorrono al mantenimento
a casa e che talvolta anche l'anziano ancora in buona salute tende
a non utilizzare per difficoltà di reperimento o per necessità
magari di essere accompagnato ecc.
Viceversa, proprio perché la casa per l'anziano ha un grosso
significato sul piano affettivo, anche se con l'avanzare dell'età
tende talvolta a trascurarne la manutenzione, sia nella pulizia
generale di natura straordinaria e nella tinteggiatura, sia nella
riparazione di piccoli oggetti di uso domestico, si è ritenuto
opportuno mantenere la possibilità di utilizzare tale gamma
di prestazioni, ferme restando le competenze che permangono in
capo al proprietario dell'immobile.
Chi le fa
L'erogatore di questa prestazione varia a seconda delle
condizioni di autosufficienza del beneficiario Le Circoscrizioni
nell'ambito dei piani operativi della domiciliarità leggera
definiscono le modalità per la realizzazione di queste
prestazioni qualora utilizzate o in forma collettiva o in forma
individuale come singola prestazione.
Nel caso queste siano invece fruite nell'ambito di un mix di prestazioni
definito da un progetto individualizzato che comporti anche il
ricorso ad altre prestazioni erogate dai fornitori accreditati
iscritti all'albo cittadino l'unitarietà dell'intervento
comporta l'affidamento del servizio a quest'ultimo.
2. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Come evidenziato in premessa nei confronti di questa tipologia
di utenza a far data dal luglio 2003 è stata avviato un
progetto sperimentale denominato "Domiciliarità leggera"
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio
2003 n. mecc.5506/19
che aveva come obiettivo la costruzione di un sistema coordinato
di interventi, servizi e presidi che funga da "rete di protezione"
per gli anziani autosufficienti, con un'offerta di prestazioni,
in regime di economia di scala, volta a prevenire i fattori di
emarginazione e a contrastare il decadimento fisico/mentale conseguente
all'invecchiamento.
Gli attori che sono coinvolti nel progetto sono prioritariamente
quelli aventi sede nella comunità locale, con un ruolo
determinante esercitato dalle Circoscrizioni, sia in quanto organi
istituzionali più vicini ai cittadini, cui può essere
quindi più opportunamente affidato un ruolo sussidiario,
sia in quanto titolari di altre funzioni oltre quelle socio-assistenziali,
da integrare nel sistema, quali la gestione di interventi culturali,
del tempo libero, dello sport ed in genere finalizzati all'aggregazione.
In tale contesto il servizio sociale circoscrizionale può
giocare le sue funzioni di tipo promozionale, operando con metodologie
riconducibili alla sviluppo di comunità ed al lavoro di
rete, impiegando allo scopo il personale domiciliare pubblico
nella realizzazione di interventi domiciliari di comunità
in collaborazione con le associazioni di volontariato impegnate
nel progetto.
In particolare queste ultime sono fortemente coinvolte dal progetto
"domiciliarità leggera" sia nella gestione delle
attività di tipo informativo/ricreativo, sia in interventi
di accompagnamento e compagnia, rispondenti ad esigenze di mobilità
e di vita di relazione, con un'azione di supporto nella gestione
delle pratiche burocratiche o dei piccoli adempimenti della vita
quotidiana il più possibile in affiancamento alle persone
che incominciano a vivere un disorientamento o anche solo una
fatica nell'esercizio di tali funzioni. Allo scopo le singole
circoscrizioni hanno definito propri piani operativi e modalità
di collaborazione con il volontariato, privilegiando, laddove
possibile, le realtà locali.
Gli interventi di domiciliarità leggera costituiscono pertanto
nel loro complesso un'offerta della comunità locale, animata
dalla Circoscrizione, nei confronti della popolazione anziana
residente predisposta a scopo preventivo con il particolare obiettivo
di sconfiggere l'isolamento ed i suoi rischi: una progettualità
di questo tipo deve quindi porsi l'obiettivo di raggiungere i
suoi potenziali fruitori prima ancora che essere da questi sollecitata,
suscitare richieste di aiuto piuttosto che solo raccoglierle,
nella consapevolezza che dignità e riserbo caratterizzano
ancora troppo il rapporto tra gli anziani e le istituzioni ed
ancor di più tra gli anziani ed il servizio sociale.
A livello cittadino e circoscrizionale dovranno quindi essere
poste in essere iniziative per realizzare un vero e proprio monitoraggio
dei bisogni della popolazione anziana residente sia con azioni
mirate a contattare direttamente le fasce più fragili sia
con il coinvolgimento della cittadinanza affinché si assuma
funzioni al tempo stesso di "segnalazione" e di "accompagnamento"
nei confronti delle persone non ancora coinvolte nella rete.
Il Servizio Sociale avrà per questa via occasione di entrare
in contatto in modo non tradizionale e non invasivo con tutta
una serie di persone, che probabilmente non vi si sarebbero mai
rivolte spontaneamente, e di accompagnarle nel loro percorso con
una azione di supporto al mantenimento dell'autonomia, attraverso
l'erogazione di prestazioni di natura collettiva.
Qualora i bisogni della persona non fossero risolvibili mediante
tali mezzi, verranno invece attivate prestazioni di tipo individuale
e di natura continuativa, la cui programmazione e gestione, per
ovvie esigenze di omogeneità di criteri e di modalità
di erogazione sul piano cittadino, è in capo alla Divisione
Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.
Una variabile determinante per individuare la tipologia di prestazioni
attivabili sia per soggetti autosufficienti che non autosufficienti
è costituita dalla valutazione circa la presenza/solidità
della rete familiare di cui l'anziano stesso dispone.
Tale valutazione fa parte dei compiti professionali del servizio
sociale che predispone l'erogazione dell'intervento e dovrà
essere operata secondo i seguenti parametri.
Si definisce soggetto "con rete" la persona che ha attorno
a sé familiari, che costituiscono un punto di riferimento
stabile in grado di comprendere i suoi bisogni, di supportarlo
psicologicamente e di essere presenti nelle necessità.
Ad esempio si definirà con rete un anziano con un figlio
attento ai suoi bisogni anche se presente, per motivi di lavoro,
solo nelle ore serali e/o nel fine settimana.
Si definisce soggetto "senza rete" sia colui che vive
in condizioni di oggettiva solitudine ed emarginazione, privo
di riferimenti parentali, sia colui che ha attorno a sé
figure parentali non affidabili, o con elementi di fragilità
che comportino incapacità/difficoltà di farsi carico
adeguatamente dei suoi problemi. Ad esempio si definirà
senza rete un anziano con un figlio convivente che per problemi
personali indipendenti dalla sua volontà non è in
grado di costituire un riferimento adeguato.
Sotto il profilo dei requisiti di accesso le diverse finalità
degli interventi motivano trattamenti differenziati ed in particolare:
- la fruizione di prestazioni di natura collettiva
(previste dai singoli piani operativi) tra quelle sottodescritte,
stante la loro finalità preventiva e la possibile disomogeneità
tra le offerte predisposte dai vari territori, non è soggetta
a regole di accesso cittadine ed è autorizzata dai servizi
circoscrizionali con le modalità da questi definite nei
piani operativi;
- per l'anziano autosufficiente ultrasessantenne
con rete è prevista la possibilità di fruire, oltre
che delle prestazioni collettive di cui al punto sopra, di una
singola prestazione di tipo individuale e di natura continuativa
scelta come più adeguata ai suoi bisogni tra le seguenti:
pasti, telesoccorso, prestazioni di supporto fruite a domicilio
e di natura continuativa. L'accesso alle singole prestazioni individuali
è regolato dai criteri e dalle procedure per ciascuna di
queste definiti con riferimento al reddito individuale del beneficiario
o dei beneficiari in caso di fruizione contemporanea all'interno
dello stesso nucleo;
- per l'anziano autosufficiente ultrasessantenne
senza rete, oltre alle prestazioni collettive e individuali appena
descritte, è possibile prevedere l'erogazione di un mix
di prestazioni; in questo caso è però necessario
che i servizi predispongano e concordino un progetto assistenziale
individualizzato che non potrà comunque comportare una
spesa superiore a Euro 520 mensili, massimale identificato con
riferimento alla spesa per un mix standard di pasti a domicilio,
fruiti alla tariffa minima (320 Euro mensili) e la quota di rimborso
spese per il volontario che dà la disponibilità
ad un progetto di affidamento famigliare (200 Euro mensili). Tale
mix è indicativo ed è di fatto sostituibile con
altre prestazioni, scegliendole tra quelle previste a favore degli
anziani autosufficienti (es. assistenza domiciliare/familiare
fino al massimo di ore settimanali previsto, telesoccorso, prestazioni
di supporto). L'accesso al mix di prestazioni comporta una valutazione
della condizione economica del/i beneficiario/i con riferimento
al reddito ed al patrimonio mobiliare ed immobiliare secondo le
modalità definite dalle norme sui criteri di accesso alle
prestazioni domiciliari (All.1);
- l'erogazione delle prestazioni individuali
ed il progetto individualizzato, previsto obbligatoriamente in
caso di mix, sono autorizzati, su proposta dei servizi circoscrizionali,
dal Dirigente della Divisione cui compete la gestione del relativo
budget e la verifica della omogenea applicazione sul territorio
cittadino dei criteri di cui alla presente deliberazione.
2.1. LE PRESTAZIONI COLLETTIVE
Viene introdotta la distinzione tra prestazioni collettive
e prestazioni individuali in quanto le prime sono fruibili da
una fascia più ampia di popolazione anziana, hanno finalità
preventiva, non richiedono necessariamente una progettazione individuale,
pur coinvolgendo le diverse risorse presenti sul territorio nella
predisposizione consapevole degli interventi. Vengono pertanto
individuate come prestazioni collettive, le cui modalità
di erogazione sono definite dai piani operativi approvati annualmente
da ogni singola Circoscrizione:
- le attività del volontariato;
- lo Spazio Anziani;
- la domiciliare di comunità;
- i servizi fruiti presso le strutture residenziali
del territorio;
- le comunità alloggio.
Le attività del volontariato
Nel progetto "domiciliarità leggera" le associazioni
di volontariato rivestono un ruolo centrale, in quanto ad esse
viene demandato un impegno di continuità rispetto a quanto
già esistente a livello cittadino a seguito di accordi
convenzionali, coniugato con le esigenze locali, che possono essere
simili in taluni aspetti e difformi per altri, con una capacità
di progettazione a fianco dei servizi sociali nel disegnare la
rete di sostegno a livello circoscrizionale.
Un'analisi dei piani operativi approvati dalle Circoscrizioni
in corso 2003 ha evidenziato in generale la prosecuzione di alcune
attività maggiormente consolidate e tipiche del volontariato,
quali accompagnamento, commissioni, compagnia e socializzazione,
rivolte anche a fasce di età mirate, a fianco di altre
più innovative quali la collaborazione all'apertura di
sportelli informativi per gli anziani, la promozione di campagne
rivolte alla sicurezza - tema sempre più sentito tra gli
anziani - la collaborazione nella progettazione e organizzazione
degli "Spazi anziani". Appositi bandi delle Circoscrizioni
hanno concorso all'individuazione delle associazioni cui demandare
lo svolgimento delle suddette attività a fronte dell'erogazione
di contributi finanziari.
Sulla scorta delle esperienze realizzate e in relazione al loro
livello di consolidamento sul territorio, tali prestazioni potranno
essere erogati anche nell'ambito di specifiche convenzioni mediante
rimborso spese, che non avranno la natura di corrispettivi, bensì
dovranno essere coerenti con le caratteristiche di gratuità
e solidarietà che caratterizzano le organizzazioni di volontariato.
Nell'ambito di tali convenzioni, secondo direttive cittadine,
dovranno essere definite con precisione anche le regole di reciproca
messa a disposizione dei dati personali degli operatori e degli
utenti al fine di garantire da un lato il pieno rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy e dall'altro la piena
operatività e funzionalità degli interventi.
Tra le iniziative in cui sono coinvolte associazioni di volontariato,
il Servizio Aiuto Anziani, presente dal 1998 (delibera G.C. del
17 settembre 1998 n. mecc. 9807761/19)
con una sede operante a livello cittadino, che, fin dal suo nascere
si è basato sulla collaborazione con associazioni, gioca
un ruolo importante: in quest'ambito, in quanto, a fianco del
più consolidato ruolo di supporto nelle situazioni di truffe
e raggiri agli anziani, si è configurato a partire dall'estate
2004 come un vero e proprio call center, punto di raccolta e smistamento
delle segnalazioni di difficoltà e solitudine vissute dagli
anziani, con un raccordo sia con i servizi sociali territoriali
che con tutte le altre risorse presenti nella comunità
locale, nonché con un'attività di monitoraggio costante
delle situazioni più a rischio, giocando un ruolo di ascolto
e di accompagnamento, laddove necessario.
Lo spazio anziani
Gli "Spazi Anziani" sono nati dalle risultanze dei
lavori dei Piani di Zona delle Circoscrizioni come necessità
di disporre soprattutto in zone relativamente lontane dalle sedi
dei servizi pubblici, caratterizzate da un'alta concentrazione
abitativa di anziani, di sedi, diverse da quelle dei tradizionali
presidi presenti sul territorio, capaci di essere punto di riferimento
per tutte le forze operanti nella rete degli interventi domiciliari
di comunità e, al contempo, configurarsi come centri di
erogazione di servizi complementari quali lavanderia, stireria,
consumo dei pasti ecc., ma anche come possibile sede di piccoli
interventi di cura alla persona ad opera di personale dei servizi
sociali e sanitari (es. bagno assistito, misurazione della pressione
sanguigna, terapie iniettive, ecc
).
La dicitura designa un ambiente facilmente fruibile, ma al contempo
contenitore di iniziative anche molto diverse, salvaguardando
la necessità di distinguerlo nettamente da un lato dai
centri aggregativi, che è opportuno siano il più
possibile frequentati da persone di tutte le età e dall'altro
dai più tradizionali centri diurni a valenza assistenziale
che per un'utenza ancora autonoma o parzialmente tale rischiano
di costituire fattore di ghettizzazione.
Essi rappresentano uno degli elementi di maggior rilievo e innovazione
della delibera quadro sulla domiciliarità leggera, cui
le Circoscrizioni hanno guardato con interesse, tant'è
che la costruzione dei piani operativi ha previsto la loro nascita
pressochè in tutti i territori, sia individuando nuovi
spazi che riconvertendo strutture già esistenti.
Nel rispetto della normativa regionale, lo Spazio anziani può
essere assimilabile, per caratteristiche, al 'Centro d'incontro'
previsto dalla DGR 38/92, il quale è definito come "
una struttura territoriale aperta e flessibile rispetto agli utenti
e alle istanze locali
che ha la funzione di favorire la vita
di relazione e associativa
opera essenzialmente attraverso
attività programmate, raccordate con i programmi e le attività
di altri servizi
esistenti nel territorio".
In analogia al Centro d'incontro, quindi, non deve essere in possesso
dell'autorizzazione al funzionamento.
Dal punto di vista dei requisiti strutturali lo spazio anziani
deve essere, di norma, accessibile.
Il numero, la dimensione, l'arredo dei locali saranno determinati
in funzione dei servizi erogati.
Tutti gli impianti devono essere a norma di legge e forniti di
certificazione.
Nel caso venga attivato il servizio di somministrazione pasti,
è richiesto il possesso della specifica autorizzazione,
a meno che i pasti non vengano forniti per mezzo di monorazioni
preconfezionate. A tale scopo è possibile prevedervi la
consegna in multirazione dei pasti a domicilio, che in questo
caso verranno fruiti dagli anziani con le regole delle prestazioni
individuali.
Dal punto di vista progettuale/gestionale lo Spazio Anziani registra
l'interazione tra servizi pubblici, che potranno impiegarvi alcune
unità di personale (ad es. quello addetto al servizio domiciliare
di comunità) e organizzazioni del terzo settore operanti
sul territorio, con cui verranno stipulate convenzioni, tendenti
a regolamentare in modo più puntuale i rapporti di collaborazione
esistenti.
In questo senso lo Spazio Anziani potrà rappresentare occasione
concreta di sperimentare un'operatività quotidiana che
vede coinvolti operatori pubblici e volontariato per offrire una
gamma diversificata di prestazioni.
Dal punto di vista dei fruitori delle prestazioni questa struttura
potrà a regime configurarsi come una sorta di "circolo",
con evidenti conseguenze sul piano dell'auto organizzazione e
del senso di appartenenza; per questa ragione non si prevedono
quindi particolari selezioni di reddito per l'accesso ai servizi
offerti.A regime lo Spazio Anziani potrà fungere anche
da punto di riferimento per trovare soluzioni alle molteplici
necessità della vita quotidiana, diversificate a seconda
delle scelte compiute dalle circoscrizioni nell'approvazione dei
singoli piani operativi, fungendo da punto informativo e di orientamento
tra le varie opportunità offerte dalla dimensione territoriale.
La domiciliare di comunità
L'assistenza domiciliare di comunità intende riproporre
e d estendere a livello cittadino un modello di intervento nato
e cresciuto in via Arquata, in una zona popolare e degradata del
quartiere Crocetta, poi consolidatasi grazie all'assorbimento
dell'iniziativa all'interno del "progetto periferie".
L'approccio si basa su un intervento domiciliare non individuale,
bensì di condominio, di isolato, tendente a stimolare,
grazie all'intervento di operatori Adest/Oss, una solidarietà
di vicinato, per far emergere e superare condizioni di isolamento,
solitudine, debolezza socioeconomica, che vede spesso protagonisti
gli anziani soli, senza rete o con rete inadeguata, attraverso
la promozione di iniziative ricreative, risocializzanti, di recupero
delle storie e delle abilità personali, per far sì
che la comunità stessa, rappresentata magari da un caseggiato,
un gruppo di case limitrofe, cominci a conoscersi, a sviluppare
senso di appartenenza, di solidarietà al suo interno, svelando
le proprie risorse e le capacità di auto aiuto e autocura.
Per quanto concerne gli operatori, questo ruolo di ascolto e di
messa in rete delle risorse della comunità verrà
svolto dal personale Adest, individuato di norma tra quello pubblico
in parte operante all'interno dello Spazio Anziani ed in parte
specificatamente dedito a tale compito. Certamente si tratterà
di abbandonare la tradizionale presa in carico di tipo individuale,
pur non escludendola completamente quando ad esempio un anziano
potrà manifestare necessità di interventi in tal
senso, per lavorare maggiormente sulla comunità, sulle
diverse risorse presenti sul territorio, che possono essere rappresentati
dallo Spazio anziani e dai centri aggregativi, i presidi residenziali,
le comunità alloggio se presenti, le diverse agenzie di
volontariato, la rete dei vicini solidali ecc., incrementando
competenze e saperi professionali nuovi, maggiormente orientati
alla messa in rete di ciò che il territorio offre e all'uso
consapevole dello stesso.
I servizi fruiti presso le strutture
residenziali del territorio
Un elemento importante della rete è costituito dal
ruolo attribuibile ai presidi a carattere residenziale insistenti
sul territorio sia quelli gestiti dall'Amministrazione sia quelli
gestiti dal privato sociale, per la sinergia che può essere
costruita tra la progettualità domiciliare e quella residenziale,
attraverso:
- l'articolazione di una pluralità d'interventi
ed iniziative anche a carattere integrato (lavanderia, bagno assistito,
attività di animazione ecc.);
- la condivisione del patrimonio di spazio e
di cura della residenza con il contesto circoscrizionale d'appartenenza;
- la realizzazione del processo di trasformazione
della residenza da istituzione chiusa a luogo di relazione e progetto
di vita.
La fruizione diurna, da parte dei cittadini anziani che vivono
ancora al proprio domicilio, degli stessi servizi garantiti agli
ospiti delle residenze, può rafforzare la rete di sostegno
territoriale e rende la struttura, nella sua proposta semi-residenziale,
utile risorsa di domiciliarità.
Per quanto riguarda i presidi a gestione diretta, la dislocazione
sul territorio cittadino delle residenze per anziani consente
il loro utilizzo secondo i seguenti abbinamenti territoriali:
Circ. 1 e 8 per Carlo Alberto e M.Bricca
Circ. 3-4-5 per Villa Primule
Circ. 6-7 per D. Cimarosa
Circ. 2 e 9-10 per Buon Riposo e Irv.
Essi sono infatti in grado di offrire una gamma di prestazioni
diversificate, sulla scorta delle attività poste in essere
dalla struttura; in particolare attività a livello collettivo,
quali la partecipazione ad attività risocializzanti e di
animazione possono contribuire a creare occasioni di scambio ed
apertura tra esterno/interno, di conoscenza dell'ambiente di un
presidio in vista di un futuro inserimento dell'anziano, viceversa
interventi di tipo individuale, quali la possibilità di
consumare il pasto all'interno della struttura, usufruire del
servizio di lavanderia, stireria, bagno assistito, possono contribuire
ad offrire un valido supporto a chi è ancora autosufficiente,
ma necessita di essere seguito per alcuni aspetti della vita quotidiana,
in modo mirato ma non invasivo.
La comunità alloggio
Le comunità alloggio per anziani sono nate nel 1976
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976
doc. 1398 quali strumenti di intervento alternativo al ricovero
di anziani, prevedendone una graduale istituzione nei singoli
quartieri anche in base alle possibilità operative del
territorio.
Delle sette comunità sorte negli anni comprese tra il 1977
e il 1987 sono tuttora attive cinque progettualità e precisamente:
Via Melchiorre Gioia n.
9
7 pl. - Circoscrizione 1
Via Cernaia n.
30
6 pl. - Circoscrizione 1
Via Carema n.
6
7 pl. - Circoscrizione 6
Lungo Dora Voghera n. 134 6
pl. - Circoscrizione 7
Via Spaventa n.
14
6 pl. - Circoscrizione 9 (in corso di ristrutturazione)
per un totale di 32 posti letto. Le altre 2 comunità site
in Lungo Dora Savona e a Moncalieri sono state chiuse per problemi
legati all'adeguatezza e accessibilità delle sedi.
L'assetto gestionale così come definito inizialmente, con
la presenza giornaliera, dal lunedì al venerdì,
di una o due adest dei servizi sociali di Circoscrizione, si è
ben presto dimostrato insufficiente rispetto alle nuove esigenze
degli ospiti, con necessità di servizi aggiuntivi, spesso
impropri rispetto al ruolo degli operatori.
Una recente analisi condotta congiuntamente ai referenti di tali
presidi ha evidenziato la necessità di una loro ricollocazione
nel sistema degli interventi, vuoi perché le comunità
attualmente accolgono un numero inferiore di ospiti rispetto ai
potenziali posti letto, l'inserimento di nuovi ospiti si è
sensibilmente ridotto creando staticità di vita e di abitudini,
gli stessi ospiti inizialmente autosufficienti hanno gradualmente
perso le iniziali condizioni di autonomia fino a raggiungere spesso
un livello di parziale o totale non autosufficienza, con ricadute
spesso negative sull'intero gruppo convivente.
Inoltre dai dati rilevati riguardanti le domande di inserimento
in comunità alloggio è emerso che:
1. il numero delle richieste di inserimenti di
anziani in condizioni di autosufficienza è progressivamente
diminuito nel corso degli anni per la crescente difficoltà
a condividere nel quotidiano gli spazi comunitari;
2. le richieste spesso risultano improprie poiché
propongono soggetti, sebbene autosufficienti, con particolari
patologie (psicologiche, dipendenza da alcolismo, sintomi di demenze
ecc.) rispetto alle quali si è rivelato più congruo
un inserimento nelle residenze per anziani;
3. sono risultate, invece, più frequenti
le domande di accoglienza temporanea per:
- situazioni di emergenza
- necessità di osservazione
del soggetto e approfondimento della situazione, al fine di predisporre
un progetto con l'attivazione di nuove risorse e servizi
- necessità di ospitalità
legata alla esigenza di interventi migliorativi della abitazione
dell'anziano
- temporanee situazioni di
disagio o solitudine dovute a lutti, traumi improvvisi
- dimissioni ospedaliere con
impossibilità temporanea a gestire in modo autonomo nella
propria abitazione le azioni della quotidianità.
Di qui la necessità di un ripensamento sul tipo di progettualità
che può essere demandata a strutture di questo tipo, tenendo
anche conto della normativa nazionale /regionale di riferimento,
che le definisce "Comunità autogestite", che
ai sensi della DGR 38/92 in quanto costituiscono "una scelta
di vita di un gruppo di persone adulte o anziane che si organizza
autogestendosi al fine di facilitare la gestione della vita quotidiana"
senza necessità, per poter funzionare, dell'autorizzazione
regionale.
Inoltre, in attuazione della L. 328/2000 era stato emanato il
D.M 308/2001 "Regolamento concernente requisiti minimi strutturali
e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi
e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale",
che all'art. 3 introduceva la nuova tipologia delle "strutture
di tipo familiare", quali comunità con funzioni di
accoglienza e bassa intensità assistenziale, che possono
ospitare sino ad un massimo di 6 utenti per i quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile
o contrastante con il progetto individuale, prevedendo che tali
strutture debbano possedere i requisiti strutturali degli alloggi
destinati a civile abitazione".
In merito la Regione Piemonte, ad oggi, ha recepito tale tipologia
esclusivamente nella DGR 25-6772 del 29/7/2002 "Finanziamento
presidi socio assistenziali. Nuovi requisiti strutturali e gestionali
per strutture destinate ad anziani autosufficienti - criteri e
modalità di partecipazione al bando", definendo in
questa sede la comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti
come una risposta residenziale alternativa al ricovero in istituto,
che non può rappresentare una soluzione ai problemi abitativi
delle persone anziane ma "un servizio da attuare in situazioni
particolari, caratterizzato da una bassa intensità assistenziale,
dalla bassa complessità organizzativa e da un'utenza con
discreta autonomia personale", potendo esse costituire "una
risposta, anche temporanea (diurna, notturna o stagionale) alle
esigenze di sicurezza e di non isolamento degli anziani".
Nel medesimo provvedimento, cui si rimanda, sono stati definiti
dettagliatamente i requisiti strutturali, mentre relativamente
ai requisiti gestionali si è previsto che tali strutture
siano prive di personale proprio, ma che "ad esse deve essere
garantito, con natura ed entità variabile a seconda dei
bisogni espressi dall'utente, il supporto dei servizi assistenziali
di base operanti nel territorio, sia per quanto riguarda le prestazioni
di assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda l'appoggio
socio-relazionale volto a mantenere o ripristinare l'inserimento
nella vita socio-culturale-ricreativa del territorio".
Tale quadro normativo delinea un futuro per le comunità
alloggio diverso, che, se da un lato, ben si allinea alla concezione
di tale struttura come "altra risorsa di rete" all'interno
della domiciliarità leggera, dall'altro deve fare i conti
con le problematicità di cui sopra e con un accompagnamento
alla transizione che dovrà essere gestito dalle Circoscrizioni
con chiarezza di intenti.
Al momento, solo alcune Circoscrizioni hanno progettato all'interno
dei loro piani operativi un utilizzo più mirato di tale
risorsa, definendo modalità di collaborazione tra territorio
e struttura, con il coinvolgimento del personale della comunità
per alcune attività di supporto a domicilio, quali ad esempio
il bagno assistito all'interno della comunità e la consegna
della spesa a favore di ospiti esterni.
L'impiego della comunità alloggio come prestazione collettiva
va letto pertanto nell'ottica della sua apertura al territorio,
con l'utilizzo di alcuni servizi diurni da parte di anziani esterni,
che vogliono restare al proprio domicilio ma con alcuni stabili
punti di riferimento e di appoggio.
A regime, si prevede inoltre che strutture di questo tipo possano
anche essere utilmente poste in sinergia con gli Spazi Anziani
di cui al punto successivo, di cui potrebbero costituire una sorta
di "foresteria", ospitando per brevi periodi anziani
in particolari situazioni.
Per quanto concerne la valutazione della situazione economica
del beneficiario, stante l'assimilabilità di questo intervento
a quello di un inserimento residenziale, si applicano le modalità
previste dalla deliberazione generale dell'Amministrazione sui
criteri di accesso alle prestazioni inerenti gli inserimenti residenziali.
2.2. LE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
Le prestazioni individuali, come già detto, possono
essere fruite da sole, in concomitanza con prestazioni di natura
collettiva, oppure mixate qualora la progettualità sull'anziano
lo richieda. Tra le prestazioni individuali rientrano:
- pasti a domicilio/mense/esercizi convenzionati;
- le prestazioni di supporto;
- il telesoccorso;
- l'affidamento;
- l'assistenza domiciliare.
A quali bisogni risponde
Il servizio è rivolto ad anziani ultrasessantenni
autosufficienti, con difficoltà nella preparazione dei
pasti, come intervento di sostegno dove c'è una rete familiare
o integrativo a quelli resi da vicino solidale/assistente familiare
in caso di anziano autosufficiente senza rete. Per quanto riguarda
gli anziani con ridotta autosufficienza si rimanda alla declaratoria
degli interventi relativi alla domiciliarità per i non
autosufficienti.
Risponde alla necessità di offrire concreto supporto per
il soddisfacimento di esigenze fondamentali, a volte in integrazione
con altri interventi di carattere domiciliare, di cui è
importante corollario, nell'intento di favorire la permanenza
a casa dell'anziano.
Presuppone la capacità dell'anziano solo di essere in grado
di mangiare senza aiuto, controllare la propria alimentazione,
essere in grado di scegliere da solo il menù del giorno
successivo e prenotarlo.
Valore economico e mix prestazioni
Il calcolo della quota di contribuzione a carico utente
muta a seconda che il pasto sia l'unica prestazione fornita o
sia all'interno di un mix.
Nel caso in cui sia l'unica prestazione sono state definite, con
deliberazione della Giunta Comunale del 1° aprile 2003 n.
mecc. 2003
02190/19 in attuazione dei criteri stabiliti dalla Deliberazione
del Consiglio Comunale del 17 marzo 2003 n. mecc. 2003
01323/24, 5 fasce di reddito e di contribuzione:
- fino ad un reddito mensile di Euro 550 la quota
è di 2 Euro
- a 551 a 650 mensili la quota è di 3
Euro
- da 651 a 850 mensili la quota è di 4
Euro
- da 851 a 1500 mensili la quota è di
5 Euro
- oltre 1500 Euro mensili la quota è di
6 Euro.
In presenza di un mix di prestazioni, (si considera mix l'utilizzo
di due o più prestazioni), si applicano le modalità
previste dalle norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari
(All.1), considerando, ai fini del conteggio
del massimale di spesa degli interventi, il costo mensile del
servizio da cui si detrae la tariffa mensile dovuta: nell'ipotesi
di corresponsione della tariffa minima pari a 60 Euro mensili,
il valore mensile del servizio è pertanto di 320 Euro.
A quali bisogni rispondono
Possono essere offerte a quegli anziani ultrasessantenni
autosufficienti che usufruiscono di prestazioni collettive, come
ad esempio l'accesso allo Spazio anziani, o che per talune specifiche
attività legate alla persona o alla casa, necessitano di
un supporto individuale.
Rispondono ad un bisogno di tutela, che non può essere
soddisfatto unicamente dai servizi a valenza collettiva, specie
quando l'anziano è solo, senza rete, o con una famiglia
non in grado di essere adeguatamente presente.
Stante la loro eterogeneità possono essere fruite in maniera
occasionale o continuativa, presso i presidi e gli spazi anziani
o a domicilio della persona.
Valore economico e mix prestazioni
L'accesso gratuito alle prestazioni integrative era originariamente
riservato ai cittadini in possesso dei requisiti per l'assistenza
economica; tale criterio si è rivelato nel tempo troppo
restrittivo.
Le Circoscrizioni hanno previsto e sperimentato criteri diversi
da questo, definiti anche in relazione alle modalità individuate
per la loro realizzazione.
In questa sede si individua unicamente il criterio relativo alla
loro fruizione in forma di prestazione individuale a domicilio
e di natura continuativa, dal momento che occorre garantire in
questi casi omogeneità sul territorio cittadino e con le
altre prestazioni.
A tal fine viene pertanto individuato come tetto per l'accesso
a carico dell'Amministrazione un reddito fino a 850 Euro mensili
del beneficiario. In caso di più beneficiari se presenti
nello stesso nucleo tale limite di reddito viene moltiplicato
per il numero degli stessi.
Oltre questo reddito la messa a disposizione del catalogo dei
fornitori per l'accesso a pagamento a carico del beneficiario
costituisce già di per sé un servizio.
Qualora un anziano, privo di rete familiare, oltre alle prestazioni
di supporto di natura individuale, usufruisca anche di altre prestazioni,
il massimale di intervento non potrà in ogni caso superare
l'importo mensile di 520 Euro. In presenza di un mix di prestazioni
(si considera mix l'utilizzo di due o più prestazioni),
non si applicano nei confronti del beneficiario le quote di contribuzione
previste per le singole prestazioni, ma le modalità previste
dalle norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari
(All.1) considerando, ai fini del conteggio
del massimale di spesa degli interventi, il costo del servizio.
A quali bisogni risponde
Pur non prevedendosi di norma il servizio di telesoccorso
rivolto ad un anziano ultrasessantenne autosufficiente, tuttavia,
in presenza di particolari condizioni di salute o ambientali (depressione,
solitudine, lutto recente ecc.) può essere attivato anche
per un limitato periodo di tempo come prestazione di natura individuale.
Più propriamente tale servizio si presta all'utilizzo nell'ambito
di un progetto individualizzato per un anziano autosufficiente
senza rete comportante un mix di prestazioni nel limite del massimale
previsto
Valore economico e mix prestazioni
In questi casi si indica come criterio per l'accesso a
carico dell'Amministrazione un reddito fino a 850 Euro mensili
del singolo beneficiario o di più beneficiari se presenti
nello stesso nucleo, mentre in presenza di un reddito sino a 1100
Euro mensili l'Amministrazione potrà farsi carico degli
oneri di installazione, mentre il canone mensile sarà a
carico del/i beneficiario/i.
In presenza di un mix di prestazioni (si considera mix l'utilizzo
di due o più prestazioni), non si applicano nei confronti
del beneficiario le quote di contribuzione previste per le singole
prestazioni, ma le modalità previste dalle norme previste
sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari (All.1)
considerando, ai fini del conteggio del massimale di spesa degli
interventi, il costo mensile del servizio, valorizzato sulla base
degli attuali costi medi in 25 Euro.
Per la descrizione più dettagliata del servizio si rimanda
alla stessa voce all'interno della domiciliarità per soggetti
non autosufficienti.
A quali bisogni risponde
All'interno di un'azione di sostegno leggero progettato
in favore di anziani autosufficienti il compito svolto dall'affidatario
è assimilabile a quello di un vicino solidale caratterizzato
da un impegno temporale leggero, limitato alle funzioni di monitoraggio
o di "accompagnamento". Il coinvolgimento del vicino
di casa rappresenta una scelta preferenziale, in ogni caso non
vincolante ai fini dell'approvazione del progetto, bensì
qualificante in una logica di personalizzazione dell'intervento
e di prossimità.
Al volontario che si rende disponibile a tale funzione viene riconosciuto
un rimborso spese, che non costituisce pagamento di un corrispettivo
orario per l'attività svolta. E' inoltre prevista una copertura
assicurativa per responsabilità civile verso terzi per
danni causati o subiti dal volontario al domicilio dell'anziano.
L'affidamento nell'accezione di "vicino solidale" può
essere attivato prevalentemente come intervento temporaneo di
supporto a favore di anziani, ancora autosufficienti, che, a causa
di situazioni particolari (es. recente vedovanza, depressione
ecc.) necessitano di un supporto individuale. Il volontario può
pertanto diventare anche solo per brevi periodi, una figura di
riferimento e di accompagnamento per uscire da una situazione
di isolamento, solitudine ecc. Può rappresentare per l'anziano
il " facilitatore" verso l'utilizzo di tutti quei servizi
"di comunità" afferenti alla domiciliarità
leggera, operando per il recupero/mantenimento dell'autonomia
personale dell'anziano.
All'affidatario/vicino di casa è riconosciuto l'esercizio
di un "sostegno leggero", al posto di un familiare assente,
incapace o in difficoltà, prevedendo un supporto sul piano
relazionale, di verifica e monitoraggio della situazione.
Nel caso di anziani autosufficienti, l'affidatario si connota
di norma unicamente con questa veste di sostegno leggero, non
svolgendo compiti di cura in senso stretto.
Il volontario è colui che supporta l'anziano nelle scelte
del quotidiano, diventa il suo riferimento affettivo ed amicale,
rappresentando "la famiglia che non c'è" o fa
fatica: è colui che apre la porta al medico di base, assistendo
alla visita, magari va a fare la spesa anche per l'anziano, che
controlla la corretta assunzione dei farmaci, verifica le sue
condizioni di salute ecc.
L'affidatario che esercita il ruolo di "vicino solidale",
può seguire fino ad un massimo di due nuclei. Nel caso
in cui i due soggetti seguiti abitino nello stesso stabile, nelle
immediate vicinanze o appartengano allo stesso nucleo, verrà
corrisposta un'unica quota, prevedendo per la seconda situazione
in carico unicamente il riconoscimento della copertura assicurativa.
Per le limitazioni in merito all'utilizzo dei volontari nel ruolo
di affidatari si rimanda a quanto previsto nella parte generale.
Eventuali eccezioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione
da parte degli uffici centrali.
Valore economico e mix prestazioni
L'esercizio di affidatario quale vicino solidale, sulla
scorta delle motivazioni di cui sopra comporta il riconoscimento
di una quota base pari a 200 Euro mensili. Nel caso in cui un
anziano privo di rete abbia come unica prestazione singola il
supporto offerto dal vicino solidale sono previste quote di contribuzione
come sotto specificate:
- fino ad un reddito del beneficiario di 850
Euro mensili non vi è contribuzione;
- da un reddito di 851 Euro a 1100 Euro mensili
la quota di contribuzione a carico utente e di 50 Euro mensili;
- da 1101 Euro a 1500 Euro mensili la quota di
contribuzione a carico utente è di 150 Euro mensili;
- oltre 1500 Euro mensili è previsto un
contributo di 200 Euro mensili a copertura totale del rimborso
spese previsto per il volontario.
Qualora un anziano, privo di rete familiare, oltre al supporto
da parte di un vicino solidale usufruisca anche di altre prestazioni,
il massimale di intervento non potrà in ogni caso superare
l'importo mensile di 520 Euro. In presenza di un mix di prestazioni,
(si considera mix l'utilizzo di due o più prestazioni)
non si applicano nei confronti del beneficiario le quote di contribuzione
previste per le singole prestazioni, ma le modalità previste
dalle norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari
(all. 1). In sede di progettazione l'operatore
dovrà valutare quali altri supporti individuali attivare
per garantire il soddisfacimento delle necessità della
persona anziana, tenendo conto del massimale di spesa.
A quali bisogni risponde
Le prestazioni di aiuto domestico rivolte a soggetti anziani
di norma autosufficienti nella logica del riordino vengono svolte
prevalentemente dall'assistente familiare o, in alternativa, da
assistenti domiciliari /OSS del fornitore, qualora il servizio
valuti l'opportunità di impiegare, nella situazione specifica,
tale figura professionale.
L'assistente familiare verrà preferibilmente impiegata
laddove i bisogni espressi siano quelli legati alla cura della
casa e dell'ambiente domestico, laddove la persona anziana, sola
e senza riferimenti parentali significativi, malgrado sia in buona
salute, non è in grado di assicurarsi un ambiente di vita
curato e dignitoso e necessita pertanto di una figura che si prenda
cura di questi aspetti.
Il ricorso alla figura dell'adest/OSS è da configurarsi
invece per anziani che, pur autosufficienti, presentano iniziali
segnali di compromissione nelle condizioni psicofisiche che comportano
maggiori complessità nella gestione anche da un punto di
vista relazionale, richiedendo pertanto la presenza di un operatore
con competenze professionali specifiche, in grado di coniugare
compiti legati alla quotidianità con la capacità
di tenere le fila del progetto, con funzioni di supporto e orientamento
rispetto all'uso delle risorse.
Valore economico e mix prestazioni
L'impiego alternativo dell'assistente familiare o dell'adest/OSS
non può comunque superare il limite settimanale di 4 ore
di servizio, concorrendo al costo complessivo del progetto e alla
soglia di 520 Euro mensili, con i mix di interventi valutati opportuni.
Si applicano in questi casi le modalità previste dalle
norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari (All. 1).
3. INTERVENTI NEI CONFRONTI DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Gli interventi di integrazione sociosanitaria nei confronti
di anziani non autosufficienti di norma ultrasessantacinquenni
sono erogati previa progettazione congiunta con i servizi sanitari
territoriali e su valutazione della Unità di Valutazione
Geriatrica della Azienda sanitaria del Territorio di residenza.
Riguardo ai soggetti non autosufficienti, l'applicazione a livello
regionale del DPCM del 29 novembre 2001 "Definizione dei
Livelli essenziali di assistenza" è sfociata nell'accordo
regionale siglato con la DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 che
ha regolamentato gli interventi di natura socio
sanitaria per quanto concerne la fase di lungoassistenza, sulla
base di un progetto individualizzato formulato in relazione alla
fascia di complessità e al conseguente livello di intensità
assistenziale da attribuire al caso da trattare, tenendo conto
delle risorse disponibili nella rete sociale del beneficiario.
Tale accordo ha definito, all'interno dei percorsi assistenziali,
relative alle fasi di acuzie e post acuzie a completo carico sanitario
(anche per le componenti di assistenza tutelare) una fase, quella
relativa alla lungoassistenza, oggetto di compartecipazione con
il cittadino/ente locale, fermo restando la titolarità
sanitaria a riguardo.
Nella realtà torinese, tale accordo ha avuto come conseguenza
la stipula di un primo protocollo operativo con le ASL cittadine
in data 1 aprile 2004, reiterato in corso 2005 con deliberazione
G.C. esecutiva dal 19 marzo 2005 mecc. 2005
01273/019 riguardante le situazioni di anziani non autosufficienti
in regime di lungoassistenza beneficiari di interventi domiciliari,
con il riconoscimento di un compartecipazione economica pari al
50% riguardante le prestazioni socio sanitarie, come da accordi
LEA. L'accordo non esclude che, nella fase di lungoassistenza
vi siano prestazioni anche esclusivamente a carattere sanitario
(es. prestazioni infermieristiche) a carico ASL e viceversa, prestazioni
di natura socioassistenziale, per soggetti anziani privi di rete
familiare adeguata e in condizioni economiche di fragilità,
a esclusivo carico sociale. (vedasi tabelle
esemplificative pag. 33 - 34 [6]).
I percorsi di lungoassistenza possono derivare da:
a) evoluzione di interventi attivati in fase
di acuzie e post acuzie a cura e totale carico dei servizi sanitari,
come puntualizzato nella DGR 72-14420 del 20 dicembre 2004, che
istituisce il Percorso di Continuità Assistenziale "per
anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone i
cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziano
non autosufficiente";
b) valutazione congiunta da parte dei servizi
sociali e sanitari in base ad un bisogno di lungoassistenza rilevato
nella presa in carico del soggetto interessato da parte di entrambi
i servizi.
In particolare i Servizi Sociali della Città potranno essere
coinvolti dai Servizi Sanitari fin dalla fase della postacuzie
al fine di progettare, ove se ne ravvisi la necessità,
la prosecuzione degli interventi in fase di lungoassistenza, mentre
potranno coinvolgere i Servizi Sanitari nella progettazione e
gestione di interventi nei confronti di utenti che accedano a
loro direttamente: in entrambi i casi l'onere dell'individuazione
del servizio competente non dovrà essere a carico del cittadino
richiedente, che pertanto dovrà essere accompagnato nel
suo percorso assistenziale a formulare le richieste necessarie
all'attivazione degli interventi.
Sul piano della spesa tali interventi sono a carico rispettivamente
per il 50% del Servizio Sanitario Regionale e del beneficiario,
con integrazione da parte del Comune, qualora questi non possa
provvedere in proprio in base alla sua situazione economica.
Al fine di correlare l'entità della partecipazione economica
dei vari soggetti ai diversi livelli di intensità assistenziale
necessari si è pertanto provveduto, come da tabelle allegate,
a individuare pacchetti di prestazioni standard, adeguati alle
varie categorie di utenza, definite in relazione alle due variabili
della non autosufficienza del soggetto e della validità/disponibilità
della sua rete sociale, (vedasi definizione contenuta nei "percorsi
di accesso per anziani autosufficienti") cui corrispondono
diversi livelli di spesa, riconducibili ai parametri fissati dal
succitato accordo.
Le tabelle di cui alle pagg. 33 - 35 [7]
non hanno alcuna pretesa di esaustività o di prescrizione
rigida degli interventi da porre in atto: sono da leggersi come
la rappresentazione esemplificativa di possibilità di mix
di prestazioni all'interno dei massimali previsti per ogni tipologia
di utenza. L'unico vincolo è rappresentato dal numero di
ore Adest minimo, volto a salvaguardare il ruolo di regia assegnato
a tale figura professionale all'interno delle singole progettualità.
Le tabelle rappresentano tre possibili scelte alternative fra
loro, tradotte in ipotesi di Pai che possono diversificarsi a
seconda delle tipologie di prestazioni che verranno attivate:
A) La tabella "Prestazioni/servizi"
riporta esempi di Pai nei quali, nella diversità di livello
di intensità assistenziale e presenza/assenza di rete,
si configura un utilizzo prevalente di prestazioni/servizi
scegliendo di non svolgere compiti di cura. Anche laddove, in
assenza di rete, il beneficiario può essere affiancato
da un affidatario, questi non svolge compiti di cura, bensì
esercita un ruolo leggero da caregiver, assimilabile a quanto,
in questa casistica svolge un familiare. La tabella riprende la
tripartizione dei costi tra quota sanitaria, (tutta a carico S.S.R.
es. prestazioni infermieristiche), quota sociosanitaria, (50%
a carico S.S.R. e 50% a carico cittadino/Comune) quota sociale,
pari a Euro 200 (a carico cittadino/Comune) prevista unicamente
per i soggetti privi di rete. A seconda del livello assistenziale
e delle condizioni economiche della persona verrà definita
l'entità della compartecipazione economica rispettivamente
del SSR, del cittadino e del Comune alla realizzazione del Pai.
Quest'ultimo interviene solo nel caso di debolezza socioeconomica
del richiedente. L'assenza di ipotesi di Pai nella sezione relativa
a "Alternativa non auto media-alta intensità "
per i soggetti senza rete rappresenta l'improponibilità
di un progetto nei limiti del massimale che utilizzi prevalenti
prestazioni di servizi all'interno di questa casistica.
B) La tabella "Prestazioni:alternativa famiglia/affido
riporta esempi di Pai nei quali, nella diversità di livello
di intensità assistenziale e presenza/assenza di rete,
prevale la scelta di svolgere lavoro di cura alternativo alla
tabella di cui al punto sopra, sia da parte della famiglia se
presente e adeguata (articolato nelle cure familiari) o dell'affidatario,
individuato in assenza di rete di supporto e con un impegno assistenziale
più massiccio in questa seconda tipologia. Qui è
presente una quota definita "altri servizi" spendibile
dal beneficiario/famiglia ad integrazione /supporto del prevalente
compito di cura, ad es. attivando servizi di tregua, telesoccorso,
accantonando tale somma per il ricovero di sollievo ecc. Per la
ripartizione dei costi valgono le indicazioni di cui alla tab. A).
C) La tabella "Beneficiario/famiglia che
aderisce parzialmente al progetto" riporta esempi di Pai
nei quali, nella diversità di livello di intensità
assistenziale, il beneficiario o famiglia che non concorda con
la progettualità definita dai servizi, riceve interventi
minimi di tutela e sigla allo scopo un contratto terapeutico.
Elemento comune alle prime due tabelle per
i soggetti con un livello di intensità assistenziale medio
alta, nel caso in cui beneficino di indennità di accompagnamento,
quest'ultima non viene conteggiata nel reddito, bensì come
ulteriore quota a disposizione del beneficiario per procurarsi
servizi aggiuntivi ricompresi nel Pai.
Si precisa che la realizzazione del Pai dovrà essere oggetto
di uno specifico contratto terapeutico, come espressamente previsto
dalle DGR 41- 5952 del 7 maggio 2002 "Linee guida regionali
per il nuovo modello integrato del Servizio di Cure domiciliari"
e DGR 51-11389 del 23 dicembre 2003 "Applicazione dei Livelli
essenziali di assistenza all'area dell'integrazione sociosanitaria"
(allegato A "L'articolazione delle cure domiciliari nella
fase di lungoassistenza"). Tale contratto viene definito
tra beneficiario/famiglia, Asl e Comune ed impegna i contraenti
rispetto agli obiettivi individuati, ai ruoli assegnati e al coinvolgimento
anche economico: per questa ragione è stato necessario
prevedere anche l'ipotesi che il beneficiario/la famiglia non
aderiscano pienamente al progetto ritenuto adeguato dai servizi
pubblici con conseguente riduzione della partecipazione economica
degli stessi.
Il percorso di accesso pertanto prevede le seguenti diverse fasi:
- richiesta di intervento che può pervenire
da parte del cittadino o del suo nucleo familiare indifferentemente
ai servizi sociali o sanitari di territorio;
- istruttoria congiunta da parte degli operatori
dei servizi sociali e sanitari, di norma a seguito di una visita
domiciliare, da cui devono risultare elementi relativi ai seguenti
punti:
a) tipologia dell'utenza ovvero
ipotesi di suo inquadramento nelle categorie relative al livello
di intensità assistenziale di cui necessita, sulla base
della succitata tabella;
b) presenza di altre problematiche
nel nucleo ivi compresa l'eventuale incapacità di autodeterminazione
della persona o del nucleo nel gestire il problema stesso;
c) situazione economica del
richiedente in base alla quale si possono individuare coloro che
hanno o meno diritto ad una assunzione di spesa totale/parziale
da parte del Comune.
- valutazione da parte dell'Unità Valutativa
Geriatrica che deve comportare:
a) individuazione sulla base
di tali elementi del progetto individuale definito in riferimento
al livello di intensità assistenziale in cui viene collocato
il beneficiario, che verrà poi tradotto in un Pai esecutivo
b) rilevazione della eventuale
necessità di segnalazione ad altri organi competenti all'intervento
(autorità giudiziaria, Commissione invalidi ecc.);
- definizione di concerto tra servizi pubblici,
beneficiario o suo nucleo familiare e fornitore coinvolti del
PAI esecutivo, che, nei limiti della spesa corrispondente, potrà
prevedere l'attivazione di prestazioni diversificate rispetto
a quelle standard e conseguente sottoscrizione del contratto terapeutico
assistenziale.
Nel caso in cui il beneficiario o la sua famiglia non intendano
concordare in toto con i servizi pubblici il PAI esecutivo, la
spesa massima erogabile a carico degli Enti pubblici si riduce
nelle entità descritte alla colonna corrispondente della
tabella succitata al fine di garantire interventi minimi di tutela
che dovranno comunque essere oggetto di contratto terapeutico;
- approvazione del PAI e conseguente erogazione
delle prestazioni in esso previste da parte del Dirigente della
Divisione cui compete la gestione del relativo budget e la verifica
della omogenea applicazione sul territorio cittadino dei criteri
di cui alla presente deliberazione.
Sul piano delle modalità di erogazione delle prestazioni
invece il livello di coinvolgimento dei servizi Sociali della
Città muta anche in considerazione di un'ulteriore variabile
consistente nella capacità di esprimere ed esercitare scelte
in merito da parte del beneficiario degli interventi o del suo
nucleo familiare.
Pertanto, sulla base delle suddette variabili, si possono individuare quattro diversi livelli di coinvolgimento:
1) In caso di cittadino richiedente non in possesso dei
requisiti per l'integrazione da parte del Comune ed in condizione
di esprimere/esercitare scelte in merito, in proprio o con l'ausilio
del suo nucleo familiare
Il cittadino che risultasse pagante in proprio ha comunque
diritto, se lo desidera, a chiedere ed ottenere dai servizi sociali
l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) segretariato sociale: informazioni relative
alle agenzie accreditate contattabili sul territorio cittadino
per l'erogazione dei servizi di cui necessita (messa a disposizione
dell'albo fornitori dell'Amministrazione);
b) consulenza professionale: indicazioni rispetto
al tipo di prestazioni e/o figure professionali che è più
opportuno attivare nel PAI esecutivo.
2) In caso di cittadino richiedente non in possesso dei
requisiti per l'integrazione da parte del Comune e non in condizione
di esprimere/esercitare scelte in merito, in proprio o con l'ausilio
del suo nucleo familiare
In tali casi il Servizio è chiamato, sulla base degli
esiti della valutazione UVG, a promuovere l'intervento dell'autorità
giudiziaria in relazione alla necessità di provvedere,
in maniera provvisoria o definitiva, urgente o meno, a seconda
della gravità della situazione rilevata, all'individuazione
di un soggetto che possa esercitare tali funzioni in nome e per
conto del cittadino.
Gli interventi da attivarsi nelle more di tale pronunciamento
allo scopo di scongiurare un eventuale situazione di abbandono
sono attivati con riserva di rivalsa da effettuarsi nei confronti
del soggetto o del suo rappresentante legale, una volta nominato.
3) In caso di cittadino richiedente in possesso dei requisiti
per l'integrazione da parte del Comune ed in condizione di esprimere/esercitare
scelte in merito, in proprio o con l'ausilio del suo nucleo familiare
Sulla base della validazione del progetto definitivo e della
relativa autorizzazione all'attivazione dello stesso da parte
dell'UVG verrà erogato al massimo entro 30 giorni un buono
servizio e assegno di cura nel caso l'utente voglia e possa essere
il datore di lavoro dell'assistente famigliare, o solo buono di
servizio se l'utente non vuole/non può essere datore di
lavoro dell'assistente famigliare.
Di prassi, il Servizio definisce il titolare del caso da individuarsi
tra i dipendenti pubblici, seleziona e attiva, qualora necessario,
l'intervento dell'affidatario ed invita il beneficiario (o famiglia)
a scegliersi un fornitore accreditato con il quale costruire il
PAI esecutivo.
In seguito, il Servizio Sociale concorda con il beneficiario (o
famiglia) e Fornitore Accreditato, con i quali sottoscrive allo
scopo un contratto terapeutico assistenziale, il PAI esecutivo
aderente alle specifiche esigenze del beneficiario ed attiva le
prestazioni in esso previste, qualora a carico della spesa pubblica.
Condizione perché il progetto così concordato sia
accettato dal beneficiario e/o famiglia, qualora esso contempli
prestazioni rese da assistenti famigliari, è che preveda:
a) integrazione delle prestazioni rese dagli
assistenti famigliari con interventi professionali (adest, OSS.);
b) costituzione di percorsi per il miglioramento
della qualità delle prestazioni dell' assistente famigliare;
c) responsabilità sulla corretta applicazione
del PAI e regolarità delle interazioni tra le varie figure.
Perciò il cittadino che voglia usufruire del contributo
dell'ente in questi casi dovrà accettare che:
a) per ogni fascia di gravità, nel PAI
debba essere previsto un numero minimo di ore professionali fornite
da adest del Fornitore, in qualità di responsabile del
PAI;
b) alcune ore dell'assistente famigliare siano
impiegate in momenti di aggiornamento/supervisione;
c) il titolare del caso (operatore pubblico)
effettui verifiche periodiche dell'intervento.
Di norma, tali erogazioni avranno durata di mesi 12 nel corso
dei quali l'operatore pubblico effettuerà il monitoraggio
della situazione, avendo come riferimento a seconda delle situazioni
il beneficiario e/o la sua famiglia, l'adest/OSS del fornitore
accreditato, il quale ha la responsabilità della traduzione
pratica del PAI (responsabile del PAI) e, ove coinvolto, l'affidatario.
Nel caso si debbano apportare modifiche del PAI occorrerà
distinguere tra:
1) modifiche che non comportano aumenti di spesa
che saranno concordabili tra utente/famiglia e fornitore e che
comunque non potranno riguardare diminuzione dell'impegno degli
operatori professionali (adest/oss);
2) modifiche che comportano aumenti di spesa
possibili solo se si è verificato un cambiamento/aggravamento
della situazione e/o comportano cambiamenti delle modalità
di erogazione che dovranno essere nuovamente sottoposte a valutazione
da parte dell'UVG.
Qualora il beneficiario o la sua famiglia non rispettino il contratto
terapeutico assistenziale sottoscritto, la spesa massima erogabile
a carico degli Enti pubblici si riduce nelle entità descritte
alla colonna corrispondente della tabella succitata al fine di
garantire interventi minimi di tutela.
Per quanto riguarda eventuali variazioni della situazione economica
del beneficiario si rimanda alla declaratoria delle norme sui
criteri di accesso alle prestazioni domiciliari (All.1).
4) In caso di cittadino richiedente in possesso dei requisiti
per l'integrazione da parte del Comune e non in condizione di
esprimere/esercitare scelte in merito.
La maggior criticità di questa casistica non sta tanto
nella sua gestione quanto nella sua individuazione, che si pensa
di poter definire così:
- situazioni in cui l'autorità giudiziaria
ha definito con provvedimenti limitazioni della capacità
di agire dell'utente o del suo famigliare richiedente;
- situazioni di incapacità naturale per
le quali il servizio è chiamato, sulla base degli esiti
della valutazione UVG, a promuovere l'intervento dell'autorità
giudiziaria in relazione alla necessità di provvedere,
in maniera provvisoria o definitiva, urgente o meno, a seconda
della gravità della situazione rilevata, all'individuazione
di un soggetto che possa esercitare tali funzioni in nome e per
conto del cittadino;
- situazioni in cui è lo stesso utente
o la sua famiglia a rinunciare all'esercizio di questa facoltà
e a chiedere quindi l'intervento del servizio sociale conferendo
apposita delega.
In questi casi la procedura si modifica in
ragione del fatto che la scelta del fornitore con cui progettare
il PAI esecutivo è fatta dal servizio sociale.
Allo scopo l'Albo dei fornitori viene strutturato in sezioni circoscrizionali
in cui viene iscritto un numero limitato di fornitori individuati
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(requisiti di qualità e prezzo) ed il servizio fa ricorso
al miglior classificato tra questi. Per quanto non
specificato, le procedure si svolgono analogamente a quelle di
cui al punto precedente.
3.1. LE PRESTAZIONI
A quali bisogni risponde
Nel disegno del riordino, all'interno del PAI dei soggetti
non autosufficienti si prevede che debba essere sempre garantito
un impegno di almeno due ore settimanali dell'ADEST/OSS, diversamente
quantificato sulla base della tipologia di utenza, per collaborare
con chi ha compiti di cura, sia care giver familiare e non, con
una funzione di regia rispetto al progetto nel suo complesso,
nonché per svolgere quel ruolo di osservazione e di raccolta
di elementi ai fini di una valutazione con beneficiario/famiglia,
operatore pubblico titolare del caso e fornitore circa l'appropriatezza
e l'efficacia degli interventi attuati, facendo una sintesi sull'andamento
dell'assistenza avviata.
All'assistente familiare competono invece tutte quelle attività
legate alla sfera della quotidianità, svolte nell'ambito
domestico, assimilabili a quelle svolte da un familiare/affidatario
sia nella cura della persona che dell'ambiente di vita. L'assistente
familiare nell'articolazione dei compiti assistenziali si rapporta
in primis con l'adest/oss del fornitore, cui fa riferimento sia
per un aiuto materiale nell'assistenza, sia per avere uno scambio
ed un supporto nello svolgimento di alcuni compiti che richiedono
saperi professionali specifici.
Le prestazioni di assistenza domiciliare svolte da entrambe le
figure adest/oss/assistente familiare rispondono alla necessità
di far fronte a tutti quei bisogni di cura soddisfabili a domicilio
attraverso un'articolazione della presenza giornaliera/settimanale,
anche in eventuale regime di convivenza (per l'assistente familiare),
a seconda delle tipologie di utenza e di intervento ad esse collegato.
Valore economico e mix prestazioni
Le prestazioni di assistenza domiciliare prevedono nel
PAI la presenza fissa della figura dell'ADEST/OSS in quanto garante
dell'esecuzione del progetto, che si attesta su un valore minimo
di almeno due ore settimanali, con eventuale innalzamento del
monteore in caso di necessità individuate dal piano individualizzato.
Il monteore previsto per l'assistente famigliare dove la famiglia/caregiver
non svolge compiti di cura si diversifica in relazione alla tipologia
di appartenenza dell'anziano, mentre in caso di famiglia/affidatario
che svolge lavoro di cura l'eventuale impiego di ore di assistente
familiare è ricompreso solamente all'interno di ore di
tregua sotto la voce "altri servizi".
A quali bisogni risponde
Tale prestazione, introdotta dal presente riordino, è
attivabile esclusivamente nel caso di interventi rivolti ad anziani
non autosufficienti.
Le cure prestate da un familiare rispondono ad una molteplicità
di bisogni dell'assistito: vicinanza e disponibilità affettiva,
solidarietà e riconoscenza, presenza continuativa nel quotidiano,
affiancamento e supporto nei rapporti con l'esterno ecc.
Il familiare che cura svolge sempre come parte ineliminabile del
suo ruolo quello di essere"caregiver", ovvero una presenza,
che risponde a bisogni di tutela discreta, di chi è ancora
sufficientemente autonomo e necessita però di una supervisione,
monitoraggio da parte di una figura altra, quale può essere
un familiare nello svolgimento di alcuni compiti quotidiani.
Il caregiver familiare, similmente al vicino solidale/affidatario,
è colui che apre la porta, presenzia alle visite mediche,
controlla l'assunzione dei farmaci, l'alimentazione, il regolare
cambio della biancheria, compie telefonate all'anziano per verificare
le sue condizioni, ecc. Diversamente dall'affidatario, l'esercizio
di tale ruolo è strettamente connesso a quello di familiare,
non è monetizzabile e pertanto non dà corso in questo
caso ad alcun riconoscimento economico.
Viceversa possiamo avere una famiglia direttamente coinvolta in
compiti di cura, che si fa carico in via preferenziale dell'impegno
e delle responsabilità connesse all'assistenza di un congiunto,
all'interno del PAI, in alternativa pertanto al lavoro di altri
operatori (es. assistente familiare).
Valore economico e mix prestazioni
I due fondamentali ruoli esercitati dai familiari comportano
differenziazioni sul piano del riconoscimento economico:
- quando il familiare è solo caregiver
tale ruolo non è monetizzato in quanto intrinseco al legame
di parentela e all'eventuale scelta di convivenza: si riconosce
pertanto l'esistenza di una rete parentale presente e attiva che
determina conseguenti scelte progettuali, pur non svolgendo in
modo pregnante compiti di cura, sia in presenza di soggetti autosufficienti
che non autosufficienti secondo i tre livelli individuati dalla
DGR 51- 11389 del 23 dicembre 2003. Si precisa che tale ruolo
(cfr. scheda affidamento) quando esercitato da una figura terza
comporta un riconoscimento economico di 200 Euro mensili e questa
quota è considerata come parametro di riferimento per quantificare
l' impegno dovuto in quanto familiare;
- nel caso in cui una famiglia, oltre al ruolo
di caregiver svolga anche compiti di cura nei confronti di soggetti
non autosufficienti secondo i tre gradi di necessità assistenziale
sopramenzionati, sono previste quote di riconoscimento economico
differenti a seconda della tipologia in cui è stato valutato
il beneficiario, integrando nel PAI oltre al lavoro dei familiari
altre prestazioni/servizi che possono essere mixati fra di loro
fino al massimale erogabile.
Si riconoscono pertanto ai familiari le seguenti quote:
- Euro 200,00 per un soggetto non autosufficiente
a bassa intensità assistenziale;
- Euro 300,00 per un soggetto non autosufficiente
a media intensità assistenziale;
- Euro 400,00 per un soggetto non autosufficiente
a media-alta intensità assistenziale.
Paragonando i rimborsi spese per gli affidatari che svolgono compiti
di cura, emerge come costante la differenza di 200 Euro mensili,
che, come sopra specificato, corrisponde alla quota "caregiver"
ritenuta parte del ruolo familiare e pertanto non corrisposta.
Per i vincoli relativi all'attivazione delle cure familiari si
rimanda a quanto descritto nella parte generale
A quali bisogni risponde
La condizione ineliminabile per un progetto di domiciliarità
che veda l'attivazione di risorse professionali e/o servizi dall'organizzazione
complessa rivolti a soggetti non autosufficienti, deve sempre
prevedere la presenza di un caregiver, come recentemente ribadito
nella DGR n. 41-5952 del 7 maggio 2002, sia esso rappresentato
da un familiare o un suo sostituto, quale l'affidatario nella
duplice veste descritta nella parte generale. Nel caso di un anziano
non autosufficiente, secondo le diverse declinazioni più
volte citate, senza una rete adeguata, il progetto deve pertanto
prevedere comunque la presenza di una figura sostitutiva di riferimento,
che può anche non svolgere compiti di cura, che vengono
invece erogati attraverso altre prestazioni a seconda del PAI
delineato dagli operatori professionali.
Valore economico del rimborso spese e mix prestazioni
Laddove il servizio sociale attiverà affidamenti
prevedendo per il volontario unicamente il ruolo di caregiver,
questi può essere integrato da interventi domiciliari resi
dell'assistente familiare, mentre laddove esiste il volontario
che svolge anche attività di cura, tale ruolo diventa alternativo
ad altri interventi, in quanto sono previsti rimborsi spese differenziati.
Occorre però sottolineare che, in presenza di una necessità
assistenziale medio-alta di un soggetto anziano privo di rete
familiare o con una rete fragile, la permanenza a domicilio può
essere consentita solo in presenza di un affidamento che garantisca
la presa in carico complessiva delle necessità assistenziali
della persona.
Dovendo prevedere un riconoscimento e conseguentemente un valore
economico a titolo di rimborso spese ai due sostanziali ruoli
esercitati dall'affidatario, possiamo così elencare le
quote di rimborso previste:
A) Affidatario caregiver
Euro 200,00 quando l'affidatario esercita unicamente il
ruolo di caregiver (ruolo più "leggero"), nel
caso di bassa e media intensità assistenziale per un soggetto
non autosufficiente, tale ruolo sarà necessariamente integrato
da altri servizi facenti parte del PAI individuale (es. assistente
familiare). Nel caso in cui lo stesso volontario segua, come caregiver,
fino ad un massimo di due casi residenti nello stesso stabile,
nelle immediate vicinanze o nello stesso nucleo, si prevede il
riconoscimento di un'unica quota a titolo di rimborso spese da
attribuire ad un solo soggetto, mentre per il secondo caso seguito
è prevista l'attivazione della sola copertura assicurativa.
Se invece gli anziani hanno residenze in stabili diversi, vengono
corrisposte due quote.
B) Affidatario con compiti di cura
Quando l'affidatario svolge anche compiti di cura,come
già sopra espresso, può avere in carico solo un
nucleo: il rimborso spese previsto è diversificato sulla
base delle tipologie così ripartite:
- Euro 400,00 per un soggetto non autosufficiente
a bassa intensità assistenziale privo di rete familiare
ipotizzando un intervento che prevede da 5 a 9 passaggi settimanali;
- Euro 500,00 per un soggetto non autosufficiente
a media intensità assistenziale senza rete ipotizzando
un intervento che prevede da 10 a 14 passaggi settimanali;
- Euro 600,00 per un soggetto non autosufficiente
a media-alta intensità assistenziale senza rete nei confronti
del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento
che preveda oltre a passaggi plurimi durante l'arco della giornata
anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità.
Per "passaggi" si intende la presenza significativa
garantita dall'affidatario al domicilio dell'anziano, per sostenerlo
nelle diverse attività legate alla vita quotidiana, sia
in casa che all'esterno, secondo le diverse scansioni temporali
sopraspecificate, che richiamano un impegno diverso da parte del
volontario, a seconda della progettualità individuata.
C) Affidamento residenziale
Si intende l'accoglienza temporanea/definitiva della persona
anziana presso il domicilio dell'affidatario nei casi in cui l'assenza
di reti parentali precluderebbe la permanenza presso la propria
abitazione: si tratta di un intervento connotato dalla continuità
delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità
assistenziale evitando/ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione
dell'anziano, con un rimborso pari a 700 Euro mensili.
Occorre precisare che nella definizione dei pacchetti
di prestazioni standard le varie tipologie di affidamento familiare
e le relative quote di rimborso previste sono state correlate
ai diversi livelli di gravità dei beneficiari, ma, nella
redazione del progetto ed in base alla disponibilità dell'affidatario,
potranno essere utilizzate quote differenziate per fasce di utenza
più o meno gravi con conseguente riduzione/aumento dell'incidenza
sul PAI della quota "altri servizi".
Qualora all'interno di un nucleo siano seguiti dall'affidatario
due o più soggetti, è possibile il rimborso di un'unica
quota, applicando la quota più favorevole (es. tra marito
valutato a medio alta intensità e moglie a bassa intensità
assistenziale) nel caso in cui il ruolo dell'affidatario preveda
per entrambi lavoro di cura. Per le altre limitazioni circa l'impiego
dei volontari affidatari si rimanda a quanto descritto nella parte
generale.
In ogni caso la quota di rimborso spese è sempre versata
all'affidatario dall'Amministrazione, che eventualmente ne ottiene
il rimborso totale o parziale dal beneficiario secondo le procedure
previste dalle norme sui criteri di accesso alle prestazioni domiciliari
(all.1).
A quali bisogni risponde
Nel caso di anziani non autosufficienti, con difficoltà/impossibilità
nella preparazione dei pasti, l'intervento si pone come sostegno
dove c'è una rete familiare o integrativo a quelli resi
da vicino solidale/assistente familiare in caso di anziano senza
rete.
Risponde alla necessità di offrire concreto supporto per
il soddisfacimento di esigenze fondamentali, a volte in integrazione
con altri interventi di carattere domiciliare, di cui è
importante corollario, nell'intento di favorire la permanenza
a casa dell'anziano.
Presuppone che l'anziano non autosufficiente conservi alcune abilità
residue, es. nell'aprire la porta al momento della consegna del
pasto, nel mangiare da solo, nella scelta del menù, oppure
sia supportato in maniera più o meno massiccia da famigliari/affidatario/assistente
familiare nel momento in cui si rende necessario svolgere tali
compiti.
Valore economico e mix prestazioni
Per un anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente,
senza rete/con rete non impegnata direttamente in lavoro di cura,
si prevede che possa usufruire della consegna del pasto a domicilio
fino al massimale di Euro 320 mensili, calcolato come già
indicato nel paragrafo sopracitato e basato su una fruizione giornaliera
nell'arco del mese. Qualora, nella progettualità specifica
si individui una necessità inferiore di erogazione pasti,
(es. solo nei giorni infrasettimanali mentre nel week end provvede
la famiglia) la quota di massimale non utilizzata potrà
essere riconvertita verso altre prestazioni.
A quali bisogni risponde
E' un intervento che concorre al mantenimento della persona
anziana al proprio domicilio, complementare ad altri strumenti
di sostegno facenti parte del PAI: in presenza di condizioni di
solitudine anche solo temporanea e limitata ad alcune ore della
giornata o della notte, permette all'anziano una maggiore tutela
e sicurezza sul piano personale, garantendo l'attivazione di interventi
di soccorso se necessari, offrendo al contempo al familiare/affidatario
una maggiore tranquillità rispetto al "monitoraggio
a distanza" del proprio caro in caso di assenza. Le periodiche
telefonate di compagnia effettuate dal personale che gestisce
il servizio determinano anche la costituzione di punti di riferimento
significativi per l'anziano.
Ovviamente il telesoccorso può essere uno strumento inadeguato
in presenza di una forte compromissione sul piano psichico (l'anziano
dimentica sempre il telecomando da portare con sé oppure
lo usa in modo inappropriato) o fisico, vanificando di fatto le
sue concrete possibilità di utilizzo.
Nel disegno del riordino il telesoccorso è stato inserito
come prestazione standard presente in tutte le tipologie di utenza,
anche a favore dei soggetti a bassa e media intensità,
indipendentemente dalla presenza/assenza della famiglia, come
componente significativa della progettualità a domicilio.
Valore economico e mix prestazioni
Sulla scorta dei massimali previsti dal riordino al telesoccorso
è stato assegnato un valore di 25 Euro, che corrisponde
all'incidenza media mensile del costo del canone e dei costi di
allacciamento.
E' stato inserito in tutte le tipologie di utenza, come componente
essenziale del PAI, con possibilità di riconversione del
suo valore economico in altre prestazioni.
A quali bisogni rispondono
Nelle ipotesi di PAI standard descritte nella tabella
dei massimali, relativi alla situazione in cui c'è un familiare/affidatario
che svolge compiti di cura, non si sono declinate ulteriormente
le altre prestazioni erogabili, ma ci si è limitati a fissare
un valore economico attribuito alla voce "altri servizi".
Con la voce "altri servizi", si intende riconoscere,
all'interno del massimale erogabile, la possibilità di
scegliere specifiche prestazioni complementari al lavoro svolto,
sulla scorta delle necessità di sollievo, sgravio che possono
ad esempio evidenziarsi in particolari momenti dell'anno. La voce
"altri servizi" prevede la possibilità di rispondere
ad una gamma di bisogni complementari al lavoro di cura svolto
dalla famiglia/affidatario, lasciando un margine di scelta all'interno
del massimale per garantire una maggiore flessibilità nella
predisposizione del PAI a seconda delle necessità individuali.
Rientrano sotto la voce "altri servizi" le seguenti
prestazioni:
a) prestazioni di tregua
b) ricoveri di sollievo
c) pasti occasionali
d) prestazioni di supporto
e) telesoccorso.
A) prestazioni di tregua
Per quanto concerne le prestazioni di tregua viene salvaguardato
lo spirito originario dell'intervento, istituito in forma sperimentale
con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 novembre 1999
n. mecc. 9908665/19
esecutiva dal 22 novembre 1999 e s.m.i. che ha come obiettivo
quello di fornire sollievo a chi si prende cura di un anziano
spesso non autosufficiente, garantendo momenti di sgravio temporaneo
attraverso la presenza a domicilio di volontari associata a quella
di assistenti domiciliari/familiari, per fornire prestazioni di
assistenza domiciliare e quelle proprie del volontariato socioassistenziale
(compagnia, accompagnamenti, ecc.) e sanitario.
La novità è rappresentata dal fatto che il fornitore
deve garantire all'interno del progetto l'esecuzione della prestazione
definita "tregua", avvalendosi di propri accordi di
collaborazione con gruppi/associazioni di volontariato, mentre
finora la collaborazione era garantita da accordi cittadini con
queste ultime.
La figura dell'adest può essere sostituita da quella dell'assistente
familiare, come operatore dedito alla quotidianità. Anche
in questo la valutazione sulle professionalità da coinvolgere
è fatta in relazione alle esigenze del beneficiario. Non
esiste più un monteore mensile, bensì il limite
dell'intervento è dato dal massimale della voce "altri
servizi", diversa per specifica tipologia di utenza, nonchè
dalla scelta del beneficiario/famiglia di utilizzare il massimale
interamente su questa prestazione o in integrazione con altre.
Ad esempio, avendo a disposizione 100 Euro mensili, si può
decidere di utilizzarle interamente per servizio tregua, qualora
il familiare/affidatario decida di avere momenti di sgravio, oppure
ripartire la quota a disposizione tra, ad esempio, servizio tregua
e prestazioni di supporto.
L'intervento ovviamente è pensato laddove sono presenti
una famiglia oppure un affidatario che svolgono compiti di cura.
Diversamente dalla situazione finora sperimentata, dove erano
prestazioni fornite in alternativa ad altre di carattere continuativo,
nell'accezione attuale diventano parte integrante del progetto
qualora scelte dal beneficiario/famiglia/affidatario.
Poiché il ruolo del familiare /affidatario con compiti
di cura è alternativo ad ore di assistenza familiare, nella
voce "altri servizi" non si sono volutamente collocate
ore unicamente erogate dall'assistente familiare, bensì
prestazioni di tregua. Questo perché quando si vuol dar
sollievo al familiare/affidatario, l'orientamento è quello
di utilizzare un servizio più articolato, dove la presenza
del volontariato risulta strettamente complementare a quella svolta
dall'assistente familiare.
B) ricoveri di sollievo.
Il servizio è prioritariamente indirizzato a quei familiari/affidatari
che si prendono cura di un anziano non autosufficiente allo scopo
di alleggerire per un periodo (fino ad un massimo di 30 giorni
nell'arco dell'anno, anche non cumulativi) coloro che sono impegnati
in compiti assistenziali e sgravarli dall'impegno diretto per
un arco limitato di tempo, al fine di consentire loro una ripresa
sul piano fisico e psicologico. Il suo inserimento all'interno
del PAI, come possibilità di utilizzo può senza
dubbio concorrere a ritardare la scelta del ricovero definitivo.
In casi particolari, laddove la famiglia ed il caregiver non svolgono
compiti di cura, si può prevedere, su specifiche situazioni,
il ricorso a tale intervento.
Si possono prevedere due diverse modalità di utilizzo del
ricovero di sollievo:
- nel caso di famiglia/affidatario che svolge
compiti di cura e che ha un massimale predefinito rientrante sotto
la voce "altri servizi", la scelta può essere
quella di cumulare l'importo mensile totale o parziale per alcuni
mesi o per l'intero anno, spendendolo per un ricovero temporaneo.
Es. se nel massimale di riferimento la quota "altri servizi
" risulta di 230 Euro, il beneficiario/famiglia/affidatario
possono decidere di accumularla es. per 6 mesi (1380 Euro), spendendo
tale importo per la quota alberghiera di un presidio residenziale
RAF nelle sue varie declinazioni, tenendo conto di un costo medio
giornaliero di 35-36 Euro. Viceversa la quota di 230 Euro mensili
può ad esempio essere accantonata solo parzialmente, es.
150 Euro mensili, per un certo numero di mesi, al fine di consentire
la copertura di un periodo di ricovero corrispondente;
- l'altra possibilità prevede che a scelta
del beneficiario/famiglia/affidatario l'intero massimale mensile
venga impiegato per un ricovero temporaneo fino al numero massimo
di giorni previsti, in alternativa alla totalità delle
prestazioni ricomprese nel PAI della tipologia di riferimento.
Questa seconda opzione estende, con carattere di eccezionalità,
anche alle situazioni in cui la famiglia/affidatario non svolgono
compiti di cura, la possibilità di utilizzare il massimale
mensile ai fini di un ricovero temporaneo.
I ricoveri di sollievo espressamente previsti dal PAI hanno una
validazione in sede UVG. La quota sanitaria è sempre a
carico dell'ASL di residenza dell'anziano.
Possono avvenire alternativamente con due diverse modalità:
- presso strutture residenziali gestite direttamente
dall'Amministrazione (al momento si effettuano ricoveri di sollievo
presso l'Istituto Riposo per la Vecchiaia e presso il Carlo Alberto);
- presso strutture residenziali RAF nelle sue
varie declinazioni, con posti letto messi a disposizione dal fornitore.
Mentre nel caso di ricoveri presso strutture comunali la somma
mensile corrispondente alla quota alberghiera non viene versata
dall'interessato ma trattenuta dall'Amministrazione in quanto
somma dovuta per la copertura dei costi della residenzialità,
nel secondo caso l'interessato/famiglia che accantona per n
mesi la somma spettante otterrà un buono servizio di pari
entità da utilizzare presso il fornitore a tale scopo.
A seconda che il ricovero avvenga nelle strutture comunali o in
una struttura messa a disposizione dal fornitore cambiano le modalità
di versamento della somma mensile corrispondente alla quota alberghiera:
nel primo caso, in cui è l'Amministrazione ad erogare il
servizio, non viene corrisposto per n
.. mesi all'interessato/famiglia
la quota del PAI corrispondente alla somma dovuta per la copertura
dei costi di residenzialità, nel secondo caso l'interessato/famiglia
accantona per n
mesi la somma spettante come "altri
servizi" ottenendo un buono di pari entità da utilizzare
presso il fornitore a tale scopo, con l'opzione di dirottare l'intero
massimale mensile spettante a favore di un ricovero di sollievo.
Qualora il ricovero di sollievo venga richiesto come unica prestazione,
non all'interno di un PAI, in questo caso si applicano le modalità
previste dalla deliberazione generale dell'Amministrazione sui
criteri di accesso alle prestazioni inerenti gli inserimenti residenziali.
C) pasti occasionali
Sulla scorta di quanto definito in premessa, all'interno del
massimale "altri servizi" si colloca anche la fornitura
dei pasti, utilizzati in modo magari saltuario, come possibilità
di avvalersi di specifiche prestazioni fungibili qualora il familiare/affidatario
abbia bisogno di un aiuto, di qualcun altro che si sostituisca
direttamente/indirettamente nello svolgimento di alcuni compiti
quotidiani. Anche in questo caso, a scelta, il familiare/affidatario
può richiedere la fornitura del pasto giornaliero al congiunto,
ad esempio per un periodo limitato di tempo, oppure solo nei fine
settimana, decidendo di impiegare totalmente o parzialmente il
massimale mensile previsto.
D) prestazioni di supporto
Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni svolte
direttamente dal fornitore o affidate a terzi riguardanti la manutenzione
della casa (sgomberi, tinteggiatura ecc.), piccole riparazioni
domestiche, la cura della persona (parrucchiere, podologo), la
cura della biancheria personale, (rammendo, lavanderia, stireria)
ecc. secondo la declaratoria a suo tempo prevista dal Capitolato
speciale sul servizio di assistenza domiciliare e successive modificazioni
ed integrazioni. Anche in questo caso il familiare/affidatario
impegnato in compiti di cura può scegliere di utilizzare
parzialmente o totalmente il massimale mensile dedicato ad "altri
servizi". Poiché potrebbero verificarsi interventi
che eccedono il massimale mensile, esempio il costo della tinteggiatura
di una stanza o dell'abitazione, si impiega lo stesso meccanismo
descritto nei "ricoveri di sollievo", cumulando per
n
.. mesi la quota dedicata ed impiegandola per il fine prescelto,
ovviamente in alternativa a tutti gli altri interventi descritti
nella voce "altri servizi" fino ad esaurimento della
quota conservata. Es. se il massimale mensile è pari a
230 Euro ed il costo di una tinteggiatura è di 690 Euro
(pari a tre mensilità) per tre mesi rinuncio a qualsiasi
intervento di "altri servizi" in favore di questa prestazione.
E) telesoccorso
Laddove c'è una famiglia/affidatario con compiti di
cura è possibile che venga prevista l'utilità di
attivazione del telesoccorso; di conseguenza il massimale "altri
servizi" risulterà decurtato del costo di tale servizio
e sarà più ridotta la cifra utilizzabile per altre
prestazioni, come ad esempio ore di tregua o pasti occasionali.
Valore economico e mix prestazioni
La quota attribuita alla voce "altri servizi" è la stessa sia per le situazioni in cui è la famiglia ad essere coinvolta in compiti di cura, sia laddove è presente un affidatario con compiti analoghi, e non varia nelle tre diverse declinazioni di non autosufficienza.
|
||||||||||
|
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NON AUTO BASSA INTENS |
|
ass. familiare | circa 7h/sett |
7,50 |
220,16 |
|
||||
adest | 2h/1volta sett. |
15,57 |
134,84 |
|
|
|||||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|||||
pasti |
|
320,00 |
|
|
|
|
||||
|
700,00 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|||||
prestaz. Inferm/riabil |
|
70,44 |
|
|
|
70,44 |
||||
NON AUTO BASSA INTENS |
|
ass. familiare | circa 7h/sett |
7,50 |
220,16 |
|
|
|
|
|
adest | 2h/1volta sett. |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
|
|||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
||||
pasti |
|
320,00 |
|
|
|
|
||||
affido |
|
200,00 |
|
|
|
|
||||
|
900,00 |
350,00 |
350,00 |
200,00 |
|
|||||
prestaz. Inferm/riabil |
|
70,44 |
|
|
|
70,44 |
||||
NON AUTO media INTENS |
|
ass. familiare | circa 10h/sett |
7,50 |
320,16 |
|
|
|
|
|
adest | 2h/1volta sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
|
|||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
||||
pasti |
|
320,00 |
|
|
|
|
||||
|
800,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|||||
prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
211,32 |
||||
NON AUTO media INTENS |
|
ass. familiare | circa 10h/sett |
7,50 |
320,16 |
|
|
|
|
|
adest | 2h/1volta sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
|
|||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
||||
pasti |
|
320,00 |
|
|
|
|
||||
affido |
|
200,00 |
|
|
|
|
||||
|
1000,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
|
|||||
prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
211,32 |
||||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
ass. familiare | circa23 ore sett |
|
740,16 |
|
|
|
|
|
adest | 2h/1v sett |
15,57 |
134,84 |
|
|
|
|
|||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
||||
|
900,00 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|||||
prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
211,32 |
|||||||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
P.A.I. NON ATTUABILE | ||||||||
|
||||||||||
NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
ass. familiare | 54h settimanali |
|
1025,30 |
|
|
|
|
|
convivente | 36 riposo |
|
|
|
|
|
|
|||
adest | 3h/1volta sett. |
15,57 |
202,25 |
|
|
|
|
|
||
telesocc. |
|
25,00 |
|
|
|
|
|
|||
altri servizi |
|
47,45 |
|
|
|
|
|
|||
|
1300,00 |
450,00 |
450,00 |
|
400,00 |
|
||||
prestaz. Inferm/riabil |
|
211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
QUOTA SOCIO SANITARIA | QUOTA SOCIALE | INDENN. ACCOMPAGNAM. | QUOTA SANITARIA | ||||||
50% L.E.A. | 50% Cittadino-Comune | ||||||||
NON AUTO BASSA INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
famiglia | 200 |
|
|
|
|
|
|||
700 |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 70,44 |
|
|
|
|
70,44 |
|||
NON AUTO BASSA INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
affido | 400 |
|
|
|
|
|
|||
900 |
350,00 |
350,00 |
200,00 |
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 70,44 |
|
|
|
|
70,44 |
|||
NON AUTO media INTENS |
|
adest | 2h/2volte | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
famiglia | 300 |
|
|
|
|
|
|||
800 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
NON AUTO media INTENS |
|
adest | 2h/2v.Set | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
affido | 500 |
|
|
|
|
|
|||
1000,00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 2h/2vsett | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
famiglia | 400 |
|
|
|
|
|
|||
900 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 2h/2vsett | 269,67 |
|
|
|
|
|
altri servizi | 230,33 |
|
|
|
|
|
|||
affido | 600 |
|
|
|
|
|
|||
1100 |
450,00 |
450,00 |
200,00 |
|
|
||||
prestaz. Inferm/riabil | 211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
|
|||||||||
NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
adest | 3h/2vsett |
404,51 |
|
|
|
|
|
altri servizi |
495,49 |
|
|
|
|
|
|||
famiglia |
400 |
|
|
|
|
|
|||
1300 |
450,00 |
450,00 |
|
400,00 |
|
||||
prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
|||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
adest | 3h/2vsett |
404,51 |
|
|
|
|
|
altri servizi |
495,49 |
|
|
|
|
|
|||
affido |
600 |
|
|
|
|
|
|||
1500 |
450,00 |
450,00 |
200,00 |
400,00 |
|
||||
prestaz. Inferm/riabil |
211,32 |
|
|
|
|
211,32 |
Beneficiario/Famiglia che aderisce parzialmente al progetto |
|
|||||
L.E.A. |
50% Cittadino-Comune |
|||||
NON AUTO BASSA INTENS |
|
|||||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
famiglia |
200,00 |
|
|
|||
469,67 |
234,83 |
234,83 |
||||
|
|
|
||||
NON AUTO BASSA INTENS |
|
|
|
|
||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
altri servizi |
200,00 |
|
|
|||
469,67 |
234,83 |
234,83 |
||||
|
|
|
||||
NON AUTO media INTENS |
|
|
|
|
||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
famiglia |
300,00 |
|
|
|||
569,67 |
284,83 |
284,83 |
||||
|
|
|
||||
NON AUTO media INTENS |
|
|
|
|
||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
altri servizi |
300,00 |
|
|
|||
569,67 |
284,83 |
284,83 |
||||
|
|
|
||||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|
|
|
||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
famiglia |
400,00 |
|
|
|||
669,67 |
334,83 |
334,83 |
||||
|
|
|
||||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|
|
|
||
adest | 2h/2volte |
269,67 |
|
|
||
|
|
|
||||
affido |
400,00 |
|
|
|||
669,67 |
334,83 |
334,83 |
||||
|
||||||
NON AUTO MEDIA ALTA INTENS |
|
|||||
NON AUTO MEDIO ALTA INTENS |
|
|||||
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|
(valutando sia il reddito sia i beni mobiliari ed immobiliari) |
||
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Accompagnamento e compagnia da parte di volontari |
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Centri diurni assistenziali |
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Spazi anziani |
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Assistenza domiciliare di comunità |
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||||
Inserimenti diurni in comunità alloggio anziani |
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Pasti a domicilio |
|
|
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Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
|
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Prestazioni di supporto |
|
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|||
Telesoccorso |
|
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Affidamenti diurni a volontari per attività di "vicinato solidale" e sostegno |
|
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Assistenza familiare (con buoni servizio) |
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||||
|
Pasti a domicilio |
|
|||
Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
|
||||
Prestazioni di supporto |
|
||||
Telesoccorso |
|
||||
Affidamenti diurni e residenziali |
|
||||
Assistenza domiciliare (con buoni servizio) |
|
||||
Assistenza famigliare (con assegni di cura o buoni servizio) |
|
||||
Cure famigliari |
|
||||
Ricoveri temporanei e di sollievo |
|
||||
Altri servizi |
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PREMESSA
1. PERSONE CON DISABILITÀ
- Introduzione
1.1. LE PRESTAZIONI ED IL PROGETTO ASSISTENZIALE
INDIVIDUALE
- Assistenza
domiciliare
- Affidamento
- Cure
familiari
1.2. ALTRE PRESTAZIONI
- Prestazioni
ex lege 162/1998
- La
"vita indipendente"
- Prestazioni
e loro valore economico
2. MINORI E LE LORO FAMIGLIE
- Introduzione
2.1. "RISCHIO EDUCATIVO"
E "DIFFICOLTÀ SOCIALE"
2.2. ASSISTENZA DOMICILIARE
E AFFIDAMENTO DIURNO
2.3. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, VALORE ECONOMICO
E CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
A)
"Rischio educativo"
B)
"Difficoltà sociale"
QUADRO SINTETICO CRITERI DI ACCESSO
PREMESSA
Gli interventi domiciliari, pur prioritariamente rivolti al
sostegno degli anziani e delle loro famiglie, sono spesso impiegati
dagli operatori sociali nel corso della loro azione professionale
all'interno di progettualità rivolte al rafforzamento della
domiciliarità di minori e famiglie in difficoltà,
persone disabili adulte e minori, in piena complementarietà
con altri interventi a valenza spiccatamente educativa, riabilitativa,
risocializzante o di sostegno alle capacità genitoriali.
Il presente allegato, nel quadro complessivo del riordino, declina
pertanto le specificità degli interventi domiciliari rivolte
a favore dei soggetti sopraelencati, rimandando, per quanto non
espressamente previsto, alla declaratoria delle caratteristiche
dei singoli interventi contenuta nelle Linee guida dell'allegato
2 sugli anziani.
1. PERSONE CON DISABILITA'
INTRODUZIONE
La Città di Torino e le Aziende Sanitarie Locali cittadine,
da molti anni impegnate nella predisposizione di interventi e
servizi a favore di persone disabili, adulte e minori, pongono
tra i loro obiettivi programmatici la ricerca e l'erogazione di
risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze delle persone
in difficoltà e delle loro famiglie, al fine di garantire
interventi finalizzati all'integrazione, al potenziamento delle
autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità raggiunte,
con priorità alle situazioni di maggiore gravità,
così come definito dalle normative nazionali (Leggi n.
104/1992 e 162/1998), regionali (Leggi n. 62/1995, 61/1997, 1/2004).
La profonda modificazione economica e socio-culturale in atto
nell'area metropolitana torinese, da alcuni anni comporta fenomeni
di frammentazione del tessuto sociale sia a livello di relazioni
interpersonali che di reti di solidarietà tali da comportare
un aumento dei bisogni e della relativa domanda.
Questo fenomeno va letto in parallelo all'allungamento della speranza
di vita e all'andamento cronico di una sempre più variegata
gamma di patologie: neurolesioni post traumatiche, sindromi invalidanti,
disabilità psicomotorie, tra cui pluriminorazioni gravissime,
disabilità neuropsichiche, tra cui insufficienze mentali
con disturbi della relazione e del comportamento.
L'articolato impianto esistente di servizi socio-sanitari domiciliari,
semiresidenziali e residenziali interagenti deve essere ripensato
e rinnovato per offrire risposte più adeguate ai bisogni
espressi da persone in condizione di limitata o nulla autonomia
personale a causa di pluriminorazioni, gravi menomazioni o malattie
cronico degenerative che determinano gravi invalidità permanenti.
La condizione di non autosufficienza assume nella prevalenza dei
casi connotazione di gravità, intesa sia in relazione alla
diagnosi sindromica e funzionale sia al contesto socio ambientale
di vita.
Il sistema delle prestazioni socio sanitarie è riferito
alle seguenti tipologie di disabilità:
- persone, minori e adulte, affette da patologie
croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della
loro autonomia;
- persone colpite da minorazione fisica;
- persone colpite da minorazione di natura intellettiva
e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali
non prevalenti, in genere non inseribili nel mondo del lavoro;
- minori con situazioni psicosociali anomale
associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali
(ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.
Punto cardine nell'impostazione degli interventi socio-sanitari
è l'analisi del bisogno che deve condurre, nell'ambito
di un percorso concertato con la persona e/o la sua famiglia,
ad una elaborazione che accolga, non solo le limitazioni, ma soprattutto
le potenzialità del soggetto richiedente e del suo contesto
di vita. Nel sistema dei servizi esistenti a favore delle persone
disabili è evidente la centralità delle prestazioni
e di una progettualità individualizzata mirate al sostegno
della domiciliarità, come più volte affermato nelle
più recenti norme di settore.
Il quadro di riferimento per gli interventi domiciliari è
ora costituito dall'Accordo per l'applicazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza sull'Area Socio Sanitaria recepito con D.G.R.. 51-11389
del 23 dicembre 2003 che definisce nell'Allegato A "L'articolazione
delle cure domiciliari nella fase di lungo assistenza" e
all'Allegato B "L'articolazione dei servizi e degli interventi
socio-sanitari per persone con disabilità".
L'Allegato A ora citato definisce il modello organizzativo per
l'articolazione delle prestazioni domiciliari che nella fase di
lungo assistenza sono finalizzate "a mantenere l'autonomia
funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento"
e sono caratterizzate "da un intervento socio sanitario rivolto
a favorire il recupero delle capacità residue di autonomia
e di relazione, ed in linea generale, il miglioramento della qualità
della vita".
Pur nell'ambito di un impianto trasversale del sistema di domiciliarità,
il bisogno di lungo assistenza espresso dalle persone disabili
e delle loro famiglie appare contrassegnato da specifiche caratteristiche
e condizioni, come nel caso di disabilità derivanti da
patologie congenite o insorgenti nell'età evolutiva, che
segnano tutta l'esistenza della persona e dei familiari che vivono
accanto ad essa, oppure nell'ipotesi di gravi disabilità
fisiche unite ad una forte capacità e volontà di
autodeterminarsi e di gestire in proprio le opportunità
di sostegno.
Le tipologie di prestazioni domiciliari devono adattarsi ai bisogni
espressi da queste situazioni soprattutto sotto il profilo della
flessibilità e dell'appropriatezza.
I percorsi di accesso previsti contemplano l'attivazione
delle prestazioni a favore di persone disabili a seguito della
progettazione congiunta dei servizi sociali e sanitari territoriali
e della valutazione, nell'ambito di un percorso concertato con
la persona e/o la sua famiglia, dell'Unità di Valutazione
Handicap, competente per territorio, obbligatoriamente integrata
dal Dirigente dell'U.O.A. di Neuropsichiatria Infantile in caso
di minori disabili.
La richiesta di intervento viene accolta dai servizi sociali territoriali
della Città che attivano l'istruttoria congiunta con i
servizi sanitari secondo le modalità previste dalla procedura
dell'Unità di Valutazione Handicap, eventualmente integrata.
1.1. LE PRESTAZIONI E IL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE
Le caratteristiche delle prestazioni domiciliari, le regole, le procedure ed i massimali di erogazione dei singoli interventi e di composizione del Progetto assistenziale individuale (PAI), nonchè il ruolo dei diversi operatori coinvolti sono definiti dall'Allegato 2 del presente atto deliberativo a cui si rinvia, ma con le specificità di seguito evidenziate per ciascuna prestazione.
Assistenza domiciliare
Le prestazioni di assistenza domiciliare o di assistenza familiare,
rese dalle due diverse figure professionali, rispettivamente l'Adest/OSS
e l'assistente familiare, possono essere utilizzate anche fino
al raggiungimento del massimale. Nello specifico, si possono prevedere
le seguenti possibilità:
- un mix di prestazioni di assistente domiciliare
e assistente familiare, sulla scorta del progetto individuale;
- prestazioni domiciliari rese unicamente dall'Adest/OSS;
- prestazioni domiciliari rese unicamente dall'assistente
familiare.
Anche in presenza di famiglia o affidatario che svolge compiti
di cura è possibile prevedere nel progetto l'utilizzo di
ore di assistenza familiare.
Affidamento
I compiti del volontario nell'affidamento di persone disabili
sono caratterizzati da alcuni elementi che ne sottolineano il
ruolo sia di aiuto nella fruizione di momenti di socializzazione
che di sostegno e supporto nei confronti della famiglia.
Si evidenziano a titolo esemplificativo:
- il sostegno e l'aiuto al nucleo familiare nella
gestione del congiunto disabile ponendosi in un atteggiamento
di "ascolto", vicinanza solidale, riferimento amicale;
- cura ed assistenza della persona anche al fine
di permettere ai familiari di fruire di momenti di "tregua";
- accompagnamento per consentire alla persona
di fruire di opportunità riabilitative e socializzanti.
Restano ugualmente centrali ed importanti anche per le persone
disabili i due ruoli dell'affidatario definiti nell'Allegato
2: di "caregiver", che offre sostegno relazionale
e vicinanza, oppure di volontario che oltre ad essere "caregiver"
svolge compiti cura, aiuto, affiancamento alla persona. Nel progetto
le prestazioni di affidamento diurno e di cure familiari possono
avere carattere di complementarietà.
Con esclusione delle famiglie comunità di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004, ogni volontario non può
avere in affidamento diurno o residenziale più di due soggetti,
fatte salve, nel caso di minori disabili, lesituazioni di fratelli.
Per ragioni di compatibilità, l'affidatario non può
essere un operatore sociale dipendente dall'Amministrazione o
dal fornitore operante nel territorio della Circoscrizione in
cui è richiesto l'intervento
Cure familiari
Anche nei casi in cui la fragilità della rete familiare
ha portato ad una valutazione della persona come "senza rete",
può essere riconosciuta al familiare la prestazione delle
cure familiari.
Ai fini della valutazione di soggetto senza rete, tra gli elementi
di fragilità del nucleo familiare rileva in particolare
la condizione del nucleo in cui un solo familiare si occupa della
persona da assistere.
In applicazione del principio previsto dall'Allegato B della D.G.R.
51-11389 del 23 dicembre 2003 in ordine al sostegno delle famiglie
dei disabili, si riconosce la valenza socio sanitaria dell'ulteriore
integrazione di Euro 200 relativa alla condizione di senza rete
del beneficiario, disciplinata dall'Allegato n.
2 in tema di definizione dei massimali del Progetto Assistenziale
Individuale.
In merito ai massimali delle singole prestazioni si rinvia
al successivo punto "Prestazioni e loro valore economico".
1.2. ALTRE PRESTAZIONI
Prestazioni ex lege 162/1998.
La normativa nazionale e regionale permette una progettualità
aggiuntiva a favore delle persone disabili utilizzando gli interventi
a sostegno della domiciliarità previsti dall'art. 39 comma
2 lettera l-bis Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come integrata dalla
Legge 162/1998, e dalla DGR n. 132-00718 del 31/7/2000 e successive
deliberazioni annuali di programmazione e attribuzione fondi,
nonché, fino ad ora, disciplinati dalla Città di
Torino con deliberazione della G.C. n. 2001
03896/19 del 4 maggio 2001. Questi hanno carattere integrativo
delle prestazioni erogate sulla base del presente Allegato, nei
limiti dei finanziamenti regionali specifici.
I criteri di erogazione degli stessi vanno ridefiniti alla luce
del riordino complessivo che viene attuato con il presente provvedimento
e sulla base degli elementi desunti dalla sperimentazione attuata
in questi tre anni.
Viene mantenuto l'attuale massimale della prestazione, indicando
una graduazione della risposta in relazione alla variabilità
dei bisogni all'interno comunque di una situazione connotata da
gravità.
Si delineano tre livelli di prestazione:
- livello base fino
a Euro 270
- livello medio fino
a Euro 540
- livello alto fino
a Euro 840
che devono essere utilizzati, ad integrazione dei massimali
delle prestazioni di medio-alta intensità, tenendo conto
delle necessità di sostegno della famiglia e dei bisogni
della persona.
Le prestazioni di assistenza domiciliare che afferiscono al livello
alto, di cui al presente punto, prevedono nel PAI la presenza
necessaria della figura dell'Adest/OSS per un minimo di due ore
mensili.
Per l'attivazione dei soli interventi ex lege
162/1998, vengono considerate raddoppiate le franchigie per i
beni mobiliari e immobiliari di cui all'All.1.
La "vita indipendente"
I programmi di aiuto alla persona atti a garantire una vita
indipendente previsti dall'art. 39 comma 2 lettera l-ter
Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dalla Legge 162/1998,
e dalle DGR n. 32-6868 del 5/8/2002 e n. 22-8775 del 23/3/2003
rispondono ad esigenze differenti dai percorsi sopra indicati,
in quanto finalizzati prevalentemente a promuovere e sostenere
l'autodeterminazione della persona. In considerazione del valore
sperimentale di durata biennale attribuito a questi programmi
dalle Deliberazioni della Giunta Regionale ora citate, ad essi
non si applicano le disposizioni della presente deliberazione.
Essi sono alternativi alle prestazioni socio sanitarie domiciliari
sopra descritte e vengono erogati secondo i criteri e nei limiti
dei finanziamenti regionali destinati.
Possono essere erogate altre prestazioni previste dal presente
allegato, ad integrazione dei programmi di aiuto in questione,
purchè nell'ambito del massimale annuo indicato dai provvedimenti
citati (Euro 20.658,28).
Al termine del periodo di sperimentazione, sulla base dei criteri
di erogazione che gli Organi regionali riterranno di adottare,
la Giunta Comunale è delegata ad adottare i provvedimenti
attuativi opportuni.
Prestazioni e loro valore economico
Per i massimali degli interventi di assistenza domiciliare,
assistenza familiare, cure familiari, pasti a domicilio, telesoccorso
e altri servizi si rinvia all'Allegato 2 del presente atto deliberativo.
Per la prestazione dell'affidamento diurno vengono definiti rimborsi
spese diversificati sulla base delle tipologie di accompagnamento,
sostegno e aiuto offerte dal volontario:
- Euro 100 per un intervento a bassa intensità
assistenziale che preveda 1/2 presenze settimanali;
- Euro 200 per un intervento a bassa intensità
assistenziale che preveda da 3 a 4 presenze settimanali;
- Euro 300 per un intervento a bassa intensità
assistenziale che preveda da 5 a 6 presenze settimanali;
- Euro 400 per un intervento a media intensità
assistenziale che preveda da 5 a 6 presenze settimanali e pasti
(pranzo e/o cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure da
7 a 8 presenze settimanali;
- Euro 500 per un intervento a medio-alta intensità
assistenziale che preveda da 7 a 8 presenze settimanali e pasti
(pranzo e/o cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure da
9 a 10 presenze settimanali;
- Euro 600 per un intervento ad alta intensità
assistenziale che preveda da 9 a 10 presenze settimanali e pasti
(pranzo e/o cena) con spesa a carico dell'affidatario oppure oltre
11 presenze settimanali.
Per ogni livello di intensità possono essere utilizzate
tutte le quote di rimborso spese di cui ai livelli inferiori.
Con il termine "presenze" si intendono le attività
proprie dell'affidatario svolte in determinati periodi della giornata,
compresi quelli preserali, serali, notturni, in tutti i giorni
della settimana, quali, a titolo esemplificativo: passaggi, momenti
di sostegno e aiuto, accompagnamenti, disbrigo di pratiche amministrative,
attività di socializzazione.
Tali presenze sono da valutare in base all'apporto che il volontario
garantisce nell'ambito della realizzazione del PAI. E' possibile
prevedere l'intervento di due affidatari che si occupano della
stessa persona, nell'ambito dei massimali di prestazione.
Per l'affidamento residenziale a terzi dei disabili adulti
viene erogato un rimborso spese pari a Euro 700. L'affidamento
si considera "residenziale" solo quando l'affidatario
ospita al proprio domicilio l'affidato. Nell'ipotesi inversa dell'affidato
che ospita a casa propria l'affidatario si applica la quota massima
dell'affidamento diurno, anche in presenza di intensità
assistenziali inferiori a quella alta.
Le quote di rimborso spese per gli affidamenti residenziali di
disabili minori, anche in applicazione della D.G.R. 79-11035 del
17 novembre 2003, relativa alle linee guida in materia di affidamenti
familiari di minori, sono le seguenti:
- Euro 700 per affidamenti residenziali a terzi
di minori disabili e Euro 500 a parenti entro il quarto grado;
- Euro 826 per affidamenti residenziali a terzi
di minori disabili con indennità di accompagnamento e Euro
578 a parenti entro il quarto grado;
Le quote di Euro 700, 500, 826 e 578 di cui sopra vengono riconosciute
anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
Per tutte le altre tipologie di affidamento residenziale per minori
(compresi quelli con disabilità), per le relative quote
di rimborso spese e i criteri di attribuzione si conferma quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 0411052/19
del 7 dicembre 2004.
2. MINORI E LORO FAMIGLIE
INTRODUZIONE
La Legge 184/1983 così come modificata dalla legge
149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce
all'art. 1 il diritto dello stesso di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Per i nuclei a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e permettere la permanenza nel proprio
ambiente di vita, Stato, regioni ed enti locali, ciascuno per
la loro competenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
devono progettare, programmare, finanziare ed attivare gli idonei
interventi di sostegno.
Quanto previsto nella presente parte attiene ai minori non disabili
e loro famiglie. Per quanto riguarda invece i minori con disabilità
valutata dalle competenti commissioni UVM/H si fa riferimento
alla sezione precedente "Persone con disabilità".
2.1. "Rischio educativo"
e "Difficoltà sociale"
Le situazioni di "rischio educativo", che comportano
un pregiudizio per la crescita del bambino e rendono necessari
interventi di sostegno in applicazione della legge citata, possono
essere ricondotte ad una condizione familiare di deprivazione
materiale, culturale, relazionale, di abilità sociali e
di organizzazione nella vita quotidiana. Tali sono, per esempio,
abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione
per aspetti di istruzione ed educazione, scarsa cura anche connessa
alla presenza di reddito insufficiente, disorganizzazione ed inadeguatezza
nella gestione delle incombenze quotidiane e nei rapporti con
gli altri.
Le situazioni di "difficoltà sociale" non sono,
invece, dovute a fattori riconducibili alla persona (carenza affettiva,
educativa e relazionale del/i genitore/i) ma esterni alla stessa.
Tali sono, per esempio, l'assenza per attività lavorative
in periodi della giornata non coperti da servizi educativi oppure
di malattia o infermità temporanea di un genitore solo
e senza rete primaria.
2.2. Assistenza domiciliare e Affidamento
diurno
Gli interventi per i minori e loro famiglie a "rischio
educativo" o "difficoltà sociale" oggetto
del riordino di cui al presente provvedimento sono attualmente
il "Sostegno familiare", il Servizio di assistenza domiciliare,
l'affidamento diurno.
Per quanto riguarda il primo la Deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 febbraio 2001 mecc. 2000
05700/19 che disciplina gli interventi di Assistenza economica
prevede, tra l'altro, contributi per il "Sostegno familiare"
erogati, in relazione al reddito e fino ad un massimale di spesa
predefinito, a favore di minori i cui genitori non possono garantire
presenze adeguate con i figli per giustificati e documentati motivi
e attraverso i quali la famiglia può retribuire personale
a rapporto di lavoro con la stessa.
Per quanto riguarda l'Assistenza domiciliare si richiama a quanto
già esposto nel documento relativo alla domiciliarità
anziani. Con il Piano territoriale cittadino ex lege 285/1997,
attraverso l'estensione di contratto dello specifico appalto-concorso
di assistenza domiciliare, è stata avviata la sperimentazione
di utilizzo di questo servizio relativamente ai nuclei con minori.
Ciò con lo scopo di supportare e accompagnare nella quotidianità
i genitori in situazione di particolare deprivazione socio-culturale
e ambientale ad esercitare le proprie funzioni anche di tipo pratico
e materiale nei confronti dei figli sia per evitare il rischio
di ricorso a collocazioni eterofamiliari che per favorire il rientro.
Per quanto riguarda l'Affidamento diurno, istituito nel 1982,
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004 ha definito obiettivi, funzioni
e tipologie, mentre con il presente provvedimento si rideterminano
le quote di rimborso spese e i relativi criteri di attribuzione
delle stesse.
Per i minori e le loro famiglie a "rischio educativo"
o in "difficoltà sociale" il presente provvedimento
prevede quali prestazioni: l'Assistenza domiciliare (riconducibile
agli interventi delle figure professionali: Adest/OSS e Assistente
familiare) e l'affidamento diurno.
L'Assistenza domiciliare si rivolge a famiglie con minori caratterizzate
da significative deprivazioni culturali, materiali, di abilità
sociali, relazionali e di organizzazione della vita quotidiana
e/o con difficoltà ad affrontare situazioni ambientali
(es. adeguato svolgimento delle normali incombenze domestiche
e di aiuto ai figli; assenza del genitore solo e senza sostegni
da parte della rete primaria, per impegni lavorativi che permettono
di mantenere l'autonomia, in orari di chiusura dei servizi per
l'infanzia ecc.).
Ha come obiettivo il sostegno del minore e della sua famiglia
(in particolare genitori) anche per permettere la permanenza dello
stesso nel proprio ambiente di vita o per favorirne il rientro.
Tale sostegno si esplica attraverso interventi esercitati con
competenza professionale e caratterizzati da presenza temporale
significativa, prossimità, condivisione di momenti concreti
di vita quotidiana.
Le figure professionali che compongono l'assistenza domiciliare
svolgono funzioni differenziate.
All'interno del piano individualizzato, all'Assistente familiare
competono attività pratiche, legate alla sfera della quotidianità,
specifiche e predeterminate, miranti a soddisfare un particolare
bisogno definito sia nel suo ambito che nei termini temporali
(es. accudimento di un bimbo piccolo in attesa che la madre, sola,
rientri a casa dal lavoro che comporta impegni durante il periodo
di chiusura dei servizi educativi, ma che è molto importante
svolgere per mantenere l'autonomia; accompagnamento a scuola;
aiuto nei compiti ecc.).
L'Assistente domiciliare (Adest/OSS) svolge attività di
cura e assistenza in momenti e ambiti diversificati della vita
quotidiana del minore e della sua famiglia per sostenere e valorizzare
le competenze genitoriali. Pertanto opera in situazioni di particolare
deprivazione sociale, culturale e relazionale del nucleo, anche
insieme all'Assistente familiare ma con un ruolo diverso, più
mirato al sostegno alla relazione, in un contesto comunque di
interventi concreti e operativi, proprio peraltro, delle sue funzioni
professionali.
Qualora il progetto preveda il contestuale apporto dell'Adest
e dell'Assistente familiare, la prima assume anche un ruolo di
riferimento per la seconda sia per un aiuto materiale nell'assistenza
che per avere uno scambio e un supporto nello svolgimento di eventuali
compiti che richiedono saperi professionali specifici.
Qualora sia necessaria, oltre a quanto sopra, anche una osservazione
e valutazione della relazione e delle competenze genitoriali in
presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile
o per inoltrare eventualmente alla stessa proposte relative a
determinazioni di competenza si ritiene opportuno, nel caso dell'apporto
dell'Adest, ricorrere ad una assistente domiciliare del Servizio
sociale di base alla dipendenze dell'Amministrazione comunale.
Ciò in quanto il Comune, per legge, ha titolarità
e responsabilità relativamente al progetto nella presa
in carico del minore e del suo nucleo, con particolare riferimento
alla segnalazione, istruzione ed esecuzione dei provvedimenti
civili dell'Autorità giudiziaria minorile.
L'Affidamento diurno è una forma volontaria di sostegno
affettivo, relazionale, educativo e per l'inserimento sociale
al minore e/o al suo nucleo da parte di singoli o famiglie. L'affidamento
diurno si articola in:
- familiare che consiste nell'accoglienza del
minore presso l'affidatario e risponde a bisogni prevalenti di
tipo affettivo/relazionale nonché all'esigenza di sperimentare
modelli familiari di riferimento per l'identificazione;
- educativo che risponde all'esigenza prevalente
di un accompagnamento orientato all'inserimento nel contesto sociale;
- di famiglia ad altra famiglia che risponde
invece al bisogno prevalente di sostegno e aiuto alla famiglia
nella sua centralità e interezza.
In tutte le tipologie di cui sopra l'affidatario, con una presenza
affettiva, svolge attività, senza una specifica competenza
per ciascuna, proprie sia dei genitori che di altre figure adulte
appartenenti alla rete primaria (fratelli maggiori, nonni, altri
parenti) in situazioni in cui le stesse non sono in grado interamente
o in parte di assumere i normali compiti di cura, educazione e
assistenza.
Con esclusione delle famiglie comunità di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004, ogni volontario non può
avere in affidamento diurno o residenziale più di due minori,
fatte salve situazioni di fratelli. Per ragioni di compatibilità,
l'affidatario non può essere un operatore sociale dipendente
dall'Amministrazione o dal fornitore operante nel territorio della
Circoscrizione in cui è richiesto l'intervento.
2.3.Erogazione delle prestazioni, valore economico e contribuzione al costo del servizio
A) "Rischio educativo"
Per le situazioni di "Rischio educativo" possono
essere erogati, singolarmente o insieme, Servizi di assistenza
familiare e di Adest/OSS messi a disposizione sia dal fornitore
accreditato che resi da personale dipendente dell'Amministrazione
comunale e prestazioni di Affidamento diurno. La definizione,
nel progetto, della singola prestazione o della loro composizione
(fino al massimale di 700 Euro mensili) è determinata dalla
valutazione dei bisogni in relazione alle diverse funzioni delle
prestazioni come definite al punto precedente.
L'erogazione delle prestazioni è autorizzata, su proposta
dei Servizi sociali circoscrizionali, dal dirigente della Divisione
cui compete la gestione del relativo budget e la verifica della
omogenea applicazione sul territorio cittadino dei criteri definiti
nel presente atto.
Il massimale mensile per ogni prestazione è il seguente:
- Adest/OSS: Euro
700;
- Assistente familiare: Euro
700.
Per l'affidamento diurno vengono definiti rimborsi spese
diversificati sulla base delle tipologie di accompagnamento, sostegno
e aiuto offerte dal volontario:
- Euro 100 per un intervento che preveda da 1
a 2 presenze settimanali;
- Euro 200 per un intervento che preveda da 3
a 4 presenze settimanali;
- Euro 300 per un intervento che preveda da 5
a 6 presenze settimanali;
- Euro 400 per un intervento che preveda da 5
a 6 presenze settimanali e pasti (pranzo e/o cena) con spesa a
carico dell'affidatario oppure da 7 a 8 presenze settimanali.
Pertanto il massimale di Euro 700 può prevedere:
- un mix di prestazioni di assistente
domiciliare, assistente familiare e affido diurno, sulla scorta
del progetto individuale;
- prestazioni domiciliari rese unicamente dall'Adest/OSS;
- prestazioni domiciliari rese unicamente dall'assistente
familiare;
- affidamento fino al massimo di 400 Euro.
Con il termine "presenze" si intendono le attività
proprie dell'affidatario svolte in determinati periodi della giornata,
compresi quelli preserali, serali, notturni, in tutti i giorni
della settimana, quali, a titolo esemplificativo: passaggi, momenti
di sostegno ed aiuto, accompagnamenti, disbrigo di pratiche amministrative,
attività di socializzazione e di sostegno educativo.
Tali presenze sono da valutare in base all'apporto che il volontario
garantisce nell'ambito della realizzazione del progetto.
Per quanto riguarda l'affidamento diurno di famiglia ad altra
famiglia è confermato il rimborso spese di cui alla deliberazione
della Giunta Comunale n. 2004
11052/19 del 7 dicembre 2004.
Ai fini della contribuzione al costo delle prestazioni di affidamento
diurno, assistenza domiciliare e famigliare è considerato
il reddito mensile e il patrimonio mobiliare e immobiliare del
solo minore, secondo le modalità e criteri di cui all'allegato 1.
B) "Difficoltà sociale"
Per le situazioni di "Difficoltà sociale"
sono fornite le prestazioni di assistenza familiare con buono
servizio o attraverso erogazione economica fino al massimale di
Euro 520, oppure di affidamento diurno con le quote di rimborso
spese e relativi criteri di attribuzione di cui al punto precedente
fino al massimale di Euro 400.
L'erogazione delle prestazioni è autorizzata, su proposta
dei Servizi sociali circoscrizionali, dal dirigente della Divisione
cui compete la gestione del relativo budget e la verifica della
omogenea applicazione sul territorio cittadino dei criteri definiti
nel presente atto.
Ai fini della contribuzione al costo delle prestazioni di affidamento
diurno e assistenza familiare è considerata la situazione
economica del minore beneficiario, dei genitori e degli ascendenti
dello stesso, valutando sia il reddito che i beni mobiliari e
immobiliari secondo le modalità e criteri di cui all'allegato
1.
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Pasti a domicilio |
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Pasti presso mense/esercizi convenzionati |
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Prestazioni di supporto |
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Telesoccorso |
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Assistenza domiciliare (con buoni servizio) |
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Assistenza famigliare (con assegni di cura o buoni servizio) |
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Cure famigliari |
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Affidamenti diurni e residenziali |
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Altri servizi |
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N.B. Ricoveri temporanei e di sollievo: in fase di definizione.
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Affidamenti diurni |
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Assistenza domiciliare (con buoni di servizio o con operatori dipendenti comunali) |
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Assistenza familiare (con buoni servizio in caso di rischio educativo e/o con erogazione economica in caso di difficoltà sociale) |
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